CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 01578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen. (capo a) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo b). Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. R. Marino (vizio di motivazione e inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., quanto alla identificazione dell'imputata come autrice della condotta ascritta) non è consentito in sede di legittimità perché ripropone le medesime censure svolte con l'appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto in punto di diritto, nonché con argomenti non raggiunti da specifica critica rispetto al contenuto della motivazione. Reputato, inoltre, che si chiede, in questa sede, la rivalutazione di elementi di prova raccolti in dibattimento di cui rendono conto le convergenti sentenze di merito, senza confrontarsi con specifiche circostanze reputate dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, di valore indiziario individualizzante (la precedente conoscenza della donna da parte dei testi che indicano colei che era entrata nella struttura e aveva esploso un colpo di arma da fuoco, come l' "amica di Dickson" e il reperirnento, in corso di perquisizione nell'abitazione dell'imputata, non della pistola ma di una custodia di pistola Bruni mod. 92, cal. 8, corrispondente al bossolo del medesimo calibro reperito nelle adiacenze della struttura teatro dei fatti). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il