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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15584/2026

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omicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1916/2022 depositata il29/12/2022.Numero registro generale 14898/2023Numero sezionale 4468/2025Numero di raccolta generale 15584/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale C.S. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice di Pace di Sant’Angelo deiLombardi la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (GLS),chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali subiti in conseguenza del danneggiamento di due frigoriferida bar in acciaio inox affidati al vettore per la relativa consegna al signorAntonio Trunfio.Nella resistenza della convenuta società [OSCURATO:PERSONA] ItalyS.p.A. (GLS), e chiamata in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -licenziataria del marchio GLS nella zona di Avellino in forza di contratto difranchising del 12 novembre 2012-, il Giudice di Pace rigettava ladomanda.2.

Successivamente, con sentenza n. 1916/2022 del 28.12.2022 ilTribunale di Avellino, in riforma della decisione del giudice di prime cure,dichiarava l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento deltentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]3.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Sasso, nellaqualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo,illustrato da memoria.Le intimate non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 14898/2023Numero sezionale 4468/2025Numero di raccolta generale 15584/2026Data pubblicazione 21/05/2026Si duole che il giudice dell’appello abbia dichiarato improcedibile ladomanda a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio dinegoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato in causa ([OSCURATO:SOCIETA].), erroneamente estendendo la legittimazione a eccepirel’improcedibilità anche al terzo chiamato, in violazione del dato testualedell’art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014, che attribuisce tale facoltàesclusivamente al convenuto originario.Lamenta che la condizione di procedibilità costituisce una deroga al dirittodi azione ex art. 24 Cost., non potendo essere pertanto interpretata insenso estensivo, sicché il terzo chiamato non può sollevare l’eccezione diimprocedibilità, spettando tale potere soltanto a chi riceve la vocatio in iusda parte dell’attore.5.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo diaffermare, la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, qualecondizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzioneconciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solofermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gliinteressi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ovepossibile, per l'intero corso del processo (Cass.

SU n. 3452/2024; Cass. n.186/2025).La mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità difavorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubblichegiurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità,l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto allepredette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buonfunzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stessooperato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame,affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, eNumero registro generale 14898/2023Numero sezionale 4468/2025Numero di raccolta generale 15584/2026Data pubblicazione 21/05/2026dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang”sull’efficienza della risposta di giustizia.

Per ogni altro profilo, sussiste ilcompito generale del giudice, a fini di risparmiare risorse giurisdizionali enon emettere la sentenza, di tentare e proporre egli stesso la conciliazione(artt. 185, 185-bis c.p.c.), dove il tentativo di conciliazione potrà averesvolgimento con maggiore probabilità di esito positivo.Si è al riguardo precisato che spetta al mediatore, nel diligenteadempimento del suo incarico professionale, esortare le parti a mettereogni profilo “sul tappeto”, ivi comprese altre richieste del convenuto, aisensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: «Il mediatore si adoperaaffinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione dellacontroversia», dunque l’intera lite.L’accordo viene ricompreso nella proposta di conciliazione ex art. 11 deld.lgs., secondo cui, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatoreforma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo,mentre, quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare unaproposta di conciliazione.In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le partigliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.Piuttosto, la trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti sianoportatrici sarà possibile all’interno dell’unico procedimento di mediazione:situazione che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come èproprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidatoad un terzo preparato ed estraneo alle parti.La mediazione torna un modo attraverso il quale le parti provano arisolvere la lite, anche in maniera diversa dall’applicazione rigorosa dellenorme che regolano la vicenda, ricercando un equilibrio tra i rispettiviinteressi, purché questi vengano peraltro adeguatamente ponderati e nonridotti forzatamente “a pari merito”, il tutto innanzi ad un organo apposito,per scongiurare l’introduzione della lite innanzi ad un giudice.Numero registro generale 14898/2023Numero sezionale 4468/2025Numero di raccolta generale 15584/2026Data pubblicazione 21/05/2026Orbene, nella specie il giudie dell’appello ha erroneamente dichiaratol’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativoobbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della terza chiamatasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., senza considerare che:a) la legittimazione a sollevare l'eccezione è riservata dalla leggeesclusivamente al "convenuto", nozione che non include il terzo chiamatoin garanzia;b) le norme sulle condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazionee non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamentecontemplati;c) la chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo edistinto da quello principale, senza che il terzo assuma la qualità diconvenuto rispetto alla domanda attorea.6.

Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principioapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1916/2022 depositata il29/12/2022.Numero registro generale 14898/2023Numero sezionale 4468/2025Numero di raccolta generale 15584/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale C.S. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice di Pace di Sant’Angelo deiLombardi la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (GLS),chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali subiti in conseguenza del danneggiamento di due frigoriferida bar in acciaio inox affidati al vettore per la relativa consegna al signorAntonio Trunfio.Nella resistenza della convenuta società [OSCURATO:PERSONA] ItalyS.p.A. (GLS), e chiamata in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -licenziataria del marchio GLS nella zona di Avellino in forza di contratto difranchising del 12 novembre 2012-, il Giudice di Pace rigettava ladomanda.2. Successivamente, con sentenza n. 1916/2022 del 28.12.2022 ilTribunale di Avellino, in riforma della decisione del giudice di prime cure,dichiarava l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento deltentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Sasso, nellaqualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo,illustrato da memoria.Le intimate non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 14898/2023Numero sezionale 4468/2025Numero di raccolta generale 15584/2026Data pubblicazione 21/05/2026Si duole che il giudice dell’appello abbia dichiarato improcedibile ladomanda a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio dinegoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato in causa ([OSCURATO:SOCIETA].), erroneamente estendendo la legittimazione a eccepirel’improcedibilità anche al terzo chiamato, in violazione del dato testualedell’art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014, che attribuisce tale facoltàesclusivamente al convenuto originario.Lamenta che la condizione di procedibilità costituisce una deroga al dirittodi azione ex art. 24 Cost., non potendo essere pertanto interpretata insenso estensivo, sicché il terzo chiamato non può sollevare l’eccezione diimprocedibilità, spettando tale potere soltanto a chi riceve la vocatio in iusda parte dell’attore.5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo diaffermare, la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, qualecondizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzioneconciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solofermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gliinteressi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ovepossibile, per l'intero corso del processo (Cass. SU n. 3452/2024; Cass. n.186/2025).La mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità difavorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubblichegiurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità,l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto allepredette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buonfunzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stessooperato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame,affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, eNumero registro generale 14898/2023Numero sezionale 4468/2025Numero di raccolta generale 15584/2026Data pubblicazione 21/05/2026dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang”sull’efficienza della risposta di giustizia. Per ogni altro profilo, sussiste ilcompito generale del giudice, a fini di risparmiare risorse giurisdizionali enon emettere la sentenza, di tentare e proporre egli stesso la conciliazione(artt. 185, 185-bis c.p.c.), dove il tentativo di conciliazione potrà averesvolgimento con maggiore probabilità di esito positivo.Si è al riguardo precisato che spetta al mediatore, nel diligenteadempimento del suo incarico professionale, esortare le parti a mettereogni profilo “sul tappeto”, ivi comprese altre richieste del convenuto, aisensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: «Il mediatore si adoperaaffinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione dellacontroversia», dunque l’intera lite.L’accordo viene ricompreso nella proposta di conciliazione ex art. 11 deld.lgs., secondo cui, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatoreforma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo,mentre, quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare unaproposta di conciliazione.In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le partigliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.Piuttosto, la trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti sianoportatrici sarà possibile all’interno dell’unico procedimento di mediazione:situazione che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come èproprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidatoad un terzo preparato ed estraneo alle parti.La mediazione torna un modo attraverso il quale le parti provano arisolvere la lite, anche in maniera diversa dall’applicazione rigorosa dellenorme che regolano la vicenda, ricercando un equilibrio tra i rispettiviinteressi, purché questi vengano peraltro adeguatamente ponderati e nonridotti forzatamente “a pari merito”, il tutto innanzi ad un organo apposito,per scongiurare l’introduzione della lite innanzi ad un giudice.Numero registro generale 14898/2023Numero sezionale 4468/2025Numero di raccolta generale 15584/2026Data pubblicazione 21/05/2026Orbene, nella specie il giudie dell’appello ha erroneamente dichiaratol’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativoobbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della terza chiamatasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., senza considerare che:a) la legittimazione a sollevare l'eccezione è riservata dalla leggeesclusivamente al "convenuto", nozione che non include il terzo chiamatoin garanzia;b) le norme sulle condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazionee non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamentecontemplati;c) la chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo edistinto da quello principale, senza che il terzo assuma la qualità diconvenuto rispetto alla domanda attorea.6. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principioapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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