CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado per la ritenuta insussistenza della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito al reato di furto in luogo destinato a privata dimora aggravato dalla destrezza (commesso il 9 dicembre 2012). 2. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto un congiunto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Dopo aver dedotto, con il primo motivo, la mancanza di motivazione in merito alla censura sindacante la sentenza di primo grado in merito alla ritenuta responsabilità degli imputati, i ricorrenti si lamentano, con il secondo motivo, della mancata derubricazione nel delitto di furto di cui all'art. 624 cod. pen., nonostante l'assenza di un nesso finalistico tra l'ingresso i locali della [OSCURATO:PERSONA] e l'impossessamento dei beni personali del dottore ivi operante. Con il terzo motivo, invece, si deduce la violazione dell'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., in ragione del mero approfittamento da parte degli imputati di una situazione di assenza di controllo da parte della persona offesa, inerente ai suoi beni presenti in altra stanza, tale da escludere la configurabilità della destrezza. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non aver dichiarato estinto il reato per prescrizione, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e nonostante l'esclusione della sussistenza della recidiva contestata allo stesso imputato. 3. Le sola Procura generale ha discusso e concluso, nei termini di cui in epigrafe, in ragione dell'assenza della difesa degli imputati pur richiedente la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili. 2. I primi tre motivi di ricorso sono infondati per non essersi le censure confrontate con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Nella specie, infatti, dalla c.d. «doppia conforme» emerge l'accertamento dei fatti come riportati dalla Corte d'appello, caratterizzati dall'introduzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella stanza sita all'interno del presidio di [OSCURATO:PERSONA] ma destinata a uso esclusivo del medico persona offesa, ritenuta dai giudici di merito eseguita al fine di commettere il furto realizzato grazie alla destrezza caratterizzata dal coordinamento dei due soggetti agenti. Abbandonato da [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'esplicito dissenso del medico, il luogo ove il sanitario era intento a eseguire prescrizioni mediche al fine di introdursi nella stanza del sanitario, il correo [OSCURATO:PERSONA] ha difatti simultaneamente chiuso la porta dello studio medico, così impedendo alla persona offesa di intervenire prontamente a presidio dei propri beni (la fede nuziale e due telefoni cellulari) presenti nella stanza del sanitario e dei quali l'imputato da ultimo citato, su richiesta della vittima, ha restituito solo un cellulare. 3. Manifestamente infondato è invece il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per non aver dichiarato estinto per prescrizione il reato (commesso il 9 dicembre 2012) nelle more del giudizio d'appello nonostante l'esclusione, per il solo citato imputato e sempre in sede d'appello, della recidiva contestata e ritenuta sussistente dal primo giudice. Il reato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nonostante l'esclusione in sede d'appello della recidiva, non si è difatti prescritto nelle more del giudizio d'appello. Trattandosi di fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen. (in relazione all'accertata circostanza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, dello stesso codice) e in considerazione del relativo limite edittale di dieci anni di reclusione, difatti, il termine di prescrizione non è decorso in quanto pari a dieci anni, prorogati, ex art. 161 cod. pen., fino a tredici anni e quattro mesi.4. All'inammissibilità dei ricorsi (proposti con atto congiunto) consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle a