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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 22571/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Agrigento, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, anche parziale, del sequestro preventivo della somma di euro 6.344.129,32, disposto nei confronti di M. Rinnovabili s.r.I., nonché della somma di euro 120.000,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.( interamente eseguita a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a seguito di fusione), quale profitto del delitto di bancarotta preferenziale di cui al capo a) della provvisoria imputazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con il patrocinio del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione delle norme processuali e motivazione apparente in merito al profilo dell' attualità del periculum in mora;

2.2. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo allo scrutinio del rapporto di pertinenzialità tra il profitto del reato e le somme sequestrate in data 01 settembre 2023, e alla ritenuta non provata origine lecita delle somme confluite sui conti correnti di MEG nell'agosto 2021.

2.3. Il terzo motivo attinge il rigetto della richiesta di revoca parziale delle somme ritenute non riferibili all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.11 difensore della ricorrente - munito di procura speciale rilasciata ad hoc dall'amministratore unico e I.r. della ricorrente, in data 30 gennaio 2024 - ha, infatti, inoltrato, con nota del 13 febbraio 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata dal G.U.P di Agrigento all'udienza dell'8 gennaio 2024 nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], come da dispositivo pure allegato. 2.La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

D) cod.proc.pen., che va dichiarata in ragione dell'intervenuta carenza di interesse al ricorso. 3.Alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.( Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 Rv. 273325), anche successivamente alla modifica dell'art.616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ( Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per la Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, addì 25 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Agrigento, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, anche parziale, del sequestro preventivo della somma di euro 6.344.129,32, disposto nei confronti di M. Rinnovabili s.r.I., nonché della somma di euro 120.000,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.( interamente eseguita a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a seguito di fusione), quale profitto del delitto di bancarotta preferenziale di cui al capo a) della provvisoria imputazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con il patrocinio del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione delle norme processuali e motivazione apparente in merito al profilo dell' attualità del periculum in mora; 2.2. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo allo scrutinio del rapporto di pertinenzialità tra il profitto del reato e le somme sequestrate in data 01 settembre 2023, e alla ritenuta non provata origine lecita delle somme confluite sui conti correnti di MEG nell'agosto 2021. 2.3. Il terzo motivo attinge il rigetto della richiesta di revoca parziale delle somme ritenute non riferibili all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.11 difensore della ricorrente - munito di procura speciale rilasciata ad hoc dall'amministratore unico e I.r. della ricorrente, in data 30 gennaio 2024 - ha, infatti, inoltrato, con nota del 13 febbraio 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata dal G.U.P di Agrigento all'udienza dell'8 gennaio 2024 nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], come da dispositivo pure allegato. 2.La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen., che va dichiarata in ragione dell'intervenuta carenza di interesse al ricorso. 3.Alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.( Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 Rv. 273325), anche successivamente alla modifica dell'art.616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ( Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 25 m
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