CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28858/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Varese per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.7,61 n.11 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - in ogni caso, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 punto 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità laddove ha evidenziato la gravità del fatto e i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui l'imputato risulta gravato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il sigliere estensore Il e