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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40061/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, in accoglimento dell'opposizione presentata ai sensi dell'art.263 cod. proc. pen. dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso al provvedimento di rigetto di una richiesta di dissequestro, disponeva la revoca del sequestro probatorio di alcuni apparecchi informatici (due telefoni e un tablet), oltre che di vari "account" di "social network", ordinandone la restituzione al [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il quale, con due punti, dopo aver premesso di avere interesse ad impugnare, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di rispettare l'art. 127 cod. proc. pen., che impone che la decisione sulla opposizione ex art.263 cod. proc. pen. debba essere adottata nel contraddittorio delle parti interessate; nonché per avere ingiustificatamente affermato l'assenza di ragioni processuali per mantenere in sequestro probatorio i dispositivi elettronici in uso all'indagato [OSCURATO:PERSONA].

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani sia inammissibile.

2. Preliminarmente va rilevato come - pur in presenza della deduzione di una violazione di legge formalmente fondata - non sussista l'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una concreta e attuale prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (in questo senso, tra le molte, Sez.

U, Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Alla luce di tale regula iuris bisogna rilevare come difetti nel caso di specie l'esistenza di un interesse attuale del rappresentante della pubblica accusa a coltivare il ricorso oggi in esame, essendo stato espressamente chiarito che la finalità dell'impugnazione non è quella di ripristinare il sequestro probatorio sui tre apparecchi telematici e informatici a suo tempo sottoposti a vincolo, bensì quella di legittimare la prosecuzione della disponibilità a fini investigativi del materiale informatico contenuto nelle copie forensi, oggetto di un accertamento tecnico irripetibile in corso: copie che si trovano nella materiale disponibilità del Pubblico Ministero, il quale non ha neppure allegato essergli state chieste in restituzione.

Quello a mantenere in vinculís tale materiale informatico donato - per giunta formalmente acquisito agli atti delle indagini in maniera legittima - è, dunque, solamente interesse indiretto della iniziativa impugnatoria, mentre è privo del carattere processuale di concretezza e attualità l'interesse diretto che avrebbe potuto giustificare la trattazione del ricorso portato all'odierna attenzione di questa Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, in accoglimento dell'opposizione presentata ai sensi dell'art.263 cod. proc. pen. dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso al provvedimento di rigetto di una richiesta di dissequestro, disponeva la revoca del sequestro probatorio di alcuni apparecchi informatici (due telefoni e un tablet), oltre che di vari "account" di "social network", ordinandone la restituzione al [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il quale, con due punti, dopo aver premesso di avere interesse ad impugnare, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di rispettare l'art. 127 cod. proc. pen., che impone che la decisione sulla opposizione ex art.263 cod. proc. pen. debba essere adottata nel contraddittorio delle parti interessate; nonché per avere ingiustificatamente affermato l'assenza di ragioni processuali per mantenere in sequestro probatorio i dispositivi elettronici in uso all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani sia inammissibile. 2. Preliminarmente va rilevato come - pur in presenza della deduzione di una violazione di legge formalmente fondata - non sussista l'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una concreta e attuale prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (in questo senso, tra le molte, Sez. U, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Alla luce di tale regula iuris bisogna rilevare come difetti nel caso di specie l'esistenza di un interesse attuale del rappresentante della pubblica accusa a coltivare il ricorso oggi in esame, essendo stato espressamente chiarito che la finalità dell'impugnazione non è quella di ripristinare il sequestro probatorio sui tre apparecchi telematici e informatici a suo tempo sottoposti a vincolo, bensì quella di legittimare la prosecuzione della disponibilità a fini investigativi del materiale informatico contenuto nelle copie forensi, oggetto di un accertamento tecnico irripetibile in corso: copie che si trovano nella materiale disponibilità del Pubblico Ministero, il quale non ha neppure allegato essergli state chieste in restituzione. Quello a mantenere in vinculís tale materiale informatico donato - per giunta formalmente acquisito agli atti delle indagini in maniera legittima - è, dunque, solamente interesse indiretto della iniziativa impugnatoria, mentre è privo del carattere processuale di concretezza e attualità l'interesse diretto che avrebbe potuto giustificare la trattazione del ricorso portato all'odierna attenzione di questa Corte di cassazione. P.Q.M. Dichiara i
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