CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 07023/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.351/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 51, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2528/2023 depositata il 05/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto azione revocatoria sotto diversi profili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. relativamente a un pegno costituito a garanzia dei debiti della società debitrice nei confronti della banca; che il tribunale di Napoli ha accolto la domanda, ritenendo trattarsi di pegno regolare; che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della banca, confermando la sentenza di primo grado e ritenendo non ostativa alle azioni proposte la disciplina di cui all’art. 4 d. lgs. n. 170/2004; che ha proposto ricorso per cassazione la banca, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha depositato in data 23 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., notificata al controricorrente e che il controricorrente ha depositato in data 19 febbraio 2025 accettazione della rinuncia, anche in ordine alle spese; che deve dichiararsi estinto li giudizio e non vi è luogo a provvedere sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/ 2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n.13636/2015 ). P.Q.M. La Corte di