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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03284/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato colpevole del reato di furto di cui all'art. 624-bis commi 1 e 3 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen., perché in concorso con altri„ dopo essersi introdotti nella sala giochi [OSCURATO:PERSONA] di Sciacca, destinata a privata dimora perché ivi svolgeva l'attività lavorativa la titolare e i suoi dipendenti, con violenza sulle cose consistita nel forzare la cassettiera portamonete di un videogioco mediante utilizzo di un cacciavite si impossessavano del denaro ivi contenuto per un valore di cinquecento euro, sottraendo tale somma alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], titolare della sala giochi che aveva sporto denuncia al Commissariato di Polizia nell'immediatezza dei fatti avvenuti 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1.11 Giudice di primo grado alla luce del quadro probatorio acquisito ha confermato la qualificazione giuridica contenuta nella contestazione in considerazione del fatto che il furto era avvenuto all'interno di una privata dimora in quanto nel locale [OSCURATO:PERSONA] esercitava la sua attività lavorativa.

Riteneva la sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose costituita dal danneggiamento dell'apparecchio di gioco e della presenza di un numero di quattro persone riunite.

La Corte di appello sul punto ha ritenuto corretta la configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. in quanto il locale in cui si svolgeva l'attività di videogioco aveva addirittura una parte destinata a cucina a conferma che all'interno dell'esercizio si svolgevano, in modo transitorio ma continuativo e non occasionale, atti della vita privata della persona offesa e dei dipendenti. 2.Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, con un unico motivo articolato: - l'insussistenza del reato di furto in abitazione non potendo la sala che ospitava il videogiochi essere qualificata privata dimora.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n,176, senza l'intervento delle parti. 4.1.11 Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. 5.La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, peraltro articolata in modo assolutamente generico e aspecifico, è inammissibile in quanto implica una rivalutazione degli t elementi probatori in fatto accertati e logicamente argomentati dai giudici di merito che hanno affermato che nel luogo che ospitava le macchinette video poker, dove si è consumato il furto, vi era anche un locale cucina, ambiente destinato alle esigenze di vita del datore di lavoro e dei dipendenti.

Ai fini della qualificazione giuridica del fatto assumono rilievo la destinazione del sito a privata dimora, essendo il titolare -munito dello ius excludendi - libero di accedervi in qualunque momento, e la non occasionalità degli atti di vita privata che possono svolgersi all'interno di esso.( Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv.270076) hanno infatti affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

Applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta esente dalle censure denunciate, avendo qualificato come furto ai sensi dell'art.624- bis cod. pen. la condotta posta in essere dall'imputati in concorso con altri, costituiva certamente luogo di privata dimora essendo connotato da tutti i requisiti richiesti per la sussistenza del reato contestato.

6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, ai sensi dell'art. 616 Cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuale nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato colpevole del reato di furto di cui all'art. 624-bis commi 1 e 3 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen., perché in concorso con altri„ dopo essersi introdotti nella sala giochi [OSCURATO:PERSONA] di Sciacca, destinata a privata dimora perché ivi svolgeva l'attività lavorativa la titolare e i suoi dipendenti, con violenza sulle cose consistita nel forzare la cassettiera portamonete di un videogioco mediante utilizzo di un cacciavite si impossessavano del denaro ivi contenuto per un valore di cinquecento euro, sottraendo tale somma alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], titolare della sala giochi che aveva sporto denuncia al Commissariato di Polizia nell'immediatezza dei fatti avvenuti 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1.11 Giudice di primo grado alla luce del quadro probatorio acquisito ha confermato la qualificazione giuridica contenuta nella contestazione in considerazione del fatto che il furto era avvenuto all'interno di una privata dimora in quanto nel locale [OSCURATO:PERSONA] esercitava la sua attività lavorativa. Riteneva la sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose costituita dal danneggiamento dell'apparecchio di gioco e della presenza di un numero di quattro persone riunite. La Corte di appello sul punto ha ritenuto corretta la configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. in quanto il locale in cui si svolgeva l'attività di videogioco aveva addirittura una parte destinata a cucina a conferma che all'interno dell'esercizio si svolgevano, in modo transitorio ma continuativo e non occasionale, atti della vita privata della persona offesa e dei dipendenti. 2.Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, con un unico motivo articolato: - l'insussistenza del reato di furto in abitazione non potendo la sala che ospitava il videogiochi essere qualificata privata dimora. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n,176, senza l'intervento delle parti. 4.1.11 Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. 5.La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, peraltro articolata in modo assolutamente generico e aspecifico, è inammissibile in quanto implica una rivalutazione degli t elementi probatori in fatto accertati e logicamente argomentati dai giudici di merito che hanno affermato che nel luogo che ospitava le macchinette video poker, dove si è consumato il furto, vi era anche un locale cucina, ambiente destinato alle esigenze di vita del datore di lavoro e dei dipendenti. Ai fini della qualificazione giuridica del fatto assumono rilievo la destinazione del sito a privata dimora, essendo il titolare -munito dello ius excludendi - libero di accedervi in qualunque momento, e la non occasionalità degli atti di vita privata che possono svolgersi all'interno di esso.( Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv.270076) hanno infatti affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta esente dalle censure denunciate, avendo qualificato come furto ai sensi dell'art.624- bis cod. pen. la condotta posta in essere dall'imputati in concorso con altri, costituiva certamente luogo di privata dimora essendo connotato da tutti i requisiti richiesti per la sussistenza del reato contestato. 6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, ai sensi dell'art. 616 Cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuale nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della cas
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