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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31196/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 4861/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto addebitato risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come, dal compendio probatorio raccolto, emerga la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo del reato (v. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la gravità dei fatti, sottolineando che in conseguenza della condotta tenuta dal ricorrente non è stato possibile addivenire alla individuazione del responsabile del reato presupposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 4861/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto addebitato risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come, dal compendio probatorio raccolto, emerga la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo del reato (v. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la gravità dei fatti, sottolineando che in conseguenza della condotta tenuta dal ricorrente non è stato possibile addivenire alla individuazione del responsabile del reato presupposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dic P.Q.M
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