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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 35555/2021

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2606/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ottaviano 42; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana, n.1110/8/2014 depositata il 13 novembre 2012, non notifica- ta.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Tosca- na, veniva parzialmente accolto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla plsuvalenza accertata ai fini IRPEF e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n. 119/1/2010 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della con- tribuente, contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2004.

2. L'atto impositivo recuperava le predette imposte in materia di plu- svalenza da cessione di azienda, con accertamento di maggior reddito IRPEF in capo alla contribuente, di maggior valore della produzione ai fini IRAP e di maggior volume d'affari ai fini IVA.

In particolare la rettifica IRPEF derivava, da un lato, da maggiori pro- venti straordinari da cessione di azienda già oggetto di accertamento definitivo emesso ai fini dell'imposta di registro, con il quale era stato rettificato il valore di avviamento.

Dall'altro, la rettifica IRPEF era do- vuta a maggiori componenti reddituali ricostruiti induttivamente sulla base di una differenza di magazzino tra rimanenze iniziali ed acquisti e rimanenze finali, confrontati con ricavi e costi.

3. Il giudice di prime cure confermava l'impianto delle riprese e ridu- ceva di un terzo la pretesa fiscale relativo alla ripresa per maggiori redditi determinati in base al costo del venduto.

Il giudice d'appello esprimeva invece la seguente ratio decidendi: «Questi giudici ritengono degne di accoglimento la doglianza di parte circa le plusvalenze accertate ai fini IRPEF, riconoscendo che per con- solidata prassi nel settore, il magazzino quando ceduto subisce sem- pre una notevole svalutazione rispetto ai costi di acquisto perché mol- ti materiali rimangono in quantità esigue come scampoli, i toni di co- lore sono difficilmente abbinabili o sono superati dalle mode del mo- mento».

4. Avverso la decisione propone ricorso principale l'Agenzia delle En- trate per un motivo, cui replica la contribuente con controricorso e ri- corso incidentale per tre motivi.

Considerato che:

5. Con l'unico motivo di ricorso principale l'Agenzia denuncia - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. e dei principi in tema di ultrapetizione con riferimento all'appello principale perché, tenuto conto del fatto che il valore del ramo d'azienda è stato rettificato soltanto in relazione all'avviamento, la CTR avrebbe accolto una domanda del tutto diversa da quella formulata dalla contribuente, riconoscendo il minor valore della componente merci in magazzino.

6. Il motivo è infondato.

La CTR identifica correttamente la materia contesa («Ricorre [in appello] la signora Cubattoli (...) eccepisce al- tresì l'accertamento del maggior valore di avviamento») e, nella suc- cinta motivazione, si è pronunciata proprio sull'avviamento, seppure utilizzando come argomento il fatto - frutto di scienza privata del giu- dice d'appello - che il magazzino ceduto si è svalutato rispetto ai costi d'acquisto.

Orbene, indipendentemente da ogni valutazione sulla conferenza o meno di siffatta argomentazione, il Collegio constata che non sussiste l'unico vizio censurato dalla ricorrente, di ultrapetizione, perché la pronuncia è resa sulla domanda oggetto dell'appello principale propo- sto dalla contribuente.

7. E' poi fondato il terzo motivo di ricorso incidentale articolato della contribuente, più liquido e riqualificato ai sensi del n.4 del paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., con il quale viene denuncia- ta la violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art.161 cod. proc. civ., per la presenza nella sentenza impugnata di una motivazione meramente apparente, sotto forma di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053). [OSCURATO:PERSONA] osserva che la CTR motiva l'accoglimento dell'appello inci- dentale dell'Agenzia attraverso l'affermazione che, per consolidata prassi di settore, «il magazzino quando ceduto subisce sempre una notevole svalutazione rispetto ai costi d'acquisto», e siffatta argo- mentazione non permette dall'esterno di comprendere l'iter logico ar- gomentativo seguito dal giudice d'appello per pervenire alla propria decisione circa «i maggiori ricavi accertati», come si legge in disposi- tivo, oggetto dell'appello incidentale.

8. In conclusione, rigettato il ricorso principale, viene accolto il terzo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i primi due con cui viene cen- surata dalla contribuente nuovamente la contraddittorietà della moti- vazione e il contrasto tra motivazione e dispositivo con riferimento al- l'appello incidentale.

9. A ciò segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo, ol- tre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo motivo di ricor- so incidentale, assorbiti i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] T- n ,....4,4Z17,1 11..

CANcr, _ Sfri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2606/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ottaviano 42; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana, n.1110/8/2014 depositata il 13 novembre 2012, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Tosca- na, veniva parzialmente accolto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla plsuvalenza accertata ai fini IRPEF e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n. 119/1/2010 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della con- tribuente, contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2004. 2. L'atto impositivo recuperava le predette imposte in materia di plu- svalenza da cessione di azienda, con accertamento di maggior reddito IRPEF in capo alla contribuente, di maggior valore della produzione ai fini IRAP e di maggior volume d'affari ai fini IVA. In particolare la rettifica IRPEF derivava, da un lato, da maggiori pro- venti straordinari da cessione di azienda già oggetto di accertamento definitivo emesso ai fini dell'imposta di registro, con il quale era stato rettificato il valore di avviamento. Dall'altro, la rettifica IRPEF era do- vuta a maggiori componenti reddituali ricostruiti induttivamente sulla base di una differenza di magazzino tra rimanenze iniziali ed acquisti e rimanenze finali, confrontati con ricavi e costi. 3. Il giudice di prime cure confermava l'impianto delle riprese e ridu- ceva di un terzo la pretesa fiscale relativo alla ripresa per maggiori redditi determinati in base al costo del venduto. Il giudice d'appello esprimeva invece la seguente ratio decidendi: «Questi giudici ritengono degne di accoglimento la doglianza di parte circa le plusvalenze accertate ai fini IRPEF, riconoscendo che per con- solidata prassi nel settore, il magazzino quando ceduto subisce sem- pre una notevole svalutazione rispetto ai costi di acquisto perché mol- ti materiali rimangono in quantità esigue come scampoli, i toni di co- lore sono difficilmente abbinabili o sono superati dalle mode del mo- mento». 4. Avverso la decisione propone ricorso principale l'Agenzia delle En- trate per un motivo, cui replica la contribuente con controricorso e ri- corso incidentale per tre motivi. Considerato che: 5. Con l'unico motivo di ricorso principale l'Agenzia denuncia - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. e dei principi in tema di ultrapetizione con riferimento all'appello principale perché, tenuto conto del fatto che il valore del ramo d'azienda è stato rettificato soltanto in relazione all'avviamento, la CTR avrebbe accolto una domanda del tutto diversa da quella formulata dalla contribuente, riconoscendo il minor valore della componente merci in magazzino. 6. Il motivo è infondato. La CTR identifica correttamente la materia contesa («Ricorre [in appello] la signora Cubattoli (...) eccepisce al- tresì l'accertamento del maggior valore di avviamento») e, nella suc- cinta motivazione, si è pronunciata proprio sull'avviamento, seppure utilizzando come argomento il fatto - frutto di scienza privata del giu- dice d'appello - che il magazzino ceduto si è svalutato rispetto ai costi d'acquisto. Orbene, indipendentemente da ogni valutazione sulla conferenza o meno di siffatta argomentazione, il Collegio constata che non sussiste l'unico vizio censurato dalla ricorrente, di ultrapetizione, perché la pronuncia è resa sulla domanda oggetto dell'appello principale propo- sto dalla contribuente. 7. E' poi fondato il terzo motivo di ricorso incidentale articolato della contribuente, più liquido e riqualificato ai sensi del n.4 del paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ., con il quale viene denuncia- ta la violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art.161 cod. proc. civ., per la presenza nella sentenza impugnata di una motivazione meramente apparente, sotto forma di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). [OSCURATO:PERSONA] osserva che la CTR motiva l'accoglimento dell'appello inci- dentale dell'Agenzia attraverso l'affermazione che, per consolidata prassi di settore, «il magazzino quando ceduto subisce sempre una notevole svalutazione rispetto ai costi d'acquisto», e siffatta argo- mentazione non permette dall'esterno di comprendere l'iter logico ar- gomentativo seguito dal giudice d'appello per pervenire alla propria decisione circa «i maggiori ricavi accertati», come si legge in disposi- tivo, oggetto dell'appello incidentale. 8. In conclusione, rigettato il ricorso principale, viene accolto il terzo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i primi due con cui viene cen- surata dalla contribuente nuovamente la contraddittorietà della moti- vazione e il contrasto tra motivazione e dispositivo con riferimento al- l'appello incidentale. 9. A ciò segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo, ol- tre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo motivo di ricor- so incidentale, assorbiti i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] T- n ,....4,4Z17,1 11.. CANcr, _ Sfri
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