CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Milano nonché da 2.[OSCURATO:PERSONA] n. a Torre di S. Maria il 19/11/1951 3.[OSCURATO:PERSONA] n. a Genova il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 22/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott. M.G.Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento in relazione alle condotte consumate fino al 10/11/2011 in quanto estinte per prescrizione, con rinvio alla Corte d'Appello per la rideterminazione delle pene. Rigetto nel resto dei ricorsi.uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento; lette le note integrative d'udienza fatte pervenire dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 19/6/2017 [OSCURATO:PERSONA], quale presidente e legale rappresentante della società di distribuzione di farmaci [OSCURATO:PERSONA] srl con sede in Sondrio, e [OSCURATO:PERSONA], quale addetto all'ufficio acquisti della società di distribuzione farmaci [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Genova, venivano riconosciuti colpevoli di partecipazione, con ruolo di promotori ed organizzatori, ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio di farmaci, commercio di medicinali guasti, emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti nonché di plurimi reati-fine di riciclaggio, aggravato ai sensi dell'art. 4 L. 146/2006, commercio di medicinali guasti o imperfetti, riportando condanna alla pena ritenuta di giustizia. Il primo giudice dichiarava, altresì, la [OSCURATO:PERSONA] responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui agli artt. 24 ter e 25 octies D. leg.vo n. 231/2001 e dall'art. 10 della L. 146/2006; ordinava nei confronti della predetta società e degli imputati la confisca di beni e somme di danaro meglio indicate in dispositivo; condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile civile al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili con assegnazione di provvisionali immediatamente esecutive in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infine, il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della p.c. [OSCURATO:PERSONA] con assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva. 1.1 Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati dall'addebito associativo per non aver commesso il fatto e dalle imputazioni ex art. 443 cod.pen. perché il fatto non sussiste; riqualificava gli addebiti di riciclaggio in ricettazione, escludendo l'aggravante della transnazionalità, rideterminando la pena, in concorso di attenuanti generiche, in anni cinque di reclusione ed euro 4.400,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e in anni tre,mesi sette di reclusione ed euro 2.700,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, deducendo: 2.1 la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli indizi a sostegno della consapevolezza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza furtiva dei farmaci dai medesimi acquistati e commercializzati. 2 eQ, 2.2 la violazione degli artt. 192 comma 2 e 533, comma 1, cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata desunto la consapevolezza degli imputati da elementi indiziari contraddittori che lasciano spazio a plausibili motivazioni alternative e che, quindi, non rispondono a criteri di gravità, precisione e concordanza, risolvendosi nella violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il P.g. impugnante, dopo aver richiamato le conclusioni assolutorie rassegnate in esito al processo d'appello, evidenzia come la Corte di merito abbia esattamente individuato nella consapevolezza degli imputati circa l'origine delittuosa dei farmaci acquistati il thema decidendum dell'intero processo ed abbia riconosciuto come per ciascuno dei sei indici di anomalia valorizzati a sostegno della prova sul dolo la difesa abbia proposto una tesi alternativa. Confutando la riconosciuta capacità indiziante di ciascuno dei sei fattori individuati dalla sentenza impugnata, il ricorrente segnala -che con riguardo al prezzo dei farmaci la Corte territoriale ha parametrato il proprio ragionamento esclusivamente sul prezzo ex factory determinato dall'AIFA, senza considerare che tale prezzo riguarda esclusivamente il rapporto tra le aziende farmaceutiche e il settore sanitario pubblico, non anche il settore privato assoggettato al libero mercato, con possibilità di ottenere prezzi migliori. Sul punto i giudici d'appello hanno accordato preferenza, rispetto alle osservazioni del consulente dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], alle dichiarazioni del Dott. [OSCURATO:PERSONA], funzionario AIFA, sebbene il medesimo abbia asserito di non avere specifica competenza in materia di prezzo dei farmaci; - che non può riconoscersi valenza indiziante alla circostanza che Equifarma, ovvero la società che aveva ai vertici i fratelli Massimo e [OSCURATO:PERSONA], responsabili dell'ideazione dei furti di farmaci poi rivenduti alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA], avesse nei precedenti rapporti commerciali con il [OSCURATO:PERSONA] fornito solo farmaci veterinario o ad uso umano da banco, risultando tutt'altro che inusuale per un commerciante di farmaci quale l'imputato la ricerca di nuovi mercati e nuovi prodotti, anche attraverso canali già sperimentati; -che analogamente fragile è la ritenuta capacità rivelatrice della documentazione fiscale alterata concernente alcune transazioni, trattandosi di argomento che non tiene conto della grande mole di operazioni regolarmente contabilizzate con emissione di fatture pagate tramite bonifico bancario e puntuale adempimento degli obblighi informativi in tema di tracciabilità (cd. tracciafarmaco). Aggiunge il P.g. che, a fronte di una contabilità altrimenti corretta, la non perfetta corrispondenza temporale tra alcuni documenti ovvero una richiesta di duplicazione deve essere valutata a favore dell'imputato, quale frutto di errore o disguido e non quale necessario indice di malafede;- né, secondo il P.g., può essere qualificato quale indice di anomalia la provenienza dall'estero dei farmaci, atteso il contesto globalizzato in cui si svolgevano anche all'epoca dei fatti le transazioni commerciali, sicché la provenienza dall'estero non collide con l'esistenza di etichettature e informazioni in lingua italiana sulle confezioni e non costituiva elemento che potesse indurre in sospetto sulla provenienza delittuosa dei farmaci; -analogamente non possono trarsi elementi a sostegno del dolo dalla circostanza che i farmaci fossero destinati alle strutture ospedaliere giacché plurime fonti di prova acquisite, quali la circolare Federfarma, la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e del consulente Prof. [OSCURATO:PERSONA], danno conto della possibilità che i grossisti di farmaci possano commercializzare anche quelli riservati agli ospedali; - che la Corte territoriale ha tratto elementi a sostegno del dolo da un'asserita "serie considerevole di telefonate" intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sebbene si tratti in realtà di una sola conversazione intercettata, ovvero la 1824 del 27/4/2012, più volte richiamata e trascritta per stralci, dalla quale emerge il risentimento dell'imputato per le conseguenze giudiziarie cui si trovava esposto a causa dei farmaci da lui acquistati. Con riguardo ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] le nove conversazioni intercettate tra il 2 aprile e 9 maggio 2012 non autorizzano la conclusione della sentenza impugnata in ordine ad un rapporto esclusivo e privilegiato tra i due. Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito ha del tutto trascurato elementi emersi nel corso del processo idonei ad attestare l'assenza di consapevolezza dei due imputati circa la provenienza illecita dei farmaci. In particolare, segnala il P.g. che, nonostante le indagini effettuate anche all'estero, non sono stati rinvenuti conti, ricavi o profitti sospetti da cui trarre elementi sintomatici di un improvviso ed inspiegabile arricchimento sebbene il fine di profitto sia elemento qualificante del dolo della fattispecie di ricettazione ritenuta. Inoltre, risulta in via logica implausibile che il Rigamonti abbia inteso coinvolgere nella sua illecita attività di approvvigionamento dei medicinali rubati coloro che da anni erano suoi abituali clienti, esponendosi, da un lato, ad un rischio di rifiuto, dall'altro, alla decurtazione dei proventi dell'attività illecita. 2.3 La contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'assoluzione degli imputati dall'addebito associativo e dalle fattispecie ex art. 443 cod.pen. con formula dubitativa invece che ai sensi dell'art. 530,comma 1, cod.proc.pen. Assume il P.G. che la Corte di merito ha ritenuto insufficiente la prova circa la partecipazione degli imputati all'associazione per delinquere e sul ruolo apicale asseritamente ricoperto senza, tuttavia, spiegare quali elementi di prova di segno contrario giustifichino la formula adottata. Quanto al commercio di medicinali guasti lamenta che non vi sia riferimento in sede di dispositivo al primo comma dell'art. 530 cod.proc.pen. sebbene in motivazione si dia conto dell'assoluto difetto di prova circa la sussistenza del reato. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.La violazione di legge con riguardo all'omessa dichiarazione di inammissibilità della lista del P.m. (impugnazione dell'ordinanza dibattimentale del Tribunale di Monza del 24/2/2016) e conseguente inutilizzabilità delle testimonianze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I difensori censurano la motivazione della Corte di merito nella parte in cui ha disatteso l'eccepita inammissibilità della lista testi del P.m. Precisa che l'organo dell'accusa aveva depositato una prima lista da ritenersi invalida in quanto priva dell'indicazione delle circostanze su cui doveva vertere l'esame, con richiamo di un numero di procedimento pertinente ad altro,diverso processo; una seconda che indicava le circostanze, e quindi predisposta in sostituzione della prima, ma tardiva sicché doveva ritenersi l'inammissibilità della lista testi e l'inutilizzabilità conseguente delle testimonianze rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3.1 La violazione degli artt. 497 comma 1, 507,197 bis,210, 526 cod.pro.pen. in relazione all'illegittima assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza Tribunale di Monza del 1/2/2017) e conseguente inutilizzabilità della stessa. Assume la difesa che poiché il Rigamonti, citato per ben due volte a comparire quale imputato di procedimento connesso ex art. 210 cod.proc.pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere, il Tribunale non poteva ulteriormente disporne l'assunzione ex art. 507 cod.proc.pen. in quanto, da un lato, non si trattava di prova nuova; dall'altro, non è stata resa alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'esame con la conseguenza che le dichiarazioni dal medesimo rese devono ritenersi inutilizzabili; 3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza delittuosa dei farmaci ed errata applicazione dell'art. 192,comma 2.cod.pen. Osserva la difesa che la sentenza si basa su prove indiziarie ricavate da sei indici ( già analizzati nel ricorso del P.g.), asseritannente rivelatori della consapevolezza circa l'illecita provenienza dei farmaci trattati. La valutazione di siffatti indizi è avvenuta, secondo il ricorrente, in modo illogico e contraddittorio e in contrasto con i parametri valutativi dell'art. 192, comma 2,cod.proc.pen. In particolare, l'attribuzione a ciascuno degli indici in questione di valenza persuasiva sotto il profilo della gravità e precisione indiziaria si fonda sul travisamento di fonti informative ovvero di deduzioni contrarie alle regole della logica. Inoltre, l'esame di siffatti indici non consentiva logicamente di affermarne la convergenza verso l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello, al contrario, ha omesso l'esame dei dati antagonisti che smentivano la ricostruzione operata in sentenza, pur specificamente dedotti dalla difesa, i quali avrebbero imposto di pervenire all'esclusione del dolo in capo al ricorrente. In dettaglio la difesa segnala l'assenza di vantaggi economici ritratti dall'attività illecita e la mancata adozione di qualsivoglia accorgimento per tutelare i proventi dell'attività; 3.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato nonché l'errata qualificazione giuridica del fatto. Sostiene la difesa, sulla base delle considerazioni svolte nel terzo motivo, che la Corte di merito ha affermato la responsabilità del prevenuto in violazione dell'art. 648 cod.pen., valorizzando indizi privi di valenza persuasiva in punto di dolo e senza considerare la possibilità che l'elemento soggettivo fosse escluso per errore sui presupposti di fatto ex art. 47 cod.pen. L'equivocità degli indici rivelatori enucleati dalla Corte territoriale avrebbe in ogni capo imposto la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod.pen. con emissione di declaratoria estintiva per maturata prescrizione; 3.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità del chiamante in correità Rigamonti nonché errata applicazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., per omessa indicazione dei riscontri estrinseci alla chiamata di correo con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali del Rigamonti. I difensori deducono che la Corte territoriale, pur avendo fatto uso delle dichiarazioni dibattimentali del Rigamonti, ha omesso di valutare l'attendibilità della chiamata di correo nei confronti del ricorrente nonostante le esplicite censure svolte nell'atto di appello. La chiamata di correo oltre ad essere intrinsecamente ambigua, è smentita dalle altre dichiarazioni rese dal Rigamonti prima del dibattimento ed acquisite agli atti. Inoltre, la Corte territoriale ha violato il disposto dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. giacché le dichiarazioni del predetto Rigamonti sono rimaste prive di riscontro estrinseco; 3.5 la violazione dell'art. 157 cod.pen. in conseguenza dell'errata applicazione della disciplina sulla prescrizione per i reati di cui ai capi 11A e 27A. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale a seguito di riqualificazione dei fatti di riciclaggio in ricettazione ha omesso di rilevare la maturata prescrizione degli illeciti contestati ai capi 11A e 27A, consumati nell'anno 2010, in ordine ai quali i termini massimi erano decorsi anche tenendo conto della sospensione di giorni 13 disposta in primo grado e della sospensione ex art. 83, comma 4, D.I. 18/2020; 3.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla disposta confisca. La difesa sostiene che la sentenza impugnata ha quantificato l'ammontare della confisca senza considerare i costi di gestione aziendale, specificamente calcolati dal consulente della difesa, sulla base dell'erroneo presupposto che gli elementi addotti fossero generici; 3.7 la violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto la Corte territoriale ha valutato a sfavore dell'imputato la gravità delle condotte sia al fine della quantificazione della pena base che per negare la riduzione massima per le attenuanti generiche; 3.8 il vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni civili. La difesa contesta che i rilievi sviluppati in sede di gravame fossero generici ed aspecifici, come ritenuto dalla Corte di merito. Infatti, precisa il ricorrente che le deduzioni difensive facevano leva sul fatto notorio che i soggetti della filiera distributiva dei farmaci, in ragione della frequenza dei furti e della difficoltà di avvedersene in tempi brevi, sono adusi a munirsi di assicurazioni per danni contro tali evenienze e siffatta prospettazione trova conforto nella denunzia di furto relativa a vari lotti del farmaco Lucentis distribuiti da Eurodifarm, il cui responsabile ha attestato che la società era assicurata per tale tipologia di sinistri, e analogamente in relazione al farmaco Erbitux ( capo 20a) giacché dalla denunzia del vettore consta che il valore della merce rubata era coperto da assicurazione per furto con riguardo ai lotti 50062 (capo 3A), S0042 (capo 21A), S0046 (capo 22A) e al farmaco Lucentis. Il corretto esame di tali elementi avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad astenersi dall'emettere una condanna al risarcimento del danno anche in forma generica e, comunque, dall'accordare somme a titolo di provvisionale. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4. La violazione dell'art. 468 cod.pen. in quanto la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile la prima lista testi presentata dal P.m. sebbene riportante un numero di procedimento errato, relativo a diverso imputato per un differente reato, sostenendo che l'indicazione dei nomi dei testi da sentire sarebbe stata sufficiente a garantire i diritti della difesa. Secondo il ricorrente il fatto che i testimoni fossero identificabili e teoricamente noti alle difese non supera il problema dell'inammissibilità della lista; 4.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo la Corte di merito fondato la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla presenza di indici di anomalia, limitandosi alla loro sommatoria, pur riconoscendo che ciascuno degli stessi è suscettibile di alternativa spiegazione. Pertanto, l'incertezza dei criteri utilizzati avrebbe dovuto condurre all'assoluzione del prevenuto, sussistendo quantomeno un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. Inoltre, segnala la difesa che la maggior parte dei parametri valorizzati non è direttamente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] dal momento che non vi è prova che lo stesso abbia svolto alcuna delle trattative commerciali incriminate mentre la sentenza impugnata ha omesso ogni considerazione del fatto che il ricorrente era addetto 7 GQ) da pochi mesi all'ufficio acquisti della [OSCURATO:SOCIETA] e non aveva esperienza nel campo dei medicinali. In particolare, la difesa segnala che [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai effettuato operazioni di compravendita con Equifarma di Rigamonti e l'imputato non ha alcun collegamento con quest'ultimo; non sussiste, inoltre, in relazione a tutte le operazioni di compravendita dei farmaci alcuna incongruenza della documentazione fiscale. Carente e contraddittoria risulta la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla compravendita del farmaco Lucentis tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Gela, fatto ascritto al capo 6A. Pur trattandosi di operazione avvenuta nel marzo 2011, al di fuori della società e grazie all'intermediazione del direttore commerciale di Pharnnazena dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale sulla base di una conversazione successiva di 13 mesi ha ritenuto il coinvolgimento dell'imputato nella compravendita. Quanto all'importazione di farmaci dall'estero assume il ricorrente che i medicinali venivano sempre acquistati da grossisti italiani dotati di licenza e richiama le dichiarazioni del consulente Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, comunque, escluso che sussistessero specifici obblighi relativi al confezionamento e alla rietichettatura dei farmaci importati. Analogamente illogico risulta l'assunto della Corte di merito circa il divieto di commercializzazione dei farmaci ospedalieri da parte dei grossisti, nonostante le contrarie evidenze che si traggono dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dei testi Biffoli e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sostiene il ricorrente che le intercettazioni evocate riguardano la normale attività di compravendita tra distributori e grossisti e in alcun modo se ne può trarre la prova che i conversanti fossero a conoscenza della provenienza illecita dei farmaci che trattavano; 4.