CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è inedito, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità, ed implicante valutazioni in fatto precluse nella presente sede; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del medesimo Ciaramitaro ed il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (f. 4); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna di [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla confutazione della tesi difensiva); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il