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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06327/2026

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 16164 /20 20 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Oggetto:pignoramento presso terzi –omessa pro- nuncia –motivazione appa- rente della sentenza contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 5476 / 20 19 della Commissione tributaria regionaledel Lazio , depositata il 26/9 /2019 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Frosinone un atto di pignoramento di propri crediti verso ter zi, che faceva seguito all’emissionedi alcune cartelle di pagamento . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso . 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio , investita dell’appello principaledell’Agenzia delle entrate - Riscossione e di quello incidentale condizionato della società , accolse il primo e respinse il secondo , evidenziando che, contrariamente a quanto lamentato dal la contribuente,- le cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento eranostate regolarmente notificate e non vi erano dubbi in merito alla lororiferibilità all’autorità da cui promanavano, - l’eccepita prescrizione andavaesclusa stante la tempestiva notificazione di atti interruttivi, - i contestati interessi di mora e compensi di riscossione erano stati correttamentedeterminati.

4. Avverso tale ultima pronuncia la società contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a quattro motiv i , cui l’ Agenzia delle entrate-Riscossioneha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c., la nullità della sentenza poiché la Corte regionale hadeciso l’appello in camera di consiglio senza tener conto dell’istanza dell’appellatodi discussione della causa in pubblica udienza . 2.Il motivo è infondato . 2.1.La ricorrente ha dedotto di aver formulato la richiesta di discussione in pubblica udienza nelle proprie controdeduzioni in appello, ma ha omesso di chiarire se tale istanza sia stata o meno notificata alla controparte,come richiesto dall’art. 33, comma 1 , d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche nel giudizio di appello in forza del rinvio operato dal successivo art. 61 .

È infatti orientamento consolidato di questa Corte quelloper cui la richiesta di discussione in pubblica udienza di cui all ’ art. 33d.lgs. n. 546 del 1992 , per poter produrre gli effetti suoi propri, deve essere notificata a cura dell ’ istante alle parti costituite, non essendo sufficienteil mero deposito (Cass. n. 34194/2024; v. anche Cass. n. n. 27162/2011nonché Cass. n. 10678 /2009). 2.2.Non può poi obliterarsi che la ricorrente n on ha in alcun modo dedotto qualisiano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziareo di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi : deduzione invece necessariatenuto conto del fatto che l ’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. , nelconsentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullitàdella sentenza o del procedimento, non tutela l ’ interesse all ’ astratta regolarità dell ’ attività giudiziaria, ma garantisce solo l ’ eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (cfr. Cass. n. 19579/2018; Cass. n. 7108/2008;Cass. n. 2948 /2006 ). 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza siccome priva di dispositivo. 4.Il motivo è infondato.

4.1. La sentenza impugnata non è priva di dispositivo, ma contiene , piuttosto, un dispositivo formulato per relationem rispetto alla motivazione (« [OSCURATO:PERSONA] decide come in motivazione.

Spese compensate»).La parte motiva esordisce peraltro con la seguente frase, che ben riassume la portata precettiva della pronuncia: « L’appello principaleè fondato e merita, quindi, di essere accolto, mentre l’appello incidentaleè infondato e non merita, pertanto, di essere accolto» .

Nel prosieguo della motivazione, poi, vengono disattese le censure mosse dalla contribuente verso l’atto impugnato, che pertanto risulta chiaramenteconfermato nella sua legittimità.

Nonpuò, dunque, esservi alcun dubbio sul concreto contenuto decisorio dellastatuizione giudiziale, ciò anche alla luce del costante insegnamento diquesta Corte secondo cui le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenzasi integrano tra loro e si interpretano l’una a mezzo dell’altra, fino anche a supplire alle omissioni del dispositivo, sempreché non sussista un totale contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. n. 2632/1984; Cass. n. 17392/2004; Cass. n. 13513/2007; Cass. n. 15088/2015),contrasto che nella specie va sicuramente escluso.

4.2. Il dispositivo della sentenza impugnata deve perciò considerarsi esistente sia sul piano formale che su quello sostanziale, atteso che il richiamoin esso contenuto alla motivazione è pienamente idoneo a dar contodell’esatta portata decisoria della p ronuncia. 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla società contribuentein ragione del difetto di una valida procura difensiva in capo aldifensore dell’appellante . 6.Il motivo è in fondato.

