Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32270/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo che il giudice di merito ha erroneamente raddoppiato la durata della sospensione della patente, da sei mesi a un anno, nonostante il reato in contestazione non lo consenta.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria.

4. Il ricorso è fondato, sulla scorta del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui, al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato (Sez.

U, n. 46624 del 29/10/2015, Rv. 265024 - 01).

Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel determinare la durata della sospensione della patente di guida nella misura finale di un anno, operando il raddoppio della misura base di sei mesi in ragione dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato.

5. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che va rideterminata - escluso il raddoppio illegittimamente calcolato dal Tribunale - nella misura di mesi sei, trattandosi di determinazione non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, e quindi direttamente applicabile dalla Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina in mesi sei.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo che il giudice di merito ha erroneamente raddoppiato la durata della sospensione della patente, da sei mesi a un anno, nonostante il reato in contestazione non lo consenta. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria. 4. Il ricorso è fondato, sulla scorta del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui, al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Rv. 265024 - 01). Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel determinare la durata della sospensione della patente di guida nella misura finale di un anno, operando il raddoppio della misura base di sei mesi in ragione dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. 5. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che va rideterminata - escluso il raddoppio illegittimamente calcolato dal Tribunale - nella misura di mesi sei, trattandosi di determinazione non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, e quindi direttamente applicabile dalla Corte di cassazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina in mesi sei. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32270/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris