Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26242/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -2026 avverso la sentenza n. 645/2022 della CORTE D'APPELLO di3339 SALERNO, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 368/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 1369/2020 il Tribunale di NoceraInferiore, sezione lavoro, rigettava l’opposizione propostadall’INPS avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da EnricoAnnunziata per la somma di euro 4.525,05 pretesa a titolo diNumero registro generale 6038/2023 Numero di raccolta generale 26242/2026Num ero sezionale 3339/2026 Data pubblicazione 05/10/2026restituzione dopo che il medesimo importo era stato versatoall’[OSCURATO:PERSONA] per regolarizzare la posizione contributiva ai fini deltrattamento pensionistico Quota 100, trattamento di seguitonon accordato.2.

L’INPS proponeva appello avverso la sentenza.

EnricoAnnunziata si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilitàe l’improcedibilità dell’appello perché l’[OSCURATO:PERSONA] non avevarispettato il termine perentorio assegnato dalla Corte perrinnovare la notifica.

La Corte di Appello di Salerno, con lasentenza n. 645/2022 depositata in data 16/12/2022,accoglieva l’eccezione dell’appellato, dichiarava l’estinzionedell’appello ai sensi dell’art. 291, terzo comma, c.p.c. econdannava l’[OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese processualiall’appellato, spese liquidate in euro 962,00 per compensi oltreaccessori come per legge.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando un unico motivo.

L’INPS èrimasto intimato.4.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 09/07/2026.Ragioni della decisione:1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, con riferimento all’art. 4, comma 1, del d.m.55/2014, come modificato dal d.m. 47/2022 e allegata tabella4.

Con il ricorso, in sostanza, il ricorrente si duole dellaliquidazione delle spese di lite operata in suo favore dalla Cortedi Appello: la Corte territoriale avrebbe liquidato al di sotto deilimiti inderogabili previsti dalla legge e dalla normativasecondaria.Numero registro generale 6038/2023 Numero di raccolta generale 26242/2026Num ero sezionale 3339/2026 Data pubblicazione 05/10/20262.

In via preliminare occorre rilevare la nullità della notificadel ricorso per cassazione.3.

Il ricorso per cassazione è stato notificato pressol’Avvocatura generale dello Stato ma non presso il difensorecostituito e domiciliatario dell’INPS nel giudizio di appello cheera l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvocato della avvocatura INPS enon della Avvocatura dello Stato e che, peraltro, in grado diappello era domiciliata in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, cioèproprio la sede provinciale dell’INPS e non presso l’Avvocaturadello Stato.4.

Tanto determina la nullità e non l’inesistenza dellanotifica.4.1.

Si consideri che, come affermato da Cass. 08/09/2022n. 26511 sulla scorta di Cass.

S. U. 20/07/2016, 14916,l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base aiprincipi di strumentalità delle forme degli atti processuali e delgiusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materialedell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nellacategoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attivitàdi trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, inbase alla legge, della possibilità giuridica di compiere dettapotere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso latocome raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè,la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita),restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto vengarestituito puramente e semplicemente al mittente, così da doverNumero registro generale 6038/2023 Numero di raccolta generale 26242/2026Num ero sezionale 3339/2026 Data pubblicazione 05/10/2026reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta,cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C.ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenutoinesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello pressolo studio di un difensore diverso da quello che effettivamenterappresentava la parte e presso il quale era stato elettodomicilio nel giudizio di primo grado).5.

Alla argomentata nullità della notifica del ricorso incassazione consegue, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. l'ordinedella sua rinnovazione, fissandosi il termine perentorio di giornisessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, conrinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte,ordina la rinotifica del ricorso all’INPS, assegnando terminedi giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanzae rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, il 9 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -2026 avverso la sentenza n. 645/2022 della CORTE D'APPELLO di3339 SALERNO, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 368/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 1369/2020 il Tribunale di NoceraInferiore, sezione lavoro, rigettava l’opposizione propostadall’INPS avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da EnricoAnnunziata per la somma di euro 4.525,05 pretesa a titolo diNumero registro generale 6038/2023 Numero di raccolta generale 26242/2026Num ero sezionale 3339/2026 Data pubblicazione 05/10/2026restituzione dopo che il medesimo importo era stato versatoall’[OSCURATO:PERSONA] per regolarizzare la posizione contributiva ai fini deltrattamento pensionistico Quota 100, trattamento di seguitonon accordato.2. L’INPS proponeva appello avverso la sentenza. EnricoAnnunziata si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilitàe l’improcedibilità dell’appello perché l’[OSCURATO:PERSONA] non avevarispettato il termine perentorio assegnato dalla Corte perrinnovare la notifica. La Corte di Appello di Salerno, con lasentenza n. 645/2022 depositata in data 16/12/2022,accoglieva l’eccezione dell’appellato, dichiarava l’estinzionedell’appello ai sensi dell’art. 291, terzo comma, c.p.c. econdannava l’[OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese processualiall’appellato, spese liquidate in euro 962,00 per compensi oltreaccessori come per legge.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando un unico motivo. L’INPS èrimasto intimato.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 09/07/2026.Ragioni della decisione:1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, con riferimento all’art. 4, comma 1, del d.m.55/2014, come modificato dal d.m. 47/2022 e allegata tabella4. Con il ricorso, in sostanza, il ricorrente si duole dellaliquidazione delle spese di lite operata in suo favore dalla Cortedi Appello: la Corte territoriale avrebbe liquidato al di sotto deilimiti inderogabili previsti dalla legge e dalla normativasecondaria.Numero registro generale 6038/2023 Numero di raccolta generale 26242/2026Num ero sezionale 3339/2026 Data pubblicazione 05/10/20262. In via preliminare occorre rilevare la nullità della notificadel ricorso per cassazione.3. Il ricorso per cassazione è stato notificato pressol’Avvocatura generale dello Stato ma non presso il difensorecostituito e domiciliatario dell’INPS nel giudizio di appello cheera l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvocato della avvocatura INPS enon della Avvocatura dello Stato e che, peraltro, in grado diappello era domiciliata in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, cioèproprio la sede provinciale dell’INPS e non presso l’Avvocaturadello Stato.4. Tanto determina la nullità e non l’inesistenza dellanotifica.4.1. Si consideri che, come affermato da Cass. 08/09/2022n. 26511 sulla scorta di Cass. S. U. 20/07/2016, 14916,l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base aiprincipi di strumentalità delle forme degli atti processuali e delgiusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materialedell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nellacategoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attivitàdi trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, inbase alla legge, della possibilità giuridica di compiere dettapotere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso latocome raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè,la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita),restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto vengarestituito puramente e semplicemente al mittente, così da doverNumero registro generale 6038/2023 Numero di raccolta generale 26242/2026Num ero sezionale 3339/2026 Data pubblicazione 05/10/2026reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta,cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C.ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenutoinesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello pressolo studio di un difensore diverso da quello che effettivamenterappresentava la parte e presso il quale era stato elettodomicilio nel giudizio di primo grado).5. Alla argomentata nullità della notifica del ricorso incassazione consegue, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. l'ordinedella sua rinnovazione, fissandosi il termine perentorio di giornisessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, conrinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte,ordina la rinotifica del ricorso all’INPS, assegnando terminedi giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanzae rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, il 9 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 26242/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris