CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 33374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 23/11/2021 che confermava la pronuncia del Tribunale di Savona emessa in data 17/03/2021 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. Il motivo risulta privo della necessaria specificità e è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento punitivo che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento, che attenga alla personalità dell'imputato o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione dello stesso, positivamente apprezzabile ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, in tal modo escludendo anche la sussistenza di ragioni giustificative del riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno. In tal senso, rileva precisare che la richiesta di concessione di una o più circostanze attenuanti comuni deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così