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo e alla qualificazione giuridica dei fatti. Secondo la difesa gli indici richiamati dalla Corte territoriali sono inidonei a fornire la prova del dolo e possono al più dimostrare che il ricorrente sia incorso in mancanza di diligenza nel verificare la provenienza dei farmaci, con conseguente riconduzione del fatto nell'ipotesi contravvenzione ex art. 712 cod.pen.; 4.3 la violazione dell'art. 133 cod.pen. in quanto la Corte di merito ha determinato la pena in misura superiore ai minimi senza tener conto delle condizioni personali del [OSCURATO:PERSONA], trascurando l'aspetto relativo all'assenza di profitto e utilizzando indebitamente la gravità del fatto sia per discostarsi dal minimo edittale sia per negare le attenuanti generiche nella massima estensione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ente incolpato dell'illecito amministrativo di cui al capo 32B e responsabile civile chiamato in causa dalle pp.cc . [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl 5. La violazione degli artt. 468 e 191 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta ammissibilità della lista depositata dal P.M. in data 30/11/2015 contente errati riferimenti al numero del procedimento, all'imputato, al titolo di reato, avendo la Corte di merito disatteso le censure difensive attraverso il mero richiamo alla motivazione di primo grado. Secondo la difesa risulta illogica la tesi secondo cui il P.m. legittimamente si era limitato a citare gli operanti sulle indagini svolte dal momento che le difese attraverso la consultazione del fascicolo e l'esame degli atti irripetibili ivi inseriti potevano comprendere le attività da ciascuno svolte: 5.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'ordinanza del Tribunale in data 1/2/2017 che ammetteva ex art. 507 cod.proc.pen. l'esame di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo assolutamente necessario ai fini della decisione, nonostante il predetto, citato dalla parte civile, si fosse già avvalso della facoltà di non rispondere in quanto imputato in procedimento connesso. Secondo la difesa l'esame del Rigamonti non poteva considerarsi prova nuova e la Corte d'Appello ha reso sul punto una motivazione solo apparente, che non si rapporta al contenuto del gravame difensivo, in quanto valorizza a fini reiettivi elementi non pertinenti all'eccezione proposta. Inoltre, la sentenza impugnata, a fronte dell'assenza di motivazione da parte del primo giudice circa l'assoluta necessità del mezzo di prova, ha ritenuto che alla difesa è preclusa la contestazione sulla necessità di integrazione probatoria sebbene in capo al giudice sussista l'obbligo di motivare la sussistenza di detto presupposto. Il ricorrente segnala, infine, che la inutilizzabilità della testimonianza del Rigamonti incide in senso decisivo sul giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]; 5.2 il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla provenienza delittuosa di farmaci commercializzati. La difesa, dopo aver richiamato i principi che presidiano la valutazione della prova indiziaria, segnala che la stessa Corte di Appello ha apertamente riconosciuto che i singoli indici rivelatori dalla stessa valorizzati sono privi dei caratteri della precisione e gravità in quanto oggetto di un'alternativa interpretazione da parte degli imputati. Deduce, inoltre, che la sentenza censurata è incorsa in manifesta illogicità nella valutazione dei singoli indizi in quanto la stessa si fonda non su una completa e corretta lettura dei dati processuali e sulla verifica comparativa delle argomentazioni antagoniste ma sulla disamina dei soli dati ritenuti significanti al fine della prova sul dolo. Inoltre i giudici d'appello hanno trascurato di argomentare in relazione alla pur asserita convergenza dei medesimi indizi. Di seguito il difensore analizza ciascuno dei sei indici rivelatori, formulando censure in punto di illogicità della motivazione e travisamento delle emergenze probatorie acquisite con argomenti sovrapponibili a quelli esposti dagli altri ricorrenti. In particolare, con riguardo all'anomalia costituita dal prezzo di acquisto 9 cu2, dei farmaci la difesa segnala che la Corte di merito ha errato nel ritenere che il prezzo ex factory rappresenti il miglior prezzo applicato dalla casa farmaceutica agli enti ospedalieri, costituendo invece, come dimostrato dalle acquisizioni dibattimentali, il prezzo massimo che lo Stato può pagare per acquistare un determinato farmaco ed ha svolto un ragionamento del tutto illogico applicando al libero mercato privato un parametro valido esclusivamente nel settore pubblico. Inoltre, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], inesperto delle dinamiche dei prezzi, in contrasto con le fonti dichiarative e documentali versate in atti dalla difesa. Quanto all'indice costituito dalla documentazione alterata, la difesa sottolinea l'assoluta liceità della prassi dell'acquisto sul venduto, richiamando le dichiarazioni rese sul punto dal consulente [OSCURATO:PERSONA] e dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lamenta che la Corte di merito ha ritenuto inusuale la stessa sulla base di una telefonata (n. 4670 del 30/5/2012) tra i fratelli Rigamonti, la cui interpretazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a critica nell'atto d'appello senza che i giudici territoriali ne abbiano dato conto in sentenza. Aggiunge la difesa che la Corte distrettuale ha totalmente ignorato gli elementi che la difesa della società ricorrente aveva evidenziato a sostegno del difetto di dolo, quali l'assenza di vantaggi economici congrui rispetto alla supposta attività illecita, il tracciamento dei farmaci, la mancata adozione di qualsivoglia accorgimento per tutelare i pur marginali guadagni, la regolarità contabile di tutte le operazioni in contestazione; 5.3 il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità del correo Rigamonti, sentito ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. La difesa lamenta che la Corte d'Appello ha omesso la motivazione a fronte delle plurime ed articolate censure proposte sul tema della credibilità del Rigamonti; 5.4 il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l'illecito amministrativo di cui al capo 32 della rubrica poiché la Corte territoriale ha evaso le doglianze difensive mediante il pedissequo richiamo della sintetica motivazione del primo giudice senza considerare che l'ente, seppur sprovvisto di un formale modello organizzativo ai sensi del D.Igs 231/01, aveva comunque strutturato l'attività aziendale in maniera da scongiurare la possibile commissione dei reati in contestazione. Aggiunge la difesa che la sentenza impugnata ha, altresì, disatteso le doglianze difensive in ordine all'eccessività della sanzione con motivazione solo apparente ed illogica che ha trascurato la valutazione del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività dallo stesso svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti nonché delle sue condizioni economiche e patrimoniali;5.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod.pen. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso le censure difensive in punto di quantificazione del profitto confiscabile ritenendo generiche le deduzioni difensive, senza considerare la specificazione dei costi aziendali rinvenibile nella relazione della consulente Arizzi; 5.6 il vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni civili. La difesa sostiene che la Corte territoriale, ritenendo le doglianze difensive generiche e prive di riferimenti specifici, abbia eluso l'obbligo di motivazione, attesa la specificità dei rilievi articolati in relazione alla legittimazione della p.c. [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento in presenza della denunzia di furto del distributore DHL [OSCURATO:PERSONA] attestante la copertura assicurativa del danno conseguente al furto. Inoltre, secondo la difesa è illogica la conclusione della Corte di merito con riguardo all'adeguatezza della somma accordata a titolo di provvisionale alla società a fronte degli importi dei singoli farmaci indicati in incolpazione, dovendosi parametrare il danno subito non al prezzo di vendita ma al costo di produzione. Totalmente omessa risulta, invece, la motivazione con riguardo al gravame difensivo in ordine alla provvisionale accordata a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le eccezioni processuali in questa sede riproposte non meritano accoglimento siccome infondate. Con riguardo all'articolazione della lista testimoniale del P.m., che adempie al fondamentale obbligo di selezionare e rendere noti alle parti i temi di prova e le fonti mediante le quali la pubblica accusa intendere assolvere l'onere probatorio sulla stessa gravante, questa Corte ha chiarito che l'obbligo di indicare le circostanze sulle quali deve vertere l'esame è adempiuto anche in presenza di un implicito richiamo alle condotte illecite contestate, purché non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, Rv. 273555). E' infatti consolidata l'opinione giurisprudenziale secondo cui l'obbligo dell'indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione mentre deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa, consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005,Rv.232369;Sez. 5, n. 43361 del 05/10/2005,Rv. 232978;Sez.4 n. 25523 del 10/05/2007, Rv. 236990).1.1 Quanto all'erronea indicazione nell'epigrafe della lista stessa di un numero di procedimento e di un imputato diversi da quelli effettivi, la Corte di merito a ragione ha escluso ogni capacità decettiva della circostanza, trattandosi di evidenti refusi frutto di una censurabile disattenzione ma insuscettibili di produrre le conseguenze invalidanti prospettate dalle difese. Non è fuor di luogo aggiungere in una prospettiva conservativa della piattaforma probatoria che la giurisprudenza di legittimità riconosce che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2 , n. 46147 del 10/10/2019 Rv. 277591; Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Rv. 273267; Sez. 1, n. 29490 del 27/06/2013,Rv. 256116). 1.2 Nella cennata elaborazione giurisprudenziale trova risposta anche la censura che attiene l'ammissione ex art. 507 cod.proc.pen. dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], già imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato, il quale -citato ad istanza della parte civile- si era in ben due occasioni avvalso della facoltà di non rispondere. Deve, infatti, negarsi fondamento all'interpretazione accreditata dalle difese del concetto di prova nuova, avendo da tempo questa Corte evidenziato che il potere officioso riconosciuto al giudice può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto e che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495, comma secondo, c.p.p.(Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.m. in proc. Greco,Rv. 234907). Deve aggiungersi che nella casistica giurisprudenziale risulta affermato il legittimo ricorso all'integrazione probatoria officiosa con riferimento a prove alla cui ammissione le parti hanno rinunciato (Sez. 2, n. 30662 del 14/06/2019, Rv. 276577) ovvero riguardo al nuovo esame di un testimone già sentito, purché su circostanze diverse da quelle già oggetto di prova, poiché il requisito della "novità" si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate ma su circostanze e contenuti differenti (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Rv. 268857; Sez. 6 n. 10561 del 16/3/1998, Rv. 211719). V'è da rilevare, conclusivamente, che i ricorsi peccano, inoltre, di genericità ed aspecificità in quanto alla deduzione di inutilizzabilità della prova introdotta ai 12 &Q, sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non affiancano l'illustrazione dell'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", atteso che in sede di ammissione di nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, che deve trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). 2. Le censure del P.g. in ordine alla formula assolutoria adottata in relazione alle imputazioni ex artt. 416 e 443 cod.pen. sono inammissibili per carenza d'interesse, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che esclude la possibilità di ravvisare l'interesse richiesto dall'art. 568. comma quarto, cod. proc. pen. nel ricorso del pubblico ministero volto ad ottenere l'esatta applicazione della legge, senza indicare come da tale rettificazione possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole (Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013; Rv. 258060; n. 33573 del 20/05/2015, Rv. 264996). 3. Fondate e meritevoli d'accoglimento s'appalesano le censure dei ricorrenti in ordine alla ritenuta consapevolezza degli imputati circa la provenienza delittuosa dei farmaci commercializzati. La Corte territoriale ha correttamente affermato che lo snodo centrale della vicenda a giudizio concerne la prova del dolo ed ha ritenuto di poterne affermare la sussistenza sulla base di "indici rivelatori" in ordine ai quali riconosce, tuttavia, l'esistenza di tesi alternative o, addirittura di dubbie interpretazioni (pag. 25 " su alcuni di essi vi è anche un dibattito aperto"). La questione posta dalle difese, di valenza dirimente, è quella della valutazione della prova indiziaria e, in particolare, della correttezza del procedimento inferenziale dei giudici d'appello. 3.1 Questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, P.M., P.c., Musumeci ed altri, Rv. 191230). La successiva e più recente elaborazione giurisprudenziale ha ribadito che, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280414; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021). 3.2 Nella specie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati e consolidati principi in materia, valorizzando il dato dell'asserita convergenza degli elementi indizianti in assenza di un adeguato scrutinio di ciascuno degli stessi, ed anzi riconoscendo espressamente per taluno l'esistenza di plausibili ed argomentate interpretazioni alternative. E' il caso del prezzo dei farmaci in ordine al quale la Corte di merito (pag. 27) ha argomentato circa la sostanziale impossibilità che le case produttrici vendessero i farmaci ad un prezzo inferiore a quello c.d. ex factory, fissato per la cessione al SSN sebbene il consulente [OSCURATO:PERSONA] abbia ampiamente spiegato le ragioni che impediscono di considerare il prezzo contrattato con AIFA quale valore minimo della cessione dei farmaci anche nel mercato privato. Né la valutazione della Corte di merito si è confrontata in termini esaurienti con i rilievi articolati in sede di gravame sul punto dal momento che risulta pretermessa ogni considerazione di ulteriori fonti dichiarative e documentali a sostegno della prospettazione difensiva (deposizione teste [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] e produzione effettuata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata a pag. 23 del ricorso). Decisiva risulta l'obiezione difensiva, anch'essa obliterata, evidenziata dal consulente [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che in relazione a taluni farmaci (Neulasta, Sustiva, Zonneta) [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato acquisiti ad un prezzo più alto di quello pagato dagli ospedali pubblici, emergenza incompatibile con il costrutto logico dell'impugnata sentenza. 3.3 Del tutto incongrua e priva di sostegno giustificativo s'appalesa la valorizzazione a fini indiziari della circostanza relativa ai pregressi rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con il Rigamonti limitatamente alla fornitura di farmaci veterinari. Infatti il sopravvenuto conseguimento di una regolare autorizzazione amministrativa da parte del cedente che lo legittimava alla commercializzazione di farmaci anche ad uso umano impedisce di riconnettere al dato in esame qualsivoglia pregnanza dimostrativa della consapevolezza in capo all'imputato delle illecite fonti di approvvigionamento di Equifarma. Analogamente, con riguardo alle quattro operazioni fiscalmente irregolari, la Corte di merito- come esattamente rilevato dagli impugnanti- non ha considerato la assai modesta incidenza numerica delle ritenute "alterazioni" a fronte dell'imponente numero di operazioni commerciali intervenute con Equifarma, regolarmente contabilizzate, supportate da documentati pagamenti e rituale esecuzione degli obblighi informativi connessi alla tracciabilità. I dati di contesto rendono all'evidenza incerta la significatività indiziarla di detta emergenza mentre del tutto assertivi risultano i dubbi espressi in ordine alla prassi dell'acquisto sul venduto sulla base di un generico passaggio di un'intercettazione tra i fratelli Rigamonti che colorerebbe di illiceità la procedura. Frutto di una forzatura logica risulta anche la valorizzazione della provenienza estera dei farmaci e delle procedure di bollinatura, non essendo state acquisite al processo evidenze che conclamino la manipolazione dei farmaci ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] e risultando dalla deposizione del c.t. [OSCURATO:PERSONA] che la produzione estera di farmaci destinati al mercato italiano avveniva con il corredo in lingua nazionale. Deve, inoltre, disconoscersi valenza indiziante in punto di dolo alla pretesa esclusione dei farmaci ospedalieri dalla commercializzazione da parte dei grossisti, alla luce della circolare Federfarma del 21/12/2006 e delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito al riguardo incorre in evidente illogicità laddove confonde il regime di commerciabilità con quello della dispensazione e richiama in maniera inconferente stralci di intercettazioni in cui il [OSCURATO:PERSONA], a fronte di richieste di procacciamento di farmaci ospedalieri, rappresentava agli interlocutori le difficoltà di reperimento. 4. Gli indici di anomalia indicati dalla Corte di merito sono stati, dunque sottoposti ad una valutazione non aderente ai criteri declinati dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen., in quanto risultano nella loro atomistica considerazione privi di gravità e precisione in ordine alla capacità rappresentativa dell'oggetto di prova, nonché talora intrinsecamente contraddittori, e nel complesso inidonei a fornire persuasivo supporto al tema investigato. A tanto deve aggiungersi che alcun dirimente contributo a carico degli imputati è venuto dall'esame dibattimentale del Rigamonti che, secondo i giudici di merito, si è limitato a riferire che la provenienza illecita dei farmaci sarebbe stata "sottintesa" nei rapporti con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], senza alcun chiarimento o2,6\ ulteriore, né elementi a sostegno dell'assunto accusatorio emergono dalla pur imponente attività intercettiva, se è vero che l'unico contatto reputato indiziante, relativo a conversazione successiva all'inizio dell'attività investigativa ( tel. 1824 del 27/4/2012), attesta l'amarezza e il risentimento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'interlocutore per essere stato destinatario di un avviso di garanzia in relazione ad acquisti effettuati da Equifarma. Il compendio indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] è ancor più sfumato e privo di concludente spessore rappresentativo, tenuto conto che la Corte di merito valorizza a fini di conferma del giudizio di responsabilità in via pressoché esclusiva il ruolo di "interlocutore privilegiato" del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di conversazioni telefoniche a contenuto commerciale, da cui si è apoditticamente tratto il convincimento che l'imputato fosse consapevole di canali di approvvigionamento "non comuni". 4.1 In conclusione è avviso del Collegio che la sentenza impugnata non abbia fatto corretto governo dei principi in materia di prova indiziaria in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, pervenendo all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in violazione del canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", il quale descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto. Per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza il richiamato canone esplica i sui effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Rv. 281468-01) imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione). La sentenza impugnata ha operato un apprezzamento che si discosta dai cennati principi, dichiaratamente saldando in un giudizio di asserita convergenza dimostrativa elementi indiziari controversi, facendo leva su una lettura frammentaria ed illogica delle risultanze processuali. 5. Le considerazioni che precedono impongono, assorbite le residue doglianze, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando acquisita agli atti prova idonea in punto di sussistenza del dolo di ricettazione nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale esito è coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché l'eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria definitivamente accertata (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555; Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017,dep. 2018, Rv. 271831). Siffatta determi