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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 38107/2022

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ale di Salerno; visti gli aro, ii provvedimento impugnato e il ricorso; gdita ia relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 ce 2020„ che ne chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dei 28 febbraio 2022, il Tribunale del Riesame di Salerno confermava ii decreto dei G.I.P. del Tribunale di Salerno del 1° febbraio 2022, che aveva dis.posto il sequestro preventivo, sino alla concorrenza della somma di 865,047,49 eui o, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato di tre episodi del reato di cui all'art. 2 del d. igs. n. 74 del 2000, ascrittogli nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"; fatti commessi in Campagna in un arco tern.00rale compreso tra l'aprile 2017 (capo 1) e il febbraio 2020 (capo 3).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fliducia„ ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo; le dife.sa deduce la violazione dell'art. 325 cod. proc. pen., non avendo li Tribunale del Riesame tenuto conto della documentazione allegata aila memoria difensiva depositata all'udienza del 28 febbraio 2022, volta a provare l'esistenza per coni fattura contestata dei formulari di consegna della merce acquistata, deg ii estratti bancari da cui si evincevano i prelievi per pagare la merce e delle fatture di vendita della merce con i relativi bonifici.

Viene inoltre censurato ilgiudizio di attenciibilità di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "Recuperi ecologici di [OSCURATO:PERSONA]", avendo ella omesso sia di parlare del numero reale di camion utilizzati dalia sua ditta, sia di esibire le proprie scritture contabili.

A ciò sl aggiunge che l'errata indicazione del luogo di destinazione della merce costituiva un mero 'errore materiale e che l'erronea indicazione della sede legale non infida la validità delle fatture, sottolineandosi invece che le fatture indicavano la tipologia di materiale, l'unità di misura, i formulari e il costo, non assumendo revo la mancata indicazione delle modalità di pagamento, atteso che alcuna norma prevede l'obbligo di specificare ciò nelle fatture.

Né poteva ritenersi .bertinente richiamo ad alcune imprecisioni dei formulari, posto che ne sono stati presi a campione solo otto tra gli oltre mille che erano stati depositati.

Quanto., infine„ alla posizione della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che ie dichiarazioni di quest'ultimo sono del tutto inattendibili, avendo egli affermato di non conoscere né [OSCURATO:PERSONA] né la sua ditta, mentre dagli estratti conto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si evidenza l'emissione, tra il 13 dicembre 2018 e il 2 gennaio 201.9, di tre bonifici in favore di Malangone per complessivi 7.000 euro.

Con ii secondo motivo, la difesa contesta il difetto assoluto di motivazione dei provvedimento impugnato in ordine alla richiesta subordinata di annu lamento parziale dei decreto di sequestro, non essendo stato spiegato dal prima e dai Tribunale poi perché sono state ritenute oggettivamente false tutte le fatture, pur essendo stata ritenuta attendibile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso nfondato.

1. Iniziando dal prime motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo CU il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. per., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi =prendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto -a sostegno dei provvedimento dei tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite io specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 ced. oroc. pen. (in tal senso, cfr. Sez.

Un. n. 5876 dei 28/01/2004, Rv. 226710).

Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione dei furrius commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza ai motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente lustrato ie ragioni poste a fondamento della propria decisione. in pr000site, sono stati innanzitutto richiamati gli esiti delle attività di indagine avviate il 20 febbraio 2020 dalla Guardia di Finanza di Battipaglia nei confronti della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] e sede operativa in Campagna, esercente attività di recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni in materia tributaria, per il periodo di imposta 2016 -2021.

Venivano eseguiti dunque alcuni controlli incrociati, in particolare rispetto ai rapporti tra i'lmeresa oggetto di verifica, legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], e altre imprese,, fra le quali fa ditta individuale "Recuperi E26cologici di [OSCURATO:PERSONA]" e "l'Autocarrezzeria 61 di [OSCURATO:PERSONA]".

Veniva cosi accertato che negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 vi erano state operazioni commerciali tra la ditta di [OSCURATO:PERSONA] e quella della Cantar per un importo complessivo di 1.077.776 e.uro e, tuttavia, il volume di affari emergente dalla documentazione amministrativo-contabile risultava incompatibile con le caratteristiche della "[OSCURATO:PERSONA]", che commerciava materiale ferroso di scarsissima qualità reperito presso i privati, poteva disporre esclusivamente di due camioncini per ii ritiro del ferro, effettuando non più di 40 viaggi al mese, non aveva dipendenti e intratteneva rapporti commerciali esclusivamente con la ditta di [OSCURATO:PERSONA], della quale peraltro il marito della Cantar era dipendente.

Di cui la conclusione del; organi inquirenti secondo cui le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per elevati importi nei confronti dell'impresa gestita da [OSCURATO:PERSONA] fossero riferite a operazioni oggettivamente inesistenti.Quanto a: rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Autocarrozzeria 61 di [OSCURATO:PERSONA], veniva sentito a sommarie informazioni il legale rappresentante di quest'ultima impresa, [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di non aver mai conosciuto né [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA], esibendo le fatture e il registro iva, da cui non risultava l'esistenza di documenti contabili riconducibili alla ditta deii'indagato.

E; tuttavia, nella documentazione acquisita presso la [OSCURATO:PERSONA] venivano rinvenute 16 fatture emesse dalla ditta di Malangone nel 2017 per un imponibile d: 38.875 Euro e 8.552,50 euro di iva e 34 fatture emesse nel 2018 per un imponibile di 82.140 euro e 18.070,20 euro di iva, per cui anche le operazioni sottese . a tali fatture sono state ritenute oggettivamente inesistenti.

Alia stregua di tali risultanze investigative, a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi ritenuto configurabile il fumus del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, contestato ai capi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle dichiarazioni fraudolente relative, rispettivamente, alle annuaiità fiscali 2016 (capo 1), 2017 (capo 2) e 2018 (capo 3), dichiarazioni in cui erano state riportate fatture per operazioni inesistenti.

Veniva pertanto disposto dal G.I.P. il sequestro preventivo delle somme di denaro deposito sul conto corrente intestato alta [OSCURATO:PERSONA], delle partecipazioni societarie di [OSCURATO:PERSONA], beni mobili e immobili riconducibili al ricorrente per un valore corrispondente ai profitto dei reati contestati.

2. Orbene, l'impostazione del giudice della cautela è stata condivisa dal Tribunale del Riesame che, in maniera non illogica, ha valorizzato gli esiti dei controlli incrociati che, nei caso della ditta [OSCURATO:PERSONA], hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni della sua titolare, la quale, al di là delle imprecisioni sul numero degli autocarri della ditta, variati nel corso del tempo, ha delineato un'attività a conduzione familiare, non in grado di generare un volume di affari compatib:ie con importi e prestazioni riportati nelle fatture utilizzate da [OSCURATO:PERSONA], anche tenuto conto della scarsa qualità del materiale commercializzato.

Nei confrontarsi con le deduzioni difensive, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno poi sottolineato che il mero deposito degli estratti conto attestanti la effettuazione di prelievi in contanti da parte di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi idoneo a provare l'avvenuto pagamento in contanti della merce, nonostante i'annotazione in fattura di tale modalità di pàgamento, non essendovi elementi concreti da cui desumere che le somme prelevate fossero effettivamente ed integraimente destinate a tale finalità, e ciò anche in considerazione dell'assenza di una piena corrispondenza tra le date e gli importi delle fatture ,e dei prelievi.

Dei resto, ha aggiunto il Tribunale / è altresì significativa la circostanza che le fatture oggetto di contestazione non riportavano una compiuta descrizione della natura, della quantità e della qualità della merce oggetto di vendita, ciò in contrasto con ia previsione di cui all'art. 21 comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.e-2) Con riguardo alle_ annualità 2017 e 2018, è stato poi precisato che la tesi accusatoria dell'inesistenza totale o parziale delle operazioni non era smentita dall'esistenza dei formulari di consegna allegati alle fatture, essendo emerso, da una verifica a campione dei documenti, che alcuni dei formulari facevano riferimento a trasportatori differenti della ditta [OSCURATO:PERSONA], mentre altri recavano una indicazione dei trasportatore o illeggibile o carente, per cui tale documentazione non è stata ritenuta dirimente, a nulla valendo la vidimazione dei formulario da parte della Camera di commercio, trattandosi di operazione che precede il suo utiiizzo e non investe la veridicità di quanto in essa riportato.

Né la documentazione attestante il compimento di operazioni di vendita di materiale ferroso e non da parte dell'impresa dell'indagato poteva ritenersi decisiva in senso contrario alla ricostruzione accusatoria, non essendovi prova del fatto che si trattasse dello stesso materiale ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quanto invece alle ulteriori fatture contestate, è stato sottolineato nell'ordinanza gravata che l'inesistenza delle fatture sottostanti era stata confermata dalle dichiarazioni dei titolari delle ditte individuali emittenti, che avevano negato di avere intrattenuto rapporti commerciali di qualsiasi natura con la [OSCURATO:PERSONA].

Ciò era avvenuto anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nella documentazione della cui ditta non è stata trovata traccia di operazioni economiche intercorse con la [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo deve solo precisarsi che, se è vero che l'esistenza di tre bonifici bancari emessi dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Maiangone impone !a necessità di approfondire le dichiarazioni non proprio lineari di quest'ultimo, è tuttavia altrettanto vero che, come sottolineato dal Tribunale, gli importi dei bonifici sono notevolmente inferiori a quelli risultanti daile presunte operazioni intercorse, non essendovi riscontri di presunti pagamenti in contanti dei residui importi, a ciò aggiungendosi che l'assenza di riferimenti alla causale dei pagamenti non consente di ricollegare l'emissione dei bonifici a eventuali attività commerciali emesse in favore della [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, fermo restando che i temi dedotti dalla difesa, soprattutto a livero probatorio, ben potranno essere ulteriormente sviluppati e approfonditi nel proseguo del procedimento penale in corso, deve tuttavia ribadirsi che l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, nella quale non sono state ignorate le allegazionl difensive, non presenta profili di incoerenza o di irrazionalità argomentativa, non potendosi sottacere che le censure difensive si muovono prevalentemente nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o cella erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

2. Anche it secondo motivo non è meritevole di accoglimento.

Al riguardo deve osservarsi che, se è vero che il Tribunale del Riesame non ha dato risposta ala richiesta avanzata dalla difesa in via subordinata di limitare il sequestro :ala somma di 118.778 euro, escludendo cioè gli importi riconducibili alle- r•riposte connesse con le fatture emesse dalle ditte della Cantar e di Maiangone, è aitrettanto vero che, in cui i giudici cautelari, nel momento in cui hanno confermato, a livello di fumus commisi delicti, la configurabilità del reato contestato anche con riferimento alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e aia Autocarrozzer:a 61 di [OSCURATO:PERSONA], hanno implicitamente disatteso anche la richiesta subordinata della difesa, dovendosi richiamare al riguardo il principio eiaborato da questa Corte (in termini, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500), secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con :i gravame, quando, come appunto avvenuto nella vicenda in esame, ne risut :i rigetto daiia motivazione della pronuncia complessivamente considerata.

3. :n conciusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nei 'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per ii ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Ricet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Salerno; visti gli aro, ii provvedimento impugnato e il ricorso; gdita ia relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 ce 2020„ che ne chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dei 28 febbraio 2022, il Tribunale del Riesame di Salerno confermava ii decreto dei G.I.P. del Tribunale di Salerno del 1° febbraio 2022, che aveva dis.posto il sequestro preventivo, sino alla concorrenza della somma di 865,047,49 eui o, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato di tre episodi del reato di cui all'art. 2 del d. igs. n. 74 del 2000, ascrittogli nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"; fatti commessi in Campagna in un arco tern.00rale compreso tra l'aprile 2017 (capo 1) e il febbraio 2020 (capo 3). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fliducia„ ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo; le dife.sa deduce la violazione dell'art. 325 cod. proc. pen., non avendo li Tribunale del Riesame tenuto conto della documentazione allegata aila memoria difensiva depositata all'udienza del 28 febbraio 2022, volta a provare l'esistenza per coni fattura contestata dei formulari di consegna della merce acquistata, deg ii estratti bancari da cui si evincevano i prelievi per pagare la merce e delle fatture di vendita della merce con i relativi bonifici. Viene inoltre censurato ilgiudizio di attenciibilità di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "Recuperi ecologici di [OSCURATO:PERSONA]", avendo ella omesso sia di parlare del numero reale di camion utilizzati dalia sua ditta, sia di esibire le proprie scritture contabili. A ciò sl aggiunge che l'errata indicazione del luogo di destinazione della merce costituiva un mero 'errore materiale e che l'erronea indicazione della sede legale non infida la validità delle fatture, sottolineandosi invece che le fatture indicavano la tipologia di materiale, l'unità di misura, i formulari e il costo, non assumendo revo la mancata indicazione delle modalità di pagamento, atteso che alcuna norma prevede l'obbligo di specificare ciò nelle fatture. Né poteva ritenersi .bertinente richiamo ad alcune imprecisioni dei formulari, posto che ne sono stati presi a campione solo otto tra gli oltre mille che erano stati depositati. Quanto., infine„ alla posizione della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che ie dichiarazioni di quest'ultimo sono del tutto inattendibili, avendo egli affermato di non conoscere né [OSCURATO:PERSONA] né la sua ditta, mentre dagli estratti conto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si evidenza l'emissione, tra il 13 dicembre 2018 e il 2 gennaio 201.9, di tre bonifici in favore di Malangone per complessivi 7.000 euro. Con ii secondo motivo, la difesa contesta il difetto assoluto di motivazione dei provvedimento impugnato in ordine alla richiesta subordinata di annu lamento parziale dei decreto di sequestro, non essendo stato spiegato dal prima e dai Tribunale poi perché sono state ritenute oggettivamente false tutte le fatture, pur essendo stata ritenuta attendibile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso nfondato. 1. Iniziando dal prime motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo CU il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. per., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi =prendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto -a sostegno dei provvedimento dei tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite io specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 ced. oroc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 dei 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione dei furrius commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza ai motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente lustrato ie ragioni poste a fondamento della propria decisione. in pr000site, sono stati innanzitutto richiamati gli esiti delle attività di indagine avviate il 20 febbraio 2020 dalla Guardia di Finanza di Battipaglia nei confronti della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] e sede operativa in Campagna, esercente attività di recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni in materia tributaria, per il periodo di imposta 2016 -2021. Venivano eseguiti dunque alcuni controlli incrociati, in particolare rispetto ai rapporti tra i'lmeresa oggetto di verifica, legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], e altre imprese,, fra le quali fa ditta individuale "Recuperi E26cologici di [OSCURATO:PERSONA]" e "l'Autocarrezzeria 61 di [OSCURATO:PERSONA]". Veniva cosi accertato che negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 vi erano state operazioni commerciali tra la ditta di [OSCURATO:PERSONA] e quella della Cantar per un importo complessivo di 1.077.776 e.uro e, tuttavia, il volume di affari emergente dalla documentazione amministrativo-contabile risultava incompatibile con le caratteristiche della "[OSCURATO:PERSONA]", che commerciava materiale ferroso di scarsissima qualità reperito presso i privati, poteva disporre esclusivamente di due camioncini per ii ritiro del ferro, effettuando non più di 40 viaggi al mese, non aveva dipendenti e intratteneva rapporti commerciali esclusivamente con la ditta di [OSCURATO:PERSONA], della quale peraltro il marito della Cantar era dipendente. Di cui la conclusione del; organi inquirenti secondo cui le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per elevati importi nei confronti dell'impresa gestita da [OSCURATO:PERSONA] fossero riferite a operazioni oggettivamente inesistenti.Quanto a: rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Autocarrozzeria 61 di [OSCURATO:PERSONA], veniva sentito a sommarie informazioni il legale rappresentante di quest'ultima impresa, [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di non aver mai conosciuto né [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA], esibendo le fatture e il registro iva, da cui non risultava l'esistenza di documenti contabili riconducibili alla ditta deii'indagato. E; tuttavia, nella documentazione acquisita presso la [OSCURATO:PERSONA] venivano rinvenute 16 fatture emesse dalla ditta di Malangone nel 2017 per un imponibile d: 38.875 Euro e 8.552,50 euro di iva e 34 fatture emesse nel 2018 per un imponibile di 82.140 euro e 18.070,20 euro di iva, per cui anche le operazioni sottese . a tali fatture sono state ritenute oggettivamente inesistenti. Alia stregua di tali risultanze investigative, a carico di [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi ritenuto configurabile il fumus del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestato ai capi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle dichiarazioni fraudolente relative, rispettivamente, alle annuaiità fiscali 2016 (capo 1), 2017 (capo 2) e 2018 (capo 3), dichiarazioni in cui erano state riportate fatture per operazioni inesistenti. Veniva pertanto disposto dal G.I.P. il sequestro preventivo delle somme di denaro deposito sul conto corrente intestato alta [OSCURATO:PERSONA], delle partecipazioni societarie di [OSCURATO:PERSONA], beni mobili e immobili riconducibili al ricorrente per un valore corrispondente ai profitto dei reati contestati. 2. Orbene, l'impostazione del giudice della cautela è stata condivisa dal Tribunale del Riesame che, in maniera non illogica, ha valorizzato gli esiti dei controlli incrociati che, nei caso della ditta [OSCURATO:PERSONA], hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni della sua titolare, la quale, al di là delle imprecisioni sul numero degli autocarri della ditta, variati nel corso del tempo, ha delineato un'attività a conduzione familiare, non in grado di generare un volume di affari compatib:ie con importi e prestazioni riportati nelle fatture utilizzate da [OSCURATO:PERSONA], anche tenuto conto della scarsa qualità del materiale commercializzato. Nei confrontarsi con le deduzioni difensive, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno poi sottolineato che il mero deposito degli estratti conto attestanti la effettuazione di prelievi in contanti da parte di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi idoneo a provare l'avvenuto pagamento in contanti della merce, nonostante i'annotazione in fattura di tale modalità di pàgamento, non essendovi elementi concreti da cui desumere che le somme prelevate fossero effettivamente ed integraimente destinate a tale finalità, e ciò anche in considerazione dell'assenza di una piena corrispondenza tra le date e gli importi delle fatture ,e dei prelievi. Dei resto, ha aggiunto il Tribunale / è altresì significativa la circostanza che le fatture oggetto di contestazione non riportavano una compiuta descrizione della natura, della quantità e della qualità della merce oggetto di vendita, ciò in contrasto con ia previsione di cui all'art. 21 comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.e-2) Con riguardo alle_ annualità 2017 e 2018, è stato poi precisato che la tesi accusatoria dell'inesistenza totale o parziale delle operazioni non era smentita dall'esistenza dei formulari di consegna allegati alle fatture, essendo emerso, da una verifica a campione dei documenti, che alcuni dei formulari facevano riferimento a trasportatori differenti della ditta [OSCURATO:PERSONA], mentre altri recavano una indicazione dei trasportatore o illeggibile o carente, per cui tale documentazione non è stata ritenuta dirimente, a nulla valendo la vidimazione dei formulario da parte della Camera di commercio, trattandosi di operazione che precede il suo utiiizzo e non investe la veridicità di quanto in essa riportato. Né la documentazione attestante il compimento di operazioni di vendita di materiale ferroso e non da parte dell'impresa dell'indagato poteva ritenersi decisiva in senso contrario alla ricostruzione accusatoria, non essendovi prova del fatto che si trattasse dello stesso materiale ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto invece alle ulteriori fatture contestate, è stato sottolineato nell'ordinanza gravata che l'inesistenza delle fatture sottostanti era stata confermata dalle dichiarazioni dei titolari delle ditte individuali emittenti, che avevano negato di avere intrattenuto rapporti commerciali di qualsiasi natura con la [OSCURATO:PERSONA]. Ciò era avvenuto anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nella documentazione della cui ditta non è stata trovata traccia di operazioni economiche intercorse con la [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo deve solo precisarsi che, se è vero che l'esistenza di tre bonifici bancari emessi dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Maiangone impone !a necessità di approfondire le dichiarazioni non proprio lineari di quest'ultimo, è tuttavia altrettanto vero che, come sottolineato dal Tribunale, gli importi dei bonifici sono notevolmente inferiori a quelli risultanti daile presunte operazioni intercorse, non essendovi riscontri di presunti pagamenti in contanti dei residui importi, a ciò aggiungendosi che l'assenza di riferimenti alla causale dei pagamenti non consente di ricollegare l'emissione dei bonifici a eventuali attività commerciali emesse in favore della [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, fermo restando che i temi dedotti dalla difesa, soprattutto a livero probatorio, ben potranno essere ulteriormente sviluppati e approfonditi nel proseguo del procedimento penale in corso, deve tuttavia ribadirsi che l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, nella quale non sono state ignorate le allegazionl difensive, non presenta profili di incoerenza o di irrazionalità argomentativa, non potendosi sottacere che le censure difensive si muovono prevalentemente nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o cella erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 2. Anche it secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Al riguardo deve osservarsi che, se è vero che il Tribunale del Riesame non ha dato risposta ala richiesta avanzata dalla difesa in via subordinata di limitare il sequestro :ala somma di 118.778 euro, escludendo cioè gli importi riconducibili alle- r•riposte connesse con le fatture emesse dalle ditte della Cantar e di Maiangone, è aitrettanto vero che, in cui i giudici cautelari, nel momento in cui hanno confermato, a livello di fumus commisi delicti, la configurabilità del reato contestato anche con riferimento alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e aia Autocarrozzer:a 61 di [OSCURATO:PERSONA], hanno implicitamente disatteso anche la richiesta subordinata della difesa, dovendosi richiamare al riguardo il principio eiaborato da questa Corte (in termini, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500), secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con :i gravame, quando, come appunto avvenuto nella vicenda in esame, ne risut :i rigetto daiia motivazione della pronuncia complessivamente considerata. 3. :n conciusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nei 'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per ii ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Ricet
Decreto Cassazione n. 38107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris