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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21988/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, la Dott.ssa SiMonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 giugno 2025, il Tribunale di Velletri, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 8.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 137, comma 9, sanzionato dall'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché in quanto titolare di un'impresa, in assenza di autorizzazione, effettuava scarichi di reflui.

12. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, un'impugnazione qualificata come appello e basata su tre motivi.

2.1. In primo luogo, la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, in quanto il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza su una ricostruzione parziale e lacunosa delle risultanze istruttorie.

A parere della difesa, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare il fatto che l'imputato è mero conduttore - e non proprietario - dell'area interessata dagli scarichi, per cui sarebbe stato per lui impossibile ottemperare alle prescrizioni impostegli per la regolarizzazione, le cui pratiche venivano infatti avviate dal proprietario.

Tale circostanza, sarebbe stata provata dalla comunicazione, datata 23 marzo 2022, del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle autorità competenti e confermata dalla testimonianza del tecnico ARPA Cherubini, nel corso del procedimento penale.

Alla luce di ciò, la difesa sostiene che l'imputato non potrebbe essere rimproverato per negligenza, imprudenza o imperizia e, pertanto, mancherebbe l'elemento soggettivo del reato contestato.

2.2. Con il secondo motivo di doglianza, si lamenta la carenza di motivazione relativamente al rigetto della richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sussistendone, nel caso di specie, tutti i requisiti di legge.

Si sostiene, in particolare, che: la tipologia di pena del reato contestato rientra tra quelle previste dall'art. 131-bis cod. pen., essendo punito con la sola pena dell'ammenda; la tenuità dell'offesa è testimoniata dall'esiguità del danno o del pericolo di offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, nonché dalla modalità della condotta, costituita da una mera irregolarità che l'imputato ha tentato di sanare per quanto a lui possibile; ricorre la non abitualità del comportamento dell'imputato, non risultando a suo carico precedenti per reati della stessa indole, ad eccezione di un reato urbanistico commesso quasi trent'anni prima dei fatti per cui si procede.

2.3. Con l'ultimo motivo, la parte lamenta vizi motivazionali inerenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice di merito si sarebbe limitato ad utilizzare un'espressione standardizzata, senza considerare il comportamento processuale e post -factum, l'intensità dell'elemento soggettivo del reato e le condizioni di vita dell'imputato.

A sostegno di tale richiesta, si valorizzano la proattività dell'imputato per regolarizzare la propria posizione e l'assenza di precedenti specifici in capo al soggetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte di appello di Roma - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi 2dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.

Il ricorso è inammissibile.

2. In merito al primo motivo di ricorso, con il quale la difesa valorizza la qualità dell'imputato di mero conduttore - e non proprietario - dell'area interessata, da ciò rilevando la sua impossibilità di conformarsi alle prescrizioni imposte dall'autorità competente, si osserva che tale circostanza è irrilevante ai fini della configurazione del reato in esame, essendo, invece, rilevante il fatto che il ricorrente è titolare dell'attività imprenditoriale che scarica acque reflue ed è nella disponibilità materiale della zona in cui ciò avviene.

Come ben evidenziato dal giudice di primo grado, la gestione dell'impianto in situazione di illegalità configura il dolo del reato, non escluso dalla pretesa impossibilità di ottemperare alle prescrizioni di regolarizzazione, evidentemente successive alla commissione dello stesso.

Alla luce di ciò, la doglianza deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.

3. Il secondo motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, è parimenti inammissibile.

Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice dl primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420).

Nel caso di specie, tale valutazione implicita è stata effettuata, sia ai fini della dosimetria della pena, laddove si è espressamente valutata la gravità della fattispecie, sia attraverso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi positivi di giudizio.

E ciò, a prescindere dalla genericità della prospettazione difensiva, attraverso la quale si sono richiamati dati normativi astratti, come quelli relativi alla tipologia di pena applicata, o smentiti dagli atti, come il preteso comportamento positivo post factum, mai effettivamente concretizzatosi.

4. Per quanto concerne il terzo motivo di doglianza, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di elementi a favore dell'imputato, non ritenendo sufficiente la pretesa proattività del soggetto per la regolarizzazione della posizione, in quanto egli aveva 3comunque la disponibilità dell'area interessata ed aveva consapevolmente effettuato con la sua impresa uno scarico non autorizzato.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, la Dott.ssa SiMonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 giugno 2025, il Tribunale di Velletri, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 8.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 137, comma 9, sanzionato dall'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché in quanto titolare di un'impresa, in assenza di autorizzazione, effettuava scarichi di reflui. 12. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, un'impugnazione qualificata come appello e basata su tre motivi. 2.1. In primo luogo, la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, in quanto il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza su una ricostruzione parziale e lacunosa delle risultanze istruttorie. A parere della difesa, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare il fatto che l'imputato è mero conduttore - e non proprietario - dell'area interessata dagli scarichi, per cui sarebbe stato per lui impossibile ottemperare alle prescrizioni impostegli per la regolarizzazione, le cui pratiche venivano infatti avviate dal proprietario. Tale circostanza, sarebbe stata provata dalla comunicazione, datata 23 marzo 2022, del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle autorità competenti e confermata dalla testimonianza del tecnico ARPA Cherubini, nel corso del procedimento penale. Alla luce di ciò, la difesa sostiene che l'imputato non potrebbe essere rimproverato per negligenza, imprudenza o imperizia e, pertanto, mancherebbe l'elemento soggettivo del reato contestato. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza, si lamenta la carenza di motivazione relativamente al rigetto della richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sussistendone, nel caso di specie, tutti i requisiti di legge. Si sostiene, in particolare, che: la tipologia di pena del reato contestato rientra tra quelle previste dall'art. 131-bis cod. pen., essendo punito con la sola pena dell'ammenda; la tenuità dell'offesa è testimoniata dall'esiguità del danno o del pericolo di offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, nonché dalla modalità della condotta, costituita da una mera irregolarità che l'imputato ha tentato di sanare per quanto a lui possibile; ricorre la non abitualità del comportamento dell'imputato, non risultando a suo carico precedenti per reati della stessa indole, ad eccezione di un reato urbanistico commesso quasi trent'anni prima dei fatti per cui si procede. 2.3. Con l'ultimo motivo, la parte lamenta vizi motivazionali inerenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di merito si sarebbe limitato ad utilizzare un'espressione standardizzata, senza considerare il comportamento processuale e post -factum, l'intensità dell'elemento soggettivo del reato e le condizioni di vita dell'imputato. A sostegno di tale richiesta, si valorizzano la proattività dell'imputato per regolarizzare la propria posizione e l'assenza di precedenti specifici in capo al soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente l'impugnazione - trasmessa a questa Corte dalla Corte di appello di Roma - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi 2dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito al primo motivo di ricorso, con il quale la difesa valorizza la qualità dell'imputato di mero conduttore - e non proprietario - dell'area interessata, da ciò rilevando la sua impossibilità di conformarsi alle prescrizioni imposte dall'autorità competente, si osserva che tale circostanza è irrilevante ai fini della configurazione del reato in esame, essendo, invece, rilevante il fatto che il ricorrente è titolare dell'attività imprenditoriale che scarica acque reflue ed è nella disponibilità materiale della zona in cui ciò avviene. Come ben evidenziato dal giudice di primo grado, la gestione dell'impianto in situazione di illegalità configura il dolo del reato, non escluso dalla pretesa impossibilità di ottemperare alle prescrizioni di regolarizzazione, evidentemente successive alla commissione dello stesso. Alla luce di ciò, la doglianza deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza. 3. Il secondo motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, è parimenti inammissibile. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice dl primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420). Nel caso di specie, tale valutazione implicita è stata effettuata, sia ai fini della dosimetria della pena, laddove si è espressamente valutata la gravità della fattispecie, sia attraverso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi positivi di giudizio. E ciò, a prescindere dalla genericità della prospettazione difensiva, attraverso la quale si sono richiamati dati normativi astratti, come quelli relativi alla tipologia di pena applicata, o smentiti dagli atti, come il preteso comportamento positivo post factum, mai effettivamente concretizzatosi. 4. Per quanto concerne il terzo motivo di doglianza, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di elementi a favore dell'imputato, non ritenendo sufficiente la pretesa proattività del soggetto per la regolarizzazione della posizione, in quanto egli aveva 3comunque la disponibilità dell'area interessata ed aveva consapevolmente effettuato con la sua impresa uno scarico non autorizzato. 5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso P.Q.M
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