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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 01275/2026

Testo disponibile della fonte

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026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21234/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Cosenza, in persona dell’amministratore unico pro tempore, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende ; -resistente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in ROMA,n. 1016/2022 depositata i l 08/03/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia nasce dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] SpA il pagamento dell’imposta proporzionale di registro relativa alla dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale in controversia intercorsa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La società contribuente ha impugnato l’atto impositivo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, sostenendo l’illegittimità della liquidazione poiché, essendo parte del giudizio la pubblica amministrazione, la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata a debito.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, negando i vizi procedurali e difendendo la correttezza della tassazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo che, quando la pubblica amministrazione è parte in causa, la pronuncia deve essere registrata a debito, a prescindere dall’esito del giudizio.

4. L’amministrazione finanziaria ha proposto appello, sostenendo che, in caso di compensazione delle spese giudiziali, l’imposta di registro deve gravare, in base alla provenienza della richiesta di registrazione,per la metà sulla pubblica amministrazione e per l’intero sull’altra parte.

5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha parzialmente accolto l’appello, stabilendo – in conformità alla statuizione del lodo arbitrale - che il 60% dell’imposta di registro dovesse essere prenotato a debito(stante la soccombenza in tale proporzione dell’amministrazionefinanziaria ) e il restante 40% dovesse essere posto a carico della società contribuente.

Invero, si può leggere in motivazione che «la risposta è data dagli stessi estensori del lodo che, nel dispositivo, dopo aver condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in parziale accoglimento della domanda della spa [OSCURATO:PERSONA] – lett. b) – a versare una determinata somma alla società, stabilisce che la medesima Presidenza del Consiglio deve pagare le spese nella misura del 60% ed è soccombente in tale percentuale –lett. e) – compensando le spese tra le parti per il rimanente 40%»

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entratesi è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

7. Successivamente la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 158, lett. c) , del d.P.R. n. 115/2002 e 1 298, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360, primo comma , n . 3 ), c.p.c.

1.1. La ricorrente rileva che, pur avendo la C ommissione tributaria regionale correttamente richiamato il principio di diritto relativo all’imposta di registro, ne ha fatto un’applicazione errata.A suo dire, una volta disposta la compensazione delle spese giudiziali, ferma restando la prenotazione a debito per la quota del 60% a carico dell’amministrazione finanziaria, la restante quota del 40% dell’imposta di registro dovrebbe gravare in solido a carico delle parti contendenti (parte pubblica e parte privata) e non solo della contribuente.

La normativa, infatti, non prevede una ripartizione interna dell’imposta tra le parti, ma stabilisce una responsabilità solidale verso l’Erario.

Pertanto, se l’amministrazione pubblica è soccombente per il 60%, tale quota di imposta grava solo su di essa; tuttavia, per il restante 40% — relativo alla parte di spese compensate — non può ritenersi che vi sia soccombenza della parte privata.

In questa misura, l’obbligazione resta solidale tra entrambe le parti, e non esclusivamente a carico della società contribuente.

Ne consegue che la sentenza impugnata sarebbeerrata nella parte in cui ha attribuito solo al privato il pagamento del 40% residuo, poiché tale quota doveva gravare su entrambe le parti in solido.

2. L’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986 recita che: «

1. Si registrano a debito, cioèsenza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura (…)».

L’art. 158del d.P.R. n. 115/2002 dispone che : «

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a)e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo».

2.1. La questione all’attenzione del collegio verte sul regime dell’imposta di registro sugli atti giudiziari (nella specie , su un lodo arbitrale dichiarato esecutivo) nell’ipotesi in cui l’amministrazione pubblica sia parte del giudizio ed il giudice disponga la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali.

Ci si chiede, cioè,se, in tal caso, l’obbligazione tributaria resti solidale o meno tra le particontendenti.

2.2. La fattispecie è espressamente regolamentata dall’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002, il quale, con valenza anche per il processo tributario, dispone che: «Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

Nella specie, trovando pacificamente applicazione la prima parte della disposizione, l’imposta di registro è destinata a gravare in via esclusiva per la quota del 40% sul contribuente in conformità alla statuizione adottata con il lodo arbitrale, il quale aveva disposto la compensazione parziale delle spese giudiziali nella misura corrispondente, valutando la soccombenza parziale della pubblica amministrazione nella misura restante del 60% (con la conseguente prenotazione a debito dell’imposta di registro per la quota corrispondente).

2.3. Peraltro, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 450/E del 21.11.2008 ha chiarito che, «dal combinato disposto degli articoli 57 del TUR e 159 del dPR n. 115 del 2002, (…) il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta».

Pertanto, l’avviso di liquidazione riguarderà «la quota d’imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell’amministrazione dello Stato a seguito della richiesta di registrazione da parte di quest’ultima.

In tal caso il principio di solidarietà passiva rileva esclusivamente per la quota d’imposta dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse».

Si può, dunque, enunciare (in carenza di precedenti specifici ) il seguente principio di diritto: «In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali nelle controversie con la pubblica amministrazione,secondo la previsione dell’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002, che prescinde dall’individuazione della parte vittoriosa, se la registrazione è chiesta dall a pubblica amministrazione,l'imposta di registro è prenotata a debito, per la metà, o per la diversa quota di compensazione, ed è pagata per il rimanentein via esclusiva dall'altra parte; viceversa, se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dalla pubblica amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro è pagata per intero in via esclusiva dalla stessa parte».

3. Ne consegue che il motivo è in fondato e il ricorso va conseguentemente rigettato.

4. Nulla quanto alle spese giudiziali , non essendo stata svolta attività difensiva dalla parteintimata.

5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, quale inserito dall’art. 1, comma 17 , della legge n. 228/2012.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 / 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i principali, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21234/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Cosenza, in persona dell’amministratore unico pro tempore, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende ; -resistente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in ROMA,n. 1016/2022 depositata i l 08/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia nasce dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] SpA il pagamento dell’imposta proporzionale di registro relativa alla dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale in controversia intercorsa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La società contribuente ha impugnato l’atto impositivo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, sostenendo l’illegittimità della liquidazione poiché, essendo parte del giudizio la pubblica amministrazione, la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata a debito. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, negando i vizi procedurali e difendendo la correttezza della tassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo che, quando la pubblica amministrazione è parte in causa, la pronuncia deve essere registrata a debito, a prescindere dall’esito del giudizio. 4. L’amministrazione finanziaria ha proposto appello, sostenendo che, in caso di compensazione delle spese giudiziali, l’imposta di registro deve gravare, in base alla provenienza della richiesta di registrazione,per la metà sulla pubblica amministrazione e per l’intero sull’altra parte. 5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha parzialmente accolto l’appello, stabilendo – in conformità alla statuizione del lodo arbitrale - che il 60% dell’imposta di registro dovesse essere prenotato a debito(stante la soccombenza in tale proporzione dell’amministrazionefinanziaria ) e il restante 40% dovesse essere posto a carico della società contribuente. Invero, si può leggere in motivazione che «la risposta è data dagli stessi estensori del lodo che, nel dispositivo, dopo aver condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in parziale accoglimento della domanda della spa [OSCURATO:PERSONA] – lett. b) – a versare una determinata somma alla società, stabilisce che la medesima Presidenza del Consiglio deve pagare le spese nella misura del 60% ed è soccombente in tale percentuale –lett. e) – compensando le spese tra le parti per il rimanente 40%» 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entratesi è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 7. Successivamente la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 158, lett. c) , del d.P.R. n. 115/2002 e 1 298, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360, primo comma , n . 3 ), c.p.c. 1.1. La ricorrente rileva che, pur avendo la C ommissione tributaria regionale correttamente richiamato il principio di diritto relativo all’imposta di registro, ne ha fatto un’applicazione errata.A suo dire, una volta disposta la compensazione delle spese giudiziali, ferma restando la prenotazione a debito per la quota del 60% a carico dell’amministrazione finanziaria, la restante quota del 40% dell’imposta di registro dovrebbe gravare in solido a carico delle parti contendenti (parte pubblica e parte privata) e non solo della contribuente. La normativa, infatti, non prevede una ripartizione interna dell’imposta tra le parti, ma stabilisce una responsabilità solidale verso l’Erario. Pertanto, se l’amministrazione pubblica è soccombente per il 60%, tale quota di imposta grava solo su di essa; tuttavia, per il restante 40% — relativo alla parte di spese compensate — non può ritenersi che vi sia soccombenza della parte privata. In questa misura, l’obbligazione resta solidale tra entrambe le parti, e non esclusivamente a carico della società contribuente. Ne consegue che la sentenza impugnata sarebbeerrata nella parte in cui ha attribuito solo al privato il pagamento del 40% residuo, poiché tale quota doveva gravare su entrambe le parti in solido. 2. L’art. 59 del d.P.R. n. 131/1986 recita che: « 1. Si registrano a debito, cioèsenza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura (…)». L’art. 158del d.P.R. n. 115/2002 dispone che : « 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a)e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo». 2.1. La questione all’attenzione del collegio verte sul regime dell’imposta di registro sugli atti giudiziari (nella specie , su un lodo arbitrale dichiarato esecutivo) nell’ipotesi in cui l’amministrazione pubblica sia parte del giudizio ed il giudice disponga la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali. Ci si chiede, cioè,se, in tal caso, l’obbligazione tributaria resti solidale o meno tra le particontendenti. 2.2. La fattispecie è espressamente regolamentata dall’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002, il quale, con valenza anche per il processo tributario, dispone che: «Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte». Nella specie, trovando pacificamente applicazione la prima parte della disposizione, l’imposta di registro è destinata a gravare in via esclusiva per la quota del 40% sul contribuente in conformità alla statuizione adottata con il lodo arbitrale, il quale aveva disposto la compensazione parziale delle spese giudiziali nella misura corrispondente, valutando la soccombenza parziale della pubblica amministrazione nella misura restante del 60% (con la conseguente prenotazione a debito dell’imposta di registro per la quota corrispondente). 2.3. Peraltro, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 450/E del 21.11.2008 ha chiarito che, «dal combinato disposto degli articoli 57 del TUR e 159 del dPR n. 115 del 2002, (…) il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta». Pertanto, l’avviso di liquidazione riguarderà «la quota d’imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell’amministrazione dello Stato a seguito della richiesta di registrazione da parte di quest’ultima. In tal caso il principio di solidarietà passiva rileva esclusivamente per la quota d’imposta dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse». Si può, dunque, enunciare (in carenza di precedenti specifici ) il seguente principio di diritto: «In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali nelle controversie con la pubblica amministrazione,secondo la previsione dell’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002, che prescinde dall’individuazione della parte vittoriosa, se la registrazione è chiesta dall a pubblica amministrazione,l'imposta di registro è prenotata a debito, per la metà, o per la diversa quota di compensazione, ed è pagata per il rimanentein via esclusiva dall'altra parte; viceversa, se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dalla pubblica amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro è pagata per intero in via esclusiva dalla stessa parte». 3. Ne consegue che il motivo è in fondato e il ricorso va conseguentemente rigettato. 4. Nulla quanto alle spese giudiziali , non essendo stata svolta attività difensiva dalla parteintimata. 5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, quale inserito dall’art. 1, comma 17 , della legge n. 228/2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 / 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i principali, dell’ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 01275/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris