CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26456/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1988, avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2026 della Corte d'appello di Caltanissetta; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Gela, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2026 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta. 1.1. Più in particolare, [OSCURATO:PERSONA] è imputato, nel procedimento n. 1282/2025 r.g.n.r. mod. 21, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel corso dell'udienza preliminare ha quindi proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto componente del Tribunale di Caltanissetta, si era pronunciata sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. 1proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento n. 752/2018 r.g.n.r. mod. 21 (convenzionalmente denominato Ianus). In tale ultimo procedimento [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere, proprio in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel corso dell'udienza preliminare, inoltre, erano stati acquisiti proprio gli atti del procedimento c.d. Ianus. La Corte d'appello, con il provvedimento impugnato, ha affermato che l'addebito associativo di cui è chiamato a rispondere [OSCURATO:PERSONA] è oggettivamente e soggettivamente distinto da quello per cui si è proceduto separatamente e nel quale la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha composto il collegio cautelare. La Corte ha inoltre escluso che possa dar luogo ad una ipotesi di ricusazione, la circostanza che il magistrato abbia già valutato, in altro procedimento, la stessa fonte probatoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge processuale in relazione agli artt. 34 e 36 cod. proc. pen.: l'ordinanza impugnata, infatti, ha ritenuto che l'incompatibilità ricorra nei soli casi di identità dei fatti storici, così svilendo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2025. La partecipazione al Collegio che ha deciso "questioni connesse e fondate sulle medesime fonti probatorie" e sulle "medesime condotte associative" (p. 2 ricorso), ha comportato infatti "un'anticipazione del giudizio sulle condotte associative rilevanti anche nel nuovo procedimento" (p. 2 ricorso). 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione, non avendo la Corte territoriale adeguatamente valutato la connessione probatoria tra i due procedimenti, né la stretta connessione tra le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Connessione testimoniata anche dal fatto che la stessa Corte d'appello ha accolto, per analoghe ragioni, la richiesta di ricusazione formulata nei confronti di altro magistrato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, dai quali si desume il principio per cui deve essere salvaguardata anche l'apparenza 2dell'imparzialità, che rischia di essere minata nei casi in cui il giudice abbia espresso valutazione di merito anche in procedimenti connessi o collegati. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale offerto un'interpretazione restrittiva della già citata sentenza della Corte costituzionale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che le norme che prevedono le cause di ricusazione offrono alle parti uno strumento per rimediare a situazioni che possano pregiudicare la terzietà e l'imparzialità del giudice, così da assicurare l'osservanza del principio costituzionale del giusto processo ex art. 111, comma 2, Cost. Tali norme sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 4, n. 25910 del 10/04/2024, Bonifazio, non mass.; Sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845 - 01; Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449 - 01). Non ne è pertanto consentita l'applicazione analogica al di fuori dei casi da esse considerati. 2.1. Nel caso in esame, va innanzitutto evidenziato che i fatti storici contestati al ricorrente nei due procedimenti sono diversi, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo (pp. 2 - 4 ordinanza impugnata). Il dato non è oggetto di specifica censura in ricorso. 2.2. Ciò posto, i primi due motivi, che in quanto collegati possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Ai fini di cui all'art. 34 cod. proc. pen. ciò che rileva è l'aver svolto funzioni giurisdizionali concernenti l'identica regiudicanda, intesa come medesimo fatto storico, anche se la posizione concernente la responsabilità 3penale dell'imputato sia stata incidentalmente valutata in giudizio aperto nei confronti di altri soggetti (cfr., in particolare, Corte cost., sentenza n. 371 del 2 novembre 1996; Corte cost., sentenza n. 241 del 17 giugno 1999; Corte cost., sentenza n. 283 del 14 luglio 2000). Proprio alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 283 del 2000 (da ultimo ribaditi da Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01) la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che possa essere ricusato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che, successivamente, concorra a pronunciare, in separato processo, altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 2, n. 34559 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Campanile, non mass.; Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848 - 01; Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730 - 01; più in generale, con riferimento ai coimputati nel medesimo reato, Sez. 5, n. 5533 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzieri, Rv. 275378 - 01). Trattandosi, nel caso di specie, di fatti storici distinti la circostanza che il medesimo giudice, per come dedotto dal ricorrente, si sia pronunciato su condotte analoghe a quelle oggetto di giudizio, ma commesse in un diverso segmento temporale ed in concorso con altre persone ([OSCURATO:PERSONA], ad esempio, non risponde del reato per il quale si procede), non comporta alcun pregiudizio alla terzietà e imparzialità del giudice, intes4 sia in chiave costituzionale sia in chiave convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347 - 01). Da tali coordinate interpretative è stato tratto l'ulteriore principio per cui la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di un'ipotesi di ricusazione (Sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845 - 01; Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449 - 01). Né ricorre l'ipotesi, neanche dedotta, in cui nella prima occasione egli abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivo procedimento (Sez. 2, n. 37411 del 14/10/2025, Sciava, non mass.). In conclusione, in assenza dell'identità del fatto storico sub iudice non può configurarsi alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella convenzionale. 42.3. Quanto al terzo motivo, il Collegio richiama il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, anche nella sua più autorevole composizione, secondo cui non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione, pp. 30-31; Sez. 2, n. 38235 del 24/10/2025, Ieraci, non mass.; Sez. 4, n. 22595 del 17/04/2024, Galluzzo, non mass.; Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 - 01; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551 - 01). La violazione di norme della Costituzione non è infatti prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., e pertanto può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla dedotta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, che nel caso in esame non risulta proposta. 2.4. In relazione al quarto e ultimo motivo, occorre rilevare come non sia consentita la deduzione di vizi di motivazione, su una questione di diritto. Si è autorevolmente affermato che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; conf., Sez. 5, n. 9174 del 12/02/2026, Longo, non mass.; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273 - 01). 5Questo perché, come affermato dalle Sezioni Unite, il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che essa sia corretta (cfr., anche Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, non mass. sul punto, secondo cui «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa»). Del resto, già nel vigore del vecchio codice è stato osservato che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. 2.4.1. Non giova al ricorrente il riferimento al recente intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 212 del 2025), e nemmeno il richiamo alla decisione emessa in altra fattispecie dalla stessa Corte d'appello, su ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (all. 2 al ricorso). Il giudice delle leggi, dopo aver ricordato che le pronunce sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello de libertate, possono costituire "attività pregiudicante", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Tuttavia, con la stessa pronuncia è stato ribadito che, per aversi incompatibilità, è necessario che le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda (par. 3.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), come accaduto nel caso deciso dalla Corte costituzionale: il giudice dell'udienza preliminare, destinatario della ricusazione, si era infatti pronunciato sull'appello proposto avverso l'ordinanza relativa alla misura cautelare personale applicata nei confronti dell'imputato, per gli stessi fatti che avevano portato alla richiesta di rinvio a giudizio. Identità della regiudicanda che ricorreva anche nella vicenda processuale valutata nel provvedimento allegato al ricorso ma che, come detto, nel caso in esame deve essere certamente esclusa. 63. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M