CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 settembre 2017
Cassazione n. 18070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29828-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Resistenti - avverso la sentenza n. 3786/2017 emessa dalla CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata in data 18.09.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29828/2017 Numero sezionale 832/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 18070/2022Data pubblicazione 06/06/2022 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 3786/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, depositata in data 18.09.2017; - [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto dai propri difensori, le parti hanno congiuntamente rinunciato al ricorso con accordo anche sulla compensazione delle spese; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, nell’atto di rinuncia vi è contestuale adesione dei controricorrenti con sottoscrizione del relativo difensore e, con l’allegato atto di transazione, le parti hanno anche previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 22 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29828/2017 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18070/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8