CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/11/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo - disposto in vista della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. - di alcuni terreni in Sant'Eufemia d'Aspromonte. 2. Nell'interesse del Cutrì è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 121, comma 1, 127, comma 2, 173, 177, 322-bis cod. proc. pen., contestando la decisione del Tribunale di ritenere inammissibili per tardività le memorie difensive depositate in coincidenza dell'udienza camerale, senza rispettare il termine di cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. Richiamata la regola generale di cui all'art. 121, comma 1, cod. proc. pen. e l'assenza di qualunque previsione espressa di perentorietà del termine e di inammissibilità, il ricorrente prospetta, in subordine, l'esigenza di rimettere il ricorso alle sezioni unite ed eccepisce, in via ulteriormente gradata, l'incostituzionalità - per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 76 e 111 Cost. - degli artt. 322-bis e 127, comma 2, cod. proc. pen., ove intesi nel senso di imporre l'onere di depositare le memorie nell'indicato termine di cinque giorni prima dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., rilevando che la motivazione del provvedimento impugnato, pur materialmente presente, risulta priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Si rileva: a) che, rispetto alla censura difensiva che aveva sottolineato come l'affrancazione dei fondi si fosse perfezionata tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, ossia in epoca anteriore al momento di inizio della partecipazione al sodalizio, attribuita al Cutrì a partire dal 2017, il Tribunale aveva citato la riperimetrazione temporale di operatività della presunzione di accumulazione illecita - fatta risalire ad undici anni prima rispetto al reato-spia, con conseguente violazione del canone di ragionevolezza temporale - effettuata da una precedente ordinanza del Tribunale - il cui contenuto non era stato nemmeno riportato testualmente - che la Corte di Cassazione non aveva esaminato, ritenendo le doglianze proposte come di puro merito; b) che il Tribunale, pur dando atto che la consulenza di parte prodotta dalla difesa aveva consentito l'emergere di entrate non considerate nei precedenti calcoli dalla Guardia di Finanza, non aveva valutato l'impatto di tali poste attive né il divario significativo dei saldi concernenti il periodo 2010 - 2018, limitandosi a considerare il solo anno 2010; c) che, infine, era stato eluso il tema dell'autofinanziamento operato attraverso i beni alimentari ritratti dalla coltivazione dei fondi, poiché il Tribunale, affermando che non erano state documentate le colture praticate, aveva mostrato di non avere esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, la perizia del dottore agronomo Pirrotta. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. Va infatti osservato che il ricorrente, il quale denunci persino l'omesso esame di una memoria ritualmente depositata, ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01, la quale, peraltro, ha chiarito in motivazione che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione). Ora, in relazione a siffatto profilo, il ricorso è di assoluta aspecificità, in quanto, a fronte di un apparato argomentativo che ha esaminato il tema dell'incidenza delle poste attive ulteriori e della ricostruzione delle uscite, si limita, senz'altri chiarimenti, a rilevare che i giudici si sono limitati a valutare il contenuto della consulenza di parte senza prendere in esame le argomentazioni svolte dalla difesa: e, tuttavia, nell'esemplificazione che segue si assiste ad una riproposizione di assoluta genericità dei temi di discussione, laddove si sarebbe dovuto chiarire quali profili critici rimasti trascurati avrebbero incrinato la tenuta logica della motivazione. La necessità di individuare conseguenze processuali omogenee sia nel caso di (in ipotesi, erronea) declaratoria di inammissibilità sia nel caso di omesso esame di memorie ritualmente depositate conduce inevitabilmente alla superiore conclusione. Si tratta di esiti che non registrano alcun contrasto giurisprudenziale che giustifichi la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.Proprio tale autonoma ragione della decisione rende la questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo agli artt. 322-bis e 127, comma 2, cod. proc. pen. irrilevante. Infatti, assumendo la prima prospettiva, diviene del tutto superfluo ribadire che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato, non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza (v., ad es., Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018 - dep. 02/01/2019, Zagaria, Rv. 274662 - 01, la quale ha ribadito in motivazione che, non essendo previsto l'onere della notificazione della memoria depositata alle parti controinteressate, detto termine è finalizzato ad assicurare l'effettività e l'adeguatezza del contraddittorio scritto in vista dell'udienza, per la quale l'intervento non è obbligatorio ai sensi del comma 3 dell'art. 127 cit.; nello stesso senso, v. anche Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv. 251864 - 0). Ne discende che l'inammissibilità rappresenta una conseguenza che scaturisce dalla necessità di assicurare un'ordinata successione di attività processuali, funzionale al leale e completo dispiegarsi del contraddittorio. E dalla superfluità di siffatto percorso argomentativo discende, come detto, l'irrilevanza della prospettata questione di legittimità. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La varietà delle censure prospettate impone una precisazione preliminare. Come anche di recente ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411), le opzioni della giurisprudenza di legittimità sono attualmente attestate sugli approdi, mai superati, delle Sezioni Unite Librato (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908), secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. È stato, altresì, chiarito che la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, intendendosi per queste ultime quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione logica con le prime (Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338). Dunque, il tema, correttamente inquadrato nell'alveo del venir in essere di una preclusione processuale (rectius, endoprocessuale, che si manifesta, cioè, soltanto nell'ambito di uno stesso procedimento: cfr., sul punto, Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017, Cao, Rv. 271734) piuttosto che di un vero e proprio "giudicato", sia pur cautelare, attiene, da un lato, all'esistenza delle condizioni affinché tale preclusione possa dirsi verificata (e quindi l'esaurirsi delle eventuali impugnazioni previste dal legislatore e la deduzione implicita od esplicita della questione che si vorrebbe "chiusa"); dall'altro, alla possibilità, anch'essa pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, di dedurre in ogni momento, in sede cautelare, elementi nuovi (cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357), che costituisce l'aspetto diverso ma collegato del problema, anche nel caso di specie. Ora, il tema della correlazione temporale tra dispiegarsi delle attività illecite e accumulazione dei profitti impiegati per l'acquisizione dei beni sequestrati (tema che rappresenta il risvolto della proporzionalità della misura, nei termini in cui quest'ultima è declinata in ricorso) è stato, secondo l'incontestato contenuto dell'ordinanza impugnata, affrontato dall'ordinanza genetica. Il ricorrente, invece di illustrare quali ragioni nuove avrebbe dedotto per scardinare le conclusioni raggiunte da quest'ultimo provvedimento (ossia, l'ordinanza genetica), sviluppa mere considerazioni critiche che, peraltro, investono il merito di una motivazione che lo stesso Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ripercorre. Proprio perché viene in questione una richiesta di revoca, il ricorrente svolge considerazioni prive di conducenza, quanto al tema della mancata riproduzione testuale delle motivazioni dell'ordinanza genetica o al fatto che la decisione di questa Corte, resa in relazione al titolo genetico, abbia rilevato l'estraneità delle censure prospettate all'epoca all'ambito del sindacato di legittimità. E, infatti, è piuttosto onere del ricorrente chiarire quali siano i profili di novità affrontati con motivazione meramente apparente o non affrontati affatto dal giudice di merito. Quanto al tema del rapporto tra poste attive e passive, le censure sono invece di puro merito, con la conseguenza che resterebbero inammissibili anche se fosse consentito lo scrutinio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Infatti, l'ordinanza impugnata, innanzi tutto, affronta il tema delle maggiori poste attive (peraltro, al netto dei 24.500,00 euro già esclusi dal precedente provvedimento del Tribunale e comunque non investiti da alcuna censura). Esso, tuttavia, non scompare affatto dal fuoco argonnentativo, secondo quanto lamenta il ricorrente, poiché l'ordinanza impugnata chiarisce che il profilo è privo di rilievo, dal momento che non altera la sperequazione tra entrate e uscite quale scaturisce dalla puntuale analisi condotta in relazione alle argomentazioni svolte in relazione alla consulenza di parte. Il ricorso, infine, è del tutto generico quanto alla pur astratta incidenza che la coltivazione dei terreni ad uso agricolo potrebbe dispiegare rispetto alla completezza dell'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna