CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5358/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via E. Morosini , n. 16 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona del direttore generale p.t. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappre- sentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Ca- vour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 2596/20, depositata il 14 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con decreto n. 1124/11 il Tribunale di Avellino ingiunse ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussore,il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di Euro 43.036,67, dovuta a titolo di rim- borso di un mutuo concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]con contratto del 7 agosto 2009; che l'opposizione proposta dal Matonti fu rigettata con sentenza del 23 settembre 2015, con cui il Tribunale di Avellino rigettò anche la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di Euro 19.682,56, prelevata dal conto corrente dell'opponente a compensazione del credito vantato dalla Banca; che il gravame interposto dal Matonti nei confronti della BPER [OSCURATO:PERSONA]- nagement S.c.p.a., in qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-RomagnaS.c.), è stato rigettato dalla Corte d'ap- pello di Napoli con sentenza del 14 luglio 2020; che avverso la predetta sentenza il Matonti ha proposto ricorso per cas- sazione, per tre motivi; che la BPER [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato checon il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della prova del credito fatto valere dalla Banca, ha ritenuto sufficiente la produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di am- mortamento, senza tenere conto della mancata produzione degli estratti delle scritture contabili certificati ai sensi dell'art. 50 cit. e degli estratti conto at- testanti la concreta erogazione della somma mutuataed il credito residuo, nonché della complessità della questione trattata, riguardante anche il credito da lui azionato in via riconvenzionale, in ordine alla quale egli aveva chiesto l'ammissione di una c.t.u.; che il motivo è infondato; che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è deducibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia fatto ricadere le conseguenze dell'inadempimento dell'o- nere della prova a carico di una parte diversa da quella tenuta ad assolverlo in base alle regole di scomposizione della fattispecie fondate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche laddove, come nella specie, si censuri l'apprezzamento compiuto dal giudice in ordine alle prove proposte dalle parti, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti imposti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., come riformu- lato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092; Cass., Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 1395); che correttamente, d'altronde, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante a carico dell'opposta, in virtù dell'avvenuta pro- duzione di copia del contratto di mutuo e della fideiussione, del piano di am- mortamento e di una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'e- sposizione debitoria, nonché di un estratto autentico del libro giornale della Banca; che, come rilevato dalla Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo de- bitore di un conto corrente bancario, per la prova del qualepuò trovare ap- plicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, me- diante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ul- timo saldoe delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipula- zione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie rite- nuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209);che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1956 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ.,sostenendo che, nell'escludere la liberazione del fideiussore, la Corte territoriale non ha tenuto conto della mancata contestazione da parte della Banca dell'avvenuta concessione del mutuo ai fini del ripianamento dell'esposizione debitoria de- rivante da due conti correnti per i quali egli aveva prestato originariamente la fideiussione; che il motivo è inammissibile, in quanto, presupponendo che la fideius- sione sia stata rilasciata il 27 gennaio 2006, a garanzia di contratti di conto corrente preesistenti alla concessione del mutuoalla debitrice principale, esso si fonda su una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dalla sen- tenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, secondo cui la fideiussione fu prestata il 7 agosto 2009, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo; che la censura risulta d'altronde priva di specificità, risolvendosi nella mera affermazione del riconoscimento da parte della Banca dell'avvenuta concessione del mutuo in presenza di un'esposizione debitoria della mutua- taria, non accompagnata dalla trascrizione delle parti salienti dell'atto di op- posizione proposto dalla ricorrente e della comparsa di costituzione dell'op- posta, dalle quali emergerebbe l'ammissione della predetta circostanza (cfr. Cass., Sez. VI, 4/04/2022, n. 10761; Cass., Sez. I, 12/10/2017, n. 24062; Cass., Sez. I, 18/07/2007, n. 15961); che parimenti inammissibile è il terzo motivo, con cuiil ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1853 cod. civ., osservando che, nelritenere ammissibile la compensazione tra il credito della Banca e quello derivante dal suo conto corrente personale, la sentenza impugnata non ha considerato che alla data in cui fu effettuato il prelievo il credito azionato non era ancora esigibile, non essendosi provveduto alla chiusura del conto cor- rente intestato alla debitrice principale; che la predetta censura, presupponendo che il credito azionato tragga origine da un rapporto di conto corrente bancario, si pone infatti in contrasto con la circostanza, anch'essa risultante dalla sentenza impugnata e mai con- testata nel corso del giudizio, secondo cui la pretesa fatta valere dalla Banca nel procedimento monitorio trovava fondamento in un contratto di mutuo se- paratamente stipulato con la debitrice principale; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ul