CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. :23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C), per insussistenza dell'addebito; la rideterminazione della pena finale in un anno e quattro mesi di reclusione e 1.667 euro di multa; la revoca della confisca, con restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, con esclusivo riferimento alla pistola Walther ed alle munizioni, fatta eccezione per quelle caricate sulle armi illecitamente portate in luogo pubblico. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Bergamo il 9 gennaio 2017, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, contestatigli ai capi B) e D) dell'imputazione, e, riqualificata la condotta ascrittagli al capo C) nella contravvenzione sanzionata dall'art. 697 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli per tale reato e per quello, addebitatogli al capo A), di porto illegale in luogo pubblico di due armi comuni da sparo in un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 2.100 euro di multa ed ordinato la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza della contravvenzione di detenzione illecita di munizioni senza considerare che le eseguite perquisizioni hanno condotto al rinvenimento, oltre alle duecento munizioni per le quali egli ha sporto rituale denunzia, di quarantasei cartucce, costituenti normale dotazione delle armi da lui legittimamente detenute. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello condiviso la valutazione espressa dal primo giudice in ordine alla consumazione del delitto punito dagli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione a due pistole che si trovavano sul sedile posteriore della propria autovettura, che non può essere considerata luogo pubblico o aperto al pubblico. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello disposto la confisca di una pistola Walther che era stata sequestrata sul postulato dell'omessa adozione delle prescritte modalità di custodia, rivelatosi, in esito al giudizio di appello, infondato. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C), per insussistenza dell'addebito; la rideterminazione della pena finale in un anno e quattro mesi di reclusione e 1.667 euro di multa; la revoca della confisca, con restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, con esclusivo riferimento alla pistola Walther ed alle munizioni, fatta eccezione per quelle caricate sulle armi illecitamente portate in luogo pubblico.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso, dal quale è opportuno prendere le mosse in funzione di una più ordinata esposizione, è infondato. Dalle sentenze di merito e dal verbale di perquisizione e sequestro allegato al ricorso si evince, invero, con assoluto nitore che le due pistole, di marca, rispettivamente, Heckler & Koch e Beretta, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] furono rinvenute &l'interno della sua autovettura che, all'atto dell'intervento dei Carabinieri, si trovava nel parcheggio pubblico adiacente alla sede dell'impresa dell'imputato, il quale era appena uscito dallo stabilimento. Soccorre, al riguardo, la lezione ermeneutica impartita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come «Integra la condotta di porto illegale di arma in luogo pubblico, la detenzione di una pistola custodita nel cruscotto di un'autovettura che percorre una pubblica via» (Sez. 1, n. 40806 del 05/06/2013, Patricelli, Rv. 257245), giacché «un veicolo, di qualsiasi genere, non è un luogo ma un mezzo di locomozione, sicché non è esso ad atteggiarsi a pubblico od aperto al pubblico, bensì l'ambito spaziale in cui si trovi a circolare» (Sez. 1, n. 11659 del 23/06/1986, Raia, Rv. 174097). Ineccepibile si palesa, pertanto, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in accordo con quella di primo grado, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dagli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. 2. Il primo motivo di ricorso è, invece, parzialmente fondato. Al capo C) dell'imputazione è contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere illegalmente detenuto, nella propria abitazione, 46 munizioni calibro 9x21 oltre il limite consentito. Dal verbale di perquisizione e sequestro allegato al ricorso risulta che la perquisizione eseguita il 29 novembre 2016 presso l'abitazione di Pezzotti condusse, in realtà, al rinvenimento di 16 cartucce cal. 9X21, contenute, in pari misura, all'interno di due caricatori destinati ad essere inseriti nella pistola Walther che egli deteneva in casa. Solo a tali oggetti deve intendersi, pertanto, circoscritta la contestazione sub C) atteso, da un canto, che le trenta cartucce inserite nelle pistole poggiate sul sedile posteriore della vettura dell'imputato non sono state rinvenute nell'immobile e, dall'altro, che, per le duecento munizioni, marca Fiocchi, riposte all'interno di quattro scatole, Pezzotti aveva effettuato la prescritta comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, in ossequio alla previsione dell'art. 97 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che consente, appunto, la detenzione senza licenza di un massimo di duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella.Così correttamente determinato l'ambito della contestazione, deve farsi applicazione — in linea, peraltro, con le indicazioni del ricorrente — del consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo il quale «L'omessa denuncia della detenzione delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un'arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 cod. pen., poiché la detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore» (Sez. 1, n. 17498 del 05/02/2016, Aiello, Rv. 269888; Sez. 1, n. 18376 del 28/03/2008, D'Urso, Rv. 240280). Considerato, allora, che le sedici munizioni de quibus agitur erano equamente suddivise, per quanto emerge dal verbale di perquisizione e sequestro e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tra due caricatori, è evidente che la «normale dotazione» della pistola Walther è rappresentata dagli otto proiettili contenuti in un caricatore e non anche da quelli inseriti nell'altro, la cui detenzione, pertanto, integra la fattispecie sanzionata dall'art.697 cod. pen.. Dovendosi verificare, a questo punto, la congruità della pena irrogata per la menzionata contravvenzione a titolo di aumento per la continuazione e, di conseguenza, di quella complessivamente inflitta all'imputato, tangibile appare il duplice vizio che affligge il computo effettuato dalla Corte di appello che, per un verso, ha incrementato la pena, congiunta, fissata per il più grave reato di porto non autorizzato in luogo pubblico di arma comune da sparo, sia nella parte detentiva che in quella pecuniaria, pur essendo il reato-satellite punito con pena alternativa, e, per altro verso, ha omesso di applicare, sulla pena pecuniaria, la riduzione per la scelta del rito abbreviato. Al riguardo — premesso che, al cospetto di questioni che involgono il tema della legalità della pena, è ben possibile per il giudice di legittimità intervenire, in senso favorevole al ricorrente, anche in modo officioso — occorre segnalare, in ordine al primo aspetto, che la decisione impugnata appare distonica rispetto alle indicazioni fornite dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 40893 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751, in motivazione), che, occupandosi del concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, nel genere e\o nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, ha chiarito, tra l'altro, che «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.», soluzione già avallata da Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017, dep. 2018, Basile, Rv. 272404. L'errore in cui è incorsa la Corte di appello, che, per le ragioni testé esposte, avrebbe potuto operare l'aumento sulla pena detentiva ovvero su quella pecuniaria ma non su entrambe, non impone, tuttavia, il rinvio, potendosi procedere in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla rideterminazione limitando l'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. alla sola pena pecuniaria, nella misura, di cento euro, indicata dal giudice di merito, in considerazione dell'accertata e meno intensa offensività della condotta, concernente otto, anziché quarantasei, munizioni. La pena, così quantificata in due anni di reclusione (con eliminazione dell'aumento per la continuazione disposto dal giudice di appello) e 2.100 euro di multa deve essere, quindi, ridotta per la scelta del rito anche nella parte pecuniaria, per la quale, come detto, il giudice di merito ha omesso la dovuta applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. L'art. 6, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede la confisca obbligatoria nel caso di accertamento di reati in materia, tra l'altro, di armi e munizioni, non giustifica, infatti, l'estensione del provvedimento ablativo ad un bene, quale la pistola Walther che Pezzotti deteneva in casa, sul quale si fondava un addebito, quello contestato al capo D) dell'imputazione, che la Corte di appello ha ritenuto insussistente, sicché si impone l'eliminazione, per questa parte, della disposta confisca e la restituzione all'avente diritto dell'arma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva irrogata in continuazione per il reato di cui al capo C), che elimina, alla complessiva pena pecuniaria, che ridetermina in euro 1.400 di multa, ed alla confisca della pistola Walther, che elimina disponendone la restituzione all'avente diritto e mandando alla Cancelleria per le relative comunicazioni ai sensi dell'art.626 cod. proc.