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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47575/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;

2. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. peri., aggiungendo censure sul collegato vizio di motivazione, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna e della congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte d'appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, principale ratio del diniego, così escludendo che la condotta dell'imputato possa ritenersi "tenue" (cfr. pag. 4 della sentenza iimpugnata);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; 2. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. peri., aggiungendo censure sul collegato vizio di motivazione, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna e della congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte d'appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, principale ratio del diniego, così escludendo che la condotta dell'imputato possa ritenersi "tenue" (cfr. pag. 4 della sentenza iimpugnata); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 47575/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris