CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 40837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata in sede di opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del medesimo giudice del 23.12.2020 avente a oggetto la richiesta di dissequestro della somma di C. 24.662,99, di cui C. 3.333,26 relativi a importi accreditati successivamente ed C. 21.289,73 relativi ad accrediti precedenti all'esecuzione del sequestro preventivo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Premetteva il suddetto Giudice che, con provvedimento del 23.12.2020, per le somme presenti sul conto corrente antecedentemente alla vigenza del sequestro preventivo, la richiesta di dissequestro era stata respinta, in considerazione della ritenuta estraneità del conto corrente in parola a fungere da giacimento di somme destinate alla sopravvivenza dell'Errico; per le somme accreditate successivamente al sequestro a titolo di pensione INPS, era stata disposta la restituzione all'avente diritto al netto delle spese non derivanti da attività connesse all'amministrazione giudiziaria, per un importo pari ad C. 4.135,00. Spiegava che l'opponente aveva documentato nell'istanza che al momento dell'applicazione del sequestro preventivo, disposto con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato sottoposto a vincolo finalizzato alla confisca per equivalente il c/c dell'Errico acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena e sul quale giaceva la somma di C. 67.008,06, della quale 7.468,26 euro relativi a ratei pensionistici percepiti fino al 31.12.2018 e 21.289,73 euro relativi a ratei pensionistici percepisti fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; e che aveva sostenuto l'illegittimità dello strumento cautelare, osservando come i ratei pensionistici avessero la stessa natura previdenziale e, come tali, dovessero ritenersi non sottoponibili a sequestro in ragione dell'estensione all'ambito penale del principio di impignorabilità di somme percepite a titolo di indennità nei limiti previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.. Tanto premesso, il Giudice per le indagini preliminari di Ravenna, dopo avere riportato lo stato della giurisprudenza sulla questione posta, riteneva di aderire all'approccio esegetico, secondo cui le norme del codice di procedura civile, che disciplinano l'impignorabilità delle somme spettanti al debitore a titolo retributivo o pensionistico non potessero trovare diretta applicazione in materia di sequestro preventivo perché la disciplina dei beni sottoposti a sequestro preventivo non prevede all'art. 321 cod. proc. pen. analogo limite vigente in ambito civilistico, posto, peraltro, che lo strumento di ablazione reale è disciplinato secondo le norme del codice di procedura civile per il pignoramento con esclusivo riguardo alle forme (art. 104 disp. att. cod. proc. pen.) e che la diversa disciplina fosse indicativa del differente interesse sotteso alle due misure cautelari e alla diversa ratio degli istituti in parola.Aggiungeva che detta soluzione fosse giustificata non solo da ragioni formali/testuali ma anche sostanziali, non essendo emerso, neppure attraverso le allegazioni difensive, che le somme ablate fossero destinate ad alimentare la sussistenza del diretto interessato, né che lo strumento di cautela fosse sproporzionato e non pertinente rispetto ai reati per cui era stato disposto e neppure che lo stesso fosse confliggente con i beni costituzionali in gioco. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale dell'Errico, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., "violazione, inosservanza ed erronea applicazione del principio di applicabilità dell'art. 545 cod. proc. civ. al sequestro preventivo per equivalente in sede penale alla luce della riforma dello stesso articolo introdotta con la I. 6.8.2015, n. 132". Ha, al riguardo, osservato che, a seguito delle modifiche introdotte dal dl. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella legge n. 132 del 6 agosto 2015, tra le somme assoggettate al limite di impignorabilità rientrano anche quelle di cui l'individuo ha diritto a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza; che la novella ha distinto tra crediti e risparmi, prevedendo limiti diversi alla pignorabilità delle due tipologie di somme a seconda del momento (antecedente, contestuale o successivo all'accredito) in cui interviene l'azione esecutiva; che la ratio della norma sarebbe quella di trovare un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi di creditore e debitore e che il principio di impignorabilità di cui 545 cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere considerato prevalente rispetto agli interessi sottesi alla confisca penale, perché posto a garanzia di interessi primari dell'individuo, costituzionalmente garantiti. Ha, altresì, rappresentato che detta rilevante questione di diritto, molto dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità, è stata posta al vaglio delle Sezioni unite e sarà trattata all'udienza del 24 febbraio 2022. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La questione di diritto rilevante nel caso di specie è quella inerente all'area di operatività, in ambito penalistico, dei limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., avendo la difesa sostenuto che, quanto /Gli importi percepiti dall'Errico successivamente al sequestro, la somma sequestrata (C. 7.468, 26) fosse inferiore alla soglia di insequestrabilità (C. 8.833,50) e che, quanto agli importi percepiti successivamente al sequestro, gli accrediti mensili fossero pari a C. 840,00 mensili, anch'essi integralmente dissequestrabili nell'importo complessivo per gli anni 2016 e 2017 si C. 21.289,73. 2. Ebbene, detta questione è stata risolta di recente dalle Sezioni unite di questa Corte che hanno affermato che "i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato" (sentenza n. 26252 del 24/02/2022, Rv. 283245). 3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna che, nell'effettuare un nuovo giudizio, dovrà attenersi all'indicato principio di diritto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Ravenna. Così deciso, i