CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7580/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Appiano, n. 33 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Cicco, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1/b -controricorrente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Trento n. 285 /20 21 , pubblicata in data31 dicembre 20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione avverso la cartella di pagamento, con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva, tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il pagamento della somma di euro 95.442,81, eccependo, tra l’altro, la nullità della cartella per essere stato iscritto a ruolo un credito in mancanza di valido titolo esecutivo e la carenza di legittimazione passiva. Esponeva, a sostegno dell’opposizione, di avere prestato fideiussione, unitamente ad altri soci della [OSCURATO:SOCIETA]., a favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – Volksbank per un finanziamento chirografario concesso dalla stessa Banca alla società [OSCURATO:SOCIETA]., garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ex lege 23 dicembre 1996, n. 662; a seguito di revoca del finanziamento, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva escusso la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia presso [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo istituto, quale gestore del Fondo, aveva corrisposto alla Banca finanziatrice la somma di euro 92.553,10, surrogandosi nelle ragioni della Banca verso i fideiussori e procedendo all’iscrizione a ruolo della somma sopra indicata, con incarico all’Agenzia delle entrate – Riscossione per la riscossione coattiva, e notificando successivamente cartella esattoriale per l’importo complessivo di euro 95.442,81. Costituitasi la Banca del [OSCURATO:PERSONA] e rimasta contumace Agenzia delle Entrate – Riscossione, il giudice accoglieva l’opposizione, per l’assenza di un valido titolo esecutivo. Rilevava, in particolare, dopo avere richiamato la disciplina relativa al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge istitutiva n. 662/1996 ed alle successive modifiche, che, in ragione della natura privatistica del credito in esame, le modalità di riscossione mediante ruolo presupponevano un titolo avente efficacia esecutiva, salva diversa ed espressa deroga legislativa, e che le norme invocate dall’opposta ‹‹non prevedevano nulla di specifico in questo senso››. 2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stato accolto dal la Corte d’appello di Trento, che ha rigetta t o l’originaria opposizione svolta dal Belli. In sintesi, i giudici di secondo grado hanno ritenuto corretta l’azione di recupero attraverso iscrizione a ruolo del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA], dovendo la garanzia prestata dal Fondo di garanzia essere annoverata tra le agevolazioni oggetto del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, relativo aDisposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed hannoprecisato che, nei casi di restituzione del finanziamento in conseguenza di revoca, l’art. 9, comma 5, del citato decreto legislativo stabiliva per il recupero del dovuto che dovesse provvedersi con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione e di quelle dovute a titolo di interessi, rivalutazione e relative sanzioni, e che, a sua volta, l’art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, disponeva che, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti potessero rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. La Corte territoriale ha poi puntualizzato che tutto ciò aveva trovato conferma nelle disposizioni contenute nel decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2014, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, e che, in disparte ogni valutazione circa la natura pubblica o privata del rapporto che nasceva dall’intervento del Fondo di garanzia, non erano condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado, perché l’art. 9, comma 5, richiamato integrava una diversa disposizione di legge. Pronunciandosi sulle altre eccezioni riproposte dal Belli, ha escluso che la fideiussione speciale da quest’ultimo prestata, di natura personale, rientrasse nel divieto posto dal d.m. 20 giugno 2005 e dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria, aggiungendo che in ogni caso nessun disposizione di legge stabiliva la nullità dell’atto di fideiussione ove rilasciato in violazione delle suddette norme; quanto, inoltre, alla dedotta nullità della fideiussione perché asseritamente riconducibile alla categoria delle fideiussioni omnibus, ha rilevato, in primo luogo, che le scarne allegazioni non consentivano di affermare la identità della fideiussione in esame al modello ABI e che doveva comunque essere disattesa la tesi della radicale invalidità della garanzia prestata, in presenza di una nullità che al più avrebbe potuto travolgere, ex art. 1419 cod. civ., le singole clausole conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI, per i quali la Banca d’Italia aveva ravvisato la violazione della normativa antitrust; tuttavia, il Belli non aveva individuato alcuna correlazione tr a le clausole in ipotesi nulle e lo specifico contenuto dell’obbligazione azionata in forza di surroga legale, né tanto meno spiegato quale specifico suo interesse fossestato leso. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione d’appello. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Agenzia delle entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto››, ed in particolare dell’art. 12 d.P.R. n. 268 del 1973 e dell’art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui la sentenza impugnata afferma la correttezza della procedura esecutiva promossa da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di ruolo esattoriale, considerandolo valido titolo per l’azione di recupero. Sostiene, al contrario, che l’odierna controricorrente si sarebbe indebitamente avvalsa della disciplina di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, considerata la natura giuridica del ( presunto ) credito azionato. Partendo da una analisi della disciplina che regola le garanzie sui finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese in forza della legge n. 662 del 1996, evidenzia che la regola generale per cui il ruolo ha natura di titolo esecutivo incontra una deroga nell’ipotesi di entrate che si fondano su rapporti di natura privatistica, poiché in tali ipotesi il ruolo esattoriale assume unicamente la funzione di precetto, con conseguente onere per l’ente creditore di precostituirsi un valido titolo esecutivo per procedere alla riscossione coattiva; poiché – prosegue il ricorrente – le somme per le quali Mediocredito aveva agitoin via di rivalsa avevano causa in rapporti di diritto privato, lo stesso istituto non potevaritenersi in possesso di un valido titolo esecutivo e, di conseguenza, la procedura esecutiva avviata eraillegittima. Ribadisce, quindi, che la disciplina relativa alla riscossione delle somme garantite dal fondo di garanzia è dettata dall’art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005, che si limita a richiamare l’intera procedura esattoriale di cui al d.lgs. n. 46/1999, ivi inclusa la disciplina dettata dall’art. 21 del medesimo decreto. Sotto diverso profilo, sottolinea come la disciplina dell’art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 limita l’utilizzo della cartella esattoriale nei soli confronti delle piccole e medie imprese debitrici, con la conseguenza che tale strumento non avrebbe potuto essere utilizzato nei suoi confronti. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il decreto legislativo n. 123/1998 riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA], ricade tra le agevolazioni oggetto del decreto legislativo richiamato; b) l’art. 2, comma 4 del d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che ‹‹in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell’art. 1203 cod. civ., nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46››; c) l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto ‹‹si provvede con l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni››; d) per effetto del richiamo all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell’art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, n.18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l’art. 21 d.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma ‹‹ fa cendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge››; e) l’art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito ‹‹si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. 1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la «norma dell'art. 8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass., 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto, in specie , che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., sez. 1,30/01/2019, n. 2664). Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, s i è chiarito che ‹‹ non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste›› (Cass . n. 2664/2019, cit.). In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., Cass.,sez. 1, 24/08/2015, n. 17111 ; Cass.,sez. 1, 20 /04/ 2018, n. 9926). Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi; una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8 - bis , citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Insostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3,16/01/2023, n. 1005). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che ‹‹l’art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra per l’appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dall’art. 17 del decreto legge n. 3/2015)››, risultando richiamato solo l’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (e non anche l’art. 21 dello stesso quanto ai “rapporti di diritto privato”), e che la procedura di recupero attuata dall’odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Mancanza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso del [OSCURATO:PERSONA] (cosiddetto “difetto di legittimazione passiva”) – il ricorrente contesta ai giudici di appello di avere trascurato di esaminare la questione afferente alla “mancanza di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio››. Assumeil ricorrente che Medio c redito sarebbe legittimato ad agire in via surrogatoria nei confronti della debitrice principale, [OSCURATO:SOCIETA]., ma non nei suoi confronti e degli altri soci che avevano prestato garanzia fideiussoria, posto che l’art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 introduce in favore del Fondo di Garanzia una specifica ipotesi di surrogazione legale, ai sensi dell’art. 1203 cod. civ. La censura è inammissibile. L'art. 360, primo comma , n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'‹‹omesso esame››come riferito ad ‹‹un fatto decisivo per il giudizio››,ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico e naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‹‹questioni›› o ‹‹ argomentazioni ›› che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., sez. 6- 1, 26/01/2022, n. 2268; Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054). Nella specie, il ricorrente si duole dell’omessa valutazione di una questione prospettata in diritto , sicché la censura formulata non è inquadrabile nel paradigma del riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto›› e, in particolare, violazione del divieto posto dal d.m. 20 giugno 2005 e dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo. Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui esclude vi sia stata la violazione delle norme evocate in rubrica, per avere la fideiussione speciale da lui rilasciata natura personale, rimarca ndo che la richiesta di sottoscrizione di un atto fideiussorio risulta, al contrario, espressamente vietata dall’art. 3, comma 2, del d.m. 20 giugno 2005(che recita: ‹‹ Sulle operazioni finanziarie riferite a start up innovative…la garanzia del fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore a condizione che il soggetto finanziatore in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5››). Il motivo è infondato. La lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui all’art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e del decreto del 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull’idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell’atto fideiussorio, ai sensi dell’art.1418 cod. civ. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nullità della fideiussione sottoscritta dal Belli in quanto riproduttiva delle clausole di cui al modello ABI 2003››. Il ricorrente assume che la decisione impugnata sarebbe viziata anche nella parte in cui esamina l’eccezione di nullità della garanzia fideiussoria e lamenta che, pur a fronte di un onere di allegazione pienamente assolto , la Corte territoriale non a vrebbe preso in considerazione come la fideiussione sottoscritta riproducesse, tra le altre, la clausola sub. n. 6 del modello ABI 2003, che prevedeva una indebita deroga all’art. 1957 cod. civ. Il motivo non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia. La Corte d’appello, nel respingere le censure sollevate dal Belli, ha posto in rilievo che le allegazioni dell’appellato erano ‹‹scarne››, tanto da non consentire in alcun modo di affermare che vi fosse identità della fideiussione dallo stesso sottoscritta al modello ABI, e che peraltro, l’appellato neppure aveva argomentato in merito alla rilevanza delle clausole asseritamente nulle, né sulle conseguenze che da esse sarebbero derivate e, quindi, sul pregiudizio che in concreto avrebbe potuto risentire. Tali ragioni non sono in alcun modo scalfite dalle argomentazioni riproposte in questa sede dal ricorrente, che, con una contestazione del tutto generica, afferma di avere assolto l’onere di allegazione sullo stesso gravante, senza tuttavia specificare quali clausole sarebbero soggette alla presunta violazione prevista dallo schema ABI, né farsi carico di confutare la qualificazione di inidoneità degli elementi a suo tempo somministrati alla corte territoriale. Sul punto occorre rammentare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 2021, hanno, invero, affermato il principio secondo cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., sez. U, n. 41994 del 30/12/2021). Ciò comporta che la parte che eccepisce la nullità non può limitarsi a rappresentare, in modo apodittico, che le clausole affette da invalidità sono presenti nel contratto di fideiussione sottoscritto, ma deve fornire prova della violazione, nonché della rilevanza e decisività delle clausole che si assumono nulle, in applicazione generale dell’art. 1419 cod. civ. (Cass., sez. 26/09/2019, n. 24044). Tale prova non è stata fornita dall’odierno ricorrente. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11