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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08915/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMO+dato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 5.Dg.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti dì Jawoj su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, per il reato, riqualificato ai sensi dell'ad 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta la mancanza dì motivazione, per avere il giudice fatto ricorso a mere clausole di stile, quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla sussistenza di un compendio probatorio atto a fondare l'affermazione di responsabilità; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che entrambi i profili censurati esulano dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMO+dato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 5.Dg.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti dì Jawoj su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, per il reato, riqualificato ai sensi dell'ad 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta la mancanza dì motivazione, per avere il giudice fatto ricorso a mere clausole di stile, quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla sussistenza di un compendio probatorio atto a fondare l'affermazione di responsabilità; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che entrambi i profili censurati esulano dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris