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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00231/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA_ciate-.314.4ze-al-le-paFt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'omessa motivazione sull'insussistenza di elementi per perver ira al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., avverso la sentenza del 31 maggio 2021 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della condanna inflitta il 8 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma, ex art. 599-bis cod. proc. p€1. ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in un anno, 2 mesi di redus Dne e C 2.000 di multa, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (in Roma il 18 novembre 2020), come concordata tra le parti, previa rinuncia ai motivi di impugnazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'azconii: sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice ci seconde grado che, di conseguenza, ha ad oggetto solo i motivi non oggetto ,r1 rin.incia.

L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi :cmpreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273:5)401).

Ove si sia stata la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancate proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 :od. proc. pen., diversamente da quanto prospettato nel ricorso.

2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrarte al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerate che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ve -sare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nem( delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :asse delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA_ciate-.314.4ze-al-le-paFt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'omessa motivazione sull'insussistenza di elementi per perver ira al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., avverso la sentenza del 31 maggio 2021 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della condanna inflitta il 8 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma, ex art. 599-bis cod. proc. p€1. ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in un anno, 2 mesi di redus Dne e C 2.000 di multa, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (in Roma il 18 novembre 2020), come concordata tra le parti, previa rinuncia ai motivi di impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'azconii: sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice ci seconde grado che, di conseguenza, ha ad oggetto solo i motivi non oggetto ,r1 rin.incia. L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi :cmpreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273:5)401). Ove si sia stata la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancate proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 :od. proc. pen., diversamente da quanto prospettato nel ricorso. 2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrarte al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerate che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ve -sare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nem( delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :asse delle Ammende. Cos
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