6.1. Deve darsi continuità al principio, del tutto costante nella giurisprudenza di legittimità, per cui l’ omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024).

Èstato infatti chiarito che l’i nammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchinodei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale: pertanto, se il giudice di merito om ette di pronunciarsisu un ’ eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non èimpugnabile per l ’ omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l ’ invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l ’ eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass. n. 15843 /2015 ).

Il mancato esameda parte del giudice di una questione puramente processuale non èsuscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può con figurare un vizio della decisione per violazionedi norme diverse dall ’ art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamentedata dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321 /2016 ).

Ed invero , la decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell ’ eccezione d’inammissibilitàdella domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che,in assenza di specific he argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessamotivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l ’ eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibilecon l’ impostazione logico - giuridica della pronuncia ( Cass. n. 15100/2024;Cass. n. 13425 /2016 ; Css. n. 20311 /2011 ). 6.2.Nel caso di specie la ricorrente si è limitat a a denunciare il vizio di omessa pronuncia, ma non ha proposto, con il motivo in esame, una specificacensura relativamente alla questione processuale su cui secondo lastessa ricorrente vi sarebbe stata l’omissione di pronuncia, ma su cui deveinvece ritenersi abbia avuto luogo una statuizione implicita di rigetto .

7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che la motivazione della sentenza è del tutto assente o meramente apparente, avendo omesso la CTR di esporre compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto di disat tendere le censure mosse dalla contribuente, attinenti al difetto di notifica delle cartelledi pagamento presupposte all’atto impugnato, alla prescrizione dei crediti,nonché all’erroneità degli importi richiesti a titolo di interessi di morae compensi d i riscossione. 8.Il motivo è in fondato.

8.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l a motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, n on potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n. 1986/2025),oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull ’ esattezza e sulla logicità del suo ragionamento(Cass. n. 9105/2017) , oppure, ancora, nell ’ ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazionedel decisum (Cass. n. 20112/2009).

8.2. La sentenza qui impugnata reca una motivazione che , per quanto sintetica, non può considerarsi meramente apparente nel senso sopra chiarito,né tantomeno omessa.

Dall’esame del la parte delle controdeduzioni in appello riguardante la notificazionedelle cartelle di pagamento presupposte all’atto impugnato – parte integralmente trascritt a nel corpo del ricorso – risulta che la contribuenteha genericamente lamentato la mancata notificazione degli attiprodromici al pignoramento, senza muovere alcuna contestazione in ordine ad eventuali profili di invalidità delle notifiche.

A fronte di tal e motivodi doglianza la CTR ha puntualmente affermato che « l’appellante, conla propria costituzione in giudizio, ha allegato, agli atti di causa, copia dellerelate di notifica, dalle quali si evince che le prodromiche cartelle di pagamento, sono state regolarmente notificate »: trattasi di una statuizioneche, richiamando la documentazione comprovante la notifiche contestate (documentazione la cui effettiva esistenza la ricorrente non contesta), è idonea a fornire un’adeguata risposta alla censura, dal momentoche, alla luce del tenore della stessa, era sufficiente dar conto di aver positivamente verificato la presenza di documentazione comprovantele notificazioni asseritamente omesse .

Co n riguardo al tema dellenotifiche, il ricorrente si duole, in particolare, che il Giudice d’appello haritenuto regolarmente notificate le cartelle di pagamento « senza però indicarequali ragioni sostengano questa convinzione », ma in realtà, come poc’anzi sottolineato, le ragioni della decisione sul punto sono state spiegate facendo riferimento alla produzione di copia delle relate di notifica, cioè dei documenti tipicamente funzional i alla prova del perfezionamentodel procedimento notificatorio.

Quanto all’eccezione di prescrizione , la CTR , oltre ad aver rilevato l’esistenza di “altri atti” interruttivi del termine prescrizionale, ha soprattuttoevidenziato che « nemmeno l’appellato sa a quali crediti od a quali cartelle ci si possa riferire» .

Con tale ultima statuizione i giudici d’appello hanno in buona sostanza posto in luce la genericità dell’eccezione sollevata dalla contribuente, che non ha chiaramente indicato quali fossero i crediti totalmente o parzialmente prescritti: tale ritenuta g enericità dell’eccezione trova peraltro conferma nelle controdeduzioni in appello, anche per questa parte integralmente trascritte nel ricorso, nelle quali la società si è limitata ad una vaga ricognizione normativa e giurisprudenziale in merito all a tipologia di termineprescrizionale applicabile nella specie, senza però indicare né la datadi decorrenza dello stesso né gli specifici crediti in relazione ai quali iltermine sarebbe maturato.

Anche su tale punto, dunque, la motivazione della sentenz a è compiuta e priva di elementi di illogicità o contraddittorietà.

Infine,con riguardo alle contestazioni relative a lla mancata specificazione nell’estratto di ruolo dei criteri di calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, la sentenza impugnata ha affermato, respingendo la relativa doglianza, che « gli stessi vengono stabiliti periodicamente con Decreto Ministeriale» .

Tale motivazione, pur estremamenteconcisa, espone in modo comprensibile la ratio decidendi , evidenziandoche i criteri di determinazione di interessi e compensi, anche se non riprodotti nelle cartelle di pagamento, sono agevolmente conoscibilisiccome stabiliti da appositi provvedimenti governativi, peraltro notoriamentesoggetti ad obbligo di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] (oaforme equipollenti, come la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ).

Non può poi omettersi di rilevare che la CTR ha anche affermato, ad integrazione della motivazione, che « il credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA] deriva, per tabulas, da cartelle di pagamentoregolarmente notificate e non pagate, il cui credito si è ormai cristallizzatoper mancata impugnazione, nei termini delle stesse ».

Anche sultema degli interessi e dei compensi la motivazione della sentenza è pertanto adeguata e rispettosa del «minimo costituzionale» richiesto dall’art.111, comma 6, Cost. 9.In conclusione, i l ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali , liquidate come in dispositivo .

P.Q.M LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 2 . 4 00,00 per compensi , oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 16164 /20 20 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Oggetto:pignoramento presso terzi –omessa pro- nuncia –motivazione appa- rente della sentenza contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 5476 / 20 19 della Commissione tributaria regionaledel Lazio , depositata il 26/9 /2019 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Frosinone un atto di pignoramento di propri crediti verso ter zi, che faceva seguito all’emissionedi alcune cartelle di pagamento . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso . 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio , investita dell’appello principaledell’Agenzia delle entrate - Riscossione e di quello incidentale condizionato della società , accolse il primo e respinse il secondo , evidenziando che, contrariamente a quanto lamentato dal la contribuente,- le cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento eranostate regolarmente notificate e non vi erano dubbi in merito alla lororiferibilità all’autorità da cui promanavano, - l’eccepita prescrizione andavaesclusa stante la tempestiva notificazione di atti interruttivi, - i contestati interessi di mora e compensi di riscossione erano stati correttamentedeterminati. 4. Avverso tale ultima pronuncia la società contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a quattro motiv i , cui l’ Agenzia delle entrate-Riscossioneha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 , c.p.c., la nullità della sentenza poiché la Corte regionale hadeciso l’appello in camera di consiglio senza tener conto dell’istanza dell’appellatodi discussione della causa in pubblica udienza . 2.Il motivo è infondato . 2.1.La ricorrente ha dedotto di aver formulato la richiesta di discussione in pubblica udienza nelle proprie controdeduzioni in appello, ma ha omesso di chiarire se tale istanza sia stata o meno notificata alla controparte,come richiesto dall’art. 33, comma 1 , d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche nel giudizio di appello in forza del rinvio operato dal successivo art. 61 . È infatti orientamento consolidato di questa Corte quelloper cui la richiesta di discussione in pubblica udienza di cui all ’ art. 33d.lgs. n. 546 del 1992 , per poter produrre gli effetti suoi propri, deve essere notificata a cura dell ’ istante alle parti costituite, non essendo sufficienteil mero deposito (Cass. n. 34194/2024; v. anche Cass. n. n. 27162/2011nonché Cass. n. 10678 /2009). 2.2.Non può poi obliterarsi che la ricorrente n on ha in alcun modo dedotto qualisiano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziareo di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi : deduzione invece necessariatenuto conto del fatto che l ’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. , nelconsentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullitàdella sentenza o del procedimento, non tutela l ’ interesse all ’ astratta regolarità dell ’ attività giudiziaria, ma garantisce solo l ’ eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (cfr. Cass. n. 19579/2018; Cass. n. 7108/2008;Cass. n. 2948 /2006 ). 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza siccome priva di dispositivo. 4.Il motivo è infondato. 4.1. La sentenza impugnata non è priva di dispositivo, ma contiene , piuttosto, un dispositivo formulato per relationem rispetto alla motivazione (« [OSCURATO:PERSONA] decide come in motivazione. Spese compensate»).La parte motiva esordisce peraltro con la seguente frase, che ben riassume la portata precettiva della pronuncia: « L’appello principaleè fondato e merita, quindi, di essere accolto, mentre l’appello incidentaleè infondato e non merita, pertanto, di essere accolto» . Nel prosieguo della motivazione, poi, vengono disattese le censure mosse dalla contribuente verso l’atto impugnato, che pertanto risulta chiaramenteconfermato nella sua legittimità. Nonpuò, dunque, esservi alcun dubbio sul concreto contenuto decisorio dellastatuizione giudiziale, ciò anche alla luce del costante insegnamento diquesta Corte secondo cui le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenzasi integrano tra loro e si interpretano l’una a mezzo dell’altra, fino anche a supplire alle omissioni del dispositivo, sempreché non sussista un totale contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. n. 2632/1984; Cass. n. 17392/2004; Cass. n. 13513/2007; Cass. n. 15088/2015),contrasto che nella specie va sicuramente escluso. 4.2. Il dispositivo della sentenza impugnata deve perciò considerarsi esistente sia sul piano formale che su quello sostanziale, atteso che il richiamoin esso contenuto alla motivazione è pienamente idoneo a dar contodell’esatta portata decisoria della p ronuncia. 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla società contribuentein ragione del difetto di una valida procura difensiva in capo aldifensore dell’appellante . 6.Il motivo è in fondato. 6.1. Deve darsi continuità al principio, del tutto costante nella giurisprudenza di legittimità, per cui l’ omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024). Èstato infatti chiarito che l’i nammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchinodei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale: pertanto, se il giudice di merito om ette di pronunciarsisu un ’ eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non èimpugnabile per l ’ omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l ’ invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l ’ eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass. n. 15843 /2015 ). Il mancato esameda parte del giudice di una questione puramente processuale non èsuscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può con figurare un vizio della decisione per violazionedi norme diverse dall ’ art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamentedata dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321 /2016 ). Ed invero , la decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell ’ eccezione d’inammissibilitàdella domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che,in assenza di specific he argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessamotivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l ’ eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibilecon l’ impostazione logico - giuridica della pronuncia ( Cass. n. 15100/2024;Cass. n. 13425 /2016 ; Css. n. 20311 /2011 ). 6.2.Nel caso di specie la ricorrente si è limitat a a denunciare il vizio di omessa pronuncia, ma non ha proposto, con il motivo in esame, una specificacensura relativamente alla questione processuale su cui secondo lastessa ricorrente vi sarebbe stata l’omissione di pronuncia, ma su cui deveinvece ritenersi abbia avuto luogo una statuizione implicita di rigetto . 7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che la motivazione della sentenza è del tutto assente o meramente apparente, avendo omesso la CTR di esporre compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto di disat tendere le censure mosse dalla contribuente, attinenti al difetto di notifica delle cartelledi pagamento presupposte all’atto impugnato, alla prescrizione dei crediti,nonché all’erroneità degli importi richiesti a titolo di interessi di morae compensi d i riscossione. 8.Il motivo è in fondato. 8.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l a motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, n on potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n. 1986/2025),oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull ’ esattezza e sulla logicità del suo ragionamento(Cass. n. 9105/2017) , oppure, ancora, nell ’ ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazionedel decisum (Cass. n. 20112/2009). 8.2. La sentenza qui impugnata reca una motivazione che , per quanto sintetica, non può considerarsi meramente apparente nel senso sopra chiarito,né tantomeno omessa. Dall’esame del la parte delle controdeduzioni in appello riguardante la notificazionedelle cartelle di pagamento presupposte all’atto impugnato – parte integralmente trascritt a nel corpo del ricorso – risulta che la contribuenteha genericamente lamentato la mancata notificazione degli attiprodromici al pignoramento, senza muovere alcuna contestazione in ordine ad eventuali profili di invalidità delle notifiche. A fronte di tal e motivodi doglianza la CTR ha puntualmente affermato che « l’appellante, conla propria costituzione in giudizio, ha allegato, agli atti di causa, copia dellerelate di notifica, dalle quali si evince che le prodromiche cartelle di pagamento, sono state regolarmente notificate »: trattasi di una statuizioneche, richiamando la documentazione comprovante la notifiche contestate (documentazione la cui effettiva esistenza la ricorrente non contesta), è idonea a fornire un’adeguata risposta alla censura, dal momentoche, alla luce del tenore della stessa, era sufficiente dar conto di aver positivamente verificato la presenza di documentazione comprovantele notificazioni asseritamente omesse . Co n riguardo al tema dellenotifiche, il ricorrente si duole, in particolare, che il Giudice d’appello haritenuto regolarmente notificate le cartelle di pagamento « senza però indicarequali ragioni sostengano questa convinzione », ma in realtà, come poc’anzi sottolineato, le ragioni della decisione sul punto sono state spiegate facendo riferimento alla produzione di copia delle relate di notifica, cioè dei documenti tipicamente funzional i alla prova del perfezionamentodel procedimento notificatorio. Quanto all’eccezione di prescrizione , la CTR , oltre ad aver rilevato l’esistenza di “altri atti” interruttivi del termine prescrizionale, ha soprattuttoevidenziato che « nemmeno l’appellato sa a quali crediti od a quali cartelle ci si possa riferire» . Con tale ultima statuizione i giudici d’appello hanno in buona sostanza posto in luce la genericità dell’eccezione sollevata dalla contribuente, che non ha chiaramente indicato quali fossero i crediti totalmente o parzialmente prescritti: tale ritenuta g enericità dell’eccezione trova peraltro conferma nelle controdeduzioni in appello, anche per questa parte integralmente trascritte nel ricorso, nelle quali la società si è limitata ad una vaga ricognizione normativa e giurisprudenziale in merito all a tipologia di termineprescrizionale applicabile nella specie, senza però indicare né la datadi decorrenza dello stesso né gli specifici crediti in relazione ai quali iltermine sarebbe maturato. Anche su tale punto, dunque, la motivazione della sentenz a è compiuta e priva di elementi di illogicità o contraddittorietà. Infine,con riguardo alle contestazioni relative a lla mancata specificazione nell’estratto di ruolo dei criteri di calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, la sentenza impugnata ha affermato, respingendo la relativa doglianza, che « gli stessi vengono stabiliti periodicamente con Decreto Ministeriale» . Tale motivazione, pur estremamenteconcisa, espone in modo comprensibile la ratio decidendi , evidenziandoche i criteri di determinazione di interessi e compensi, anche se non riprodotti nelle cartelle di pagamento, sono agevolmente conoscibilisiccome stabiliti da appositi provvedimenti governativi, peraltro notoriamentesoggetti ad obbligo di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] (oaforme equipollenti, come la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ). Non può poi omettersi di rilevare che la CTR ha anche affermato, ad integrazione della motivazione, che « il credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA] deriva, per tabulas, da cartelle di pagamentoregolarmente notificate e non pagate, il cui credito si è ormai cristallizzatoper mancata impugnazione, nei termini delle stesse ». Anche sultema degli interessi e dei compensi la motivazione della sentenza è pertanto adeguata e rispettosa del «minimo costituzionale» richiesto dall’art.111, comma 6, Cost. 9.In conclusione, i l ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali , liquidate come in dispositivo . P.Q.M LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 2 . 4 00,00 per compensi , oltre
Sentenza Cassazione n. 06327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris