CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 luglio 2019
Cassazione n. 35158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n ORDINANZA sul ricorso 30484/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma in Largo di [OSCURATO:PERSONA] 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e VSV Immobiliare S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliati a Roma in Piazza dei Caprettari 70 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 484/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con decreto ingiuntivo n. 978/2013 il Tribunale di Trieste, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ordinava a [OSCURATO:PERSONA] di pagare al ricorrente la somma di euro 300.000, oltre interessi, per "buona uscita" in base alle scritture private del 15 dicembre 1997 e del 7 settembre 2010, essendo cessato nel luglio 2013 un rapporto sussistente tra loro. L'Irneri si opponeva, chiedendo l'accertamento della falsità di tali scritture private e, in via riconvenzionale, la condanna del Vagaia a pagargli euro 40.300, in relazione a quanto avrebbe corrisposto per garanzia di un finanziamento concesso al Vagaia da Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva insistendo nella sua pretesa e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale. Il medesimo Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 267/2014, su ricorso dell'Irneri, ordinava a V.S.V. Immobiliare S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], di pagare all'Irneri la somma di euro 74.807,57 per le somme che quest'ultimo avrebbe versato in garanzia del credito erogato alla società da Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. La società proponeva opposizione, e l'Irneri si costituiva nel relativo giudizio insistendo per la conferma del decreto. Riunite le cause, il Tribunale ammetteva la querela di falso presentata dall'Irneri per le scritture private del 15 dicembre 1997, del 7 settembre 2010 e 29 febbraio 2012 e disponeva CTU grafologica, all'esito della quale, con Q? sentenza n. 740/2017, rigettava l'opposizione dell'Irneri al decreto ingiuntivo n. 978/2013, rigettava la querela di falso e la domanda riconvenzionale dell'Irneri, accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 267/2014 e lo revocava, condannando l'Irneri a rifondere le spese di lite e a corrispondere le spese della consulenza tecnica. L'Irneri proponeva appello, cui resistevano la società e il Vagaia. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 10 luglio 2019, rigettava il gravame, condannando l'appellante a rifondere le spese processuali alle controparti. Ha presentato ricorso l'Irneri, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria; si sono difesi con unico controricorso la società e il Vagaia, che pure hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame di circostanza decisiva risultante dagli atti relativa alla nullità della scrittura del 7 settembre 2010 ai sensi degli articoli 1418, primo comma, e 1343 c.c., per violazione del canone della buona fede nell'esecuzione dei contratti ex articolo 1375 c.c. integrata dal principio di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost., nonché ai sensi degli articoli 1418, secondo comma, e 1325 c.c. per carenza dei requisiti essenziali del contratto relativi alla causa e all'oggetto dell'accordo. Premesso che questo motivo assorbe il seguente, il ricorrente effettua in primis "un breve richiamo ai fatti e documenti di causa". [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto molti incarichi quale fiduciario dell'Irneri dal 1990, incarichi tutti annualmente compensati e relativi a società in cui l'Irneri sarebbe stato interessato; il comportamento del Vagaia avrebbe dovuto essere "improntato a lealtà e buona fede" ai sensi dell'articolo 1375 c.c., e la sua necessaria buona fede assumerebbe particolare rilevanza per la scrittura del 7 settembre 2010, presupposto del decreto ingiuntivo da lui ottenuto nel 2013 nei confronti dell'Irneri stesso. Tale scrittura dovrebbe ritenersi nulla ex artt. 1418, primo comma, e 1343 c.c. appunto per violazione delle regole di buona fede di cui agli artt. 1375 c.c. e 2 Cost. - che ogni parte deve rispettare nell'esecuzione dei contratti - nonché dell'articolo 1418, secondo comma, c.c. per mancanza dei requisiti essenziali del contratto ex articolo 1325 c.c. per "la carenza della causa (assenza di interesse meritevole di tutela - art. 1325, n.2, c.c.) e l'indeterminatezza e/o inesistenza dell'oggetto del contratto (art. 1325, n.3, c.c.)." Il comportamento scorretto di una parte, che violi l'obbligo di buona fede, invaliderebbe il contratto "ogni qualvolta le parti, ancorché libere di determinare il contenuto degli accordi, adottino un regolamento di interessi significativamente squilibrato". Con l'ordinanza 2 aprile 2014 n. 77 la Consulta "ha affermato l'ammissibilità della nullità del contratto o di una sua clausola ex art. 1418 c.c. per violazione del canone della buona fede, integrata dal principio di solidarietà di cui all'art.2 Cost., cui si deve attribuire vis normativa". Nel caso in esame, l'accordo del 7 settembre 2010 avrebbe previsto la cessione a titolo gratuito dall'Irneri al Vagala del 10% della partecipazione a SIT [OSCURATO:PERSONA] - "società di Irneri" -, nonché, in caso di cessazione del rapporto tra l'Irneri e il Vagaia, la "regolarizzazione" della posizione pregressa di quest'ultimo riconoscendogli una buona uscita di euro 300.000, indipendentemente dalle cause che avrebbero condotto alla cessazione del rapporto o dalle parti che avrebbero manifestato la volontà di risolverlo; inoltre, in caso di cessazione del rapporto, sarebbe stata prevista la retrocessione delle quote di SIT Developer "a valore zero intendendosi il valore già ricompreso nella somma concordata". Da tutto questo risulterebbero evidenti l'illiceità e la nullità dell'accordo per "il manifesto squilibrio delle pattuizioni ivi contenute", e risulterebbe altresì che la richiesta di esecuzione avanzata da controparte violerebbe l'obbligo di buona fede ex articoli 1375 c.c. e 2 Cost., essendo previste nel negozio "solo liberalità da parte di Irneri in favore di Vagaia". Inoltre, la pattuizione sulla buona uscita non sarebbe valida anche per il caso in cui la cessazione del rapporto fosse dovuta a comportamento scorretto del Vagala; e nel caso in esame l'interruzione del rapporto sarebbe stata determinata proprio da quest'ultimo "alla luce del fallimento di SIT Developer, dichiarato dal Tribunale di Trieste" il 7 gennaio 2013. Non potrebbe perciò "assumere alcun effetto giuridicamente vincolante la richiamata pattuizione ingiustificatamente squilibrata, che verosimilmente avrebbe potuto anche essere sottesa a indebiti condizionamenti che Vagaia potrebbe aver correttamente esercitato su Irneri" nel delicato momento di sottoposizione a procedura concorsuale della SIT Developer, al 90% dell'Irneri e "malamente amministrata da Vagaia", fallita "con grave nocumento economico dell'Irneri". Quanto all'articolo 1375 c.c., si invoca la sentenza penale n. 655/2019 del Tribunale di Trieste, con cui sarebbe stato condannato il Vagaia quale amministratore unico di tale società per i reati di bancarotta per distrazione e di bancarotta preferenziale, nonché al risarcimento alla parte civile, id est la società stessa: sentenza che renderebbe "ancor più evidente la scorrettezza della condotta di Vagaia nella concreta esecuzione dell'accordo", con conseguente sua nullità per contrarietà all'articolo 1375 c.c., norma imperativa. Si ribadisce che l'accordo del 7 settembre 2010 già nella sua formulazione avrebbe espressamente consentito un comportamento scorretto del Vagaia, cioè poter pretendere la "buona uscita" anche a prescindere dalle cause della cessazione del rapporto, "e quindi - come accaduto - anche per i gravissimi motivi dipendenti esclusivamente dalla sua attività di Amministratore" della società fallita, attività accertata illecita nella sentenza penale. Il che rileverebbe anche ai sensi degli articoli 1418 e 1325 c.c. per cui è nulla la pattuizione per carenza del requisito della causa del negozio, giacché "non si é;1Ì vede quale possa essere l'interesse meritevole di tutela del negozio giuridico che possa giustificare il disvalore nell'assetto che le parti hanno concretamente dato ai loro interessi". La carenza della causa dell'accordo che consente una buona uscita anche se il rapporto viene meno per un comportamento illecito del Vagaia sarebbe dunque evidente, non sussistendo l'interesse meritevole di tutela giustificante "l'erogazione di un premio per una attività illecita". L'accordo del 7 settembre 2010 sarebbe nullo pure per l'inesistenza o l'indeterminatezza dell'oggetto, indicato dalle parti laconicamente nella "regolarizzazione", in caso di cessazione del loro rapporto, della posizione pregressa del Vagaia mediante proprio la buona uscita. L'espressione "regolarizzazione" non avrebbe significato giuridico; né comunque potrebbe significare pagamento di competenze pregresse non ancora pagate, in quanto alla Vagaia "tutti i suoi compensi sono stati saldati annualmente", e non potrebbe comunque essere "regolarizzata" con una buona uscita la posizione pregressa che "è relativa a cosa passata" laddove la buona uscita "è concettualmente legata ad una situazione futura, ovvero la cessazione del rapporto": di qui l'inesistenza, o comunque la indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto, che risulta pertanto nullo. Il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, la nullità del negozio, anche in assenza di specifica domanda, in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: S.U. 12 dicembre 2014 n. 26243 ha appunto affermato che il giudice ha l'obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale e, nel giudizio d'appello e in quello di legittimità, in caso di mancata rilevazione d'ufficio della nullità in primo grado, "ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità", in conformità con la "giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, causa 0243/08)". 1.2 Non è discutibile che nel giudizio d'appello e in quello di cassazione il giudice, qualora sia mancato in primo grado il rilievo d'ufficio di una nullità contrattuale, ha il potere di rilevarla (S.U. 12 dicembre 2014 nn.26242 e 26243; da ultimo lo ribadisce Cass. sez. 1, ord. 22 giugno 2022 n. 20170) .tale insegnamento giurisprudenziale precisa, peraltro, che per il rilievo d'ufficio, anche in sede di legittimità, la nullità non può essere accertata sulla base di una c.d. nuda eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni fattuali mai in precedenza effettuate, così da inferire all'intimato il vulnus delle maturate preclusioni processuali (Cass. sez. 2, 9 agosto 2019 n. 21243; Cass. sez. 3, ord. 19 febbraio 2020 n. 4175). Invero il rilievo d'ufficio di una novità sostanziale e ammissibile solo se basato su fatti ritualmente introdotti, e non su fatti di cui il giudice possa unicamente ipotizzare in astratto la verificazione e la cui introduzione quindi presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai processualmente precluso (Cass. sez. L, 23 novembre 2021 n. 36353). 1.3 Il motivo in esame, in effetti, presuppone, per giungere alla dichiarazione di nullità sostanziale, una vera e propria ricostruzione degli accordi e dei conseguenti rapporti verificatisi dal 1990 in poi tra l'Irneri e il Vagaia, offrendo una lettura della condotta del Vagaia nel senso che non sarebbe stata rispettosa della buona fede, come dimostrerebbe con "particolare rilevanza" la scrittura del 7 settembre 2010, la cui esecuzione il motivo correla pure al comportamento sempre del Vagaia, che sarebbe stato "in disprezzo dell'obbligo di buona fede", al punto di avere subito (elemento nuovo introdotto in questo tessuto di nuova ottica ricostruttiva, tanto che la sentenza penale è allegata come doc. 11 al ricorso) una condanna penale per reati di bancarotta dal Tribunale di Trieste, nel 2019 e precisamente in epoca quasi contemporanea alla sentenza qui impugnata: condanna penale, si nota incidenter, la quale potrebbe anzi avere costituito lo stimolo di tutta questa "ristrutturazione" della difesa Irneri (v. ricorso, pagina 20: "... l'accordo 07/09/2010, già nella sua formulazione consentiva espressamente un comportamento scorretto da parte di Vagaia, ovvero la possibilità di pretendere il pagamento della c.d. 'buona uscita' anche «indipendentemente dalle cause che condurranno la cessazione del rapporto ...» ... e quindi - come accaduto - anche per i gravissimi motivi dipendenti esclusivamente dalla sua attività di amministratore della società fallita SIT Development, che veniva accertata illecita dal Tribunale di Trieste che lo condannava penalmente per bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale.)" Dunque, quel che esige il motivo dal giudice di legittimità, a ben guardare, non è soltanto la qualificazione di nullità dell'accordo o di parte di esso, bensì una previa ricostruzione fattuale, sulla base di quel che già si era addotto ma visto in ottica diversa e aggiungendo pure la sentenza penale. A prescindere, quindi, dal fatto che la nuova rappresentazione non è infatti compatibile con la difesa che l'Irneri aveva dispiegato nei gradi di merito - fondatasi allora sulla falsità di scritture private tale da far proporre querela di falso, nonché su rapporti di garanzia -, è stato introdotto allora un pieno novum, affidato sotto il profilo fattuale all'accertamento del giudice di legittimità quale presupposto della qualificazione di nullità di ciò che così si dovrebbe appunto accertare. Il motivo pertanto risulta inammissibile. 2.1 n secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale e conseguente vizio della motivazione su punti decisivi della controversia. Durante il giudizio l'attuale ricorrente avrebbe assunto che "il centro dei propri affari fosse nella città di Trieste, mentre lui risiedeva a Cortina d'Ampezzo": perciò, in forma precauzionale, per le urgenze improvvise, aveva lasciato fogli in bianco sottoscritti al Vagala, che risiedeva a Trieste, perché potesse riempirli secondo le istruzioni che gli sarebbero state impartite; tuttavia alcuni fogli sarebbero stati abusivamente da lui riempiti habsque pacta et sine pacta9 per provare obbligazioni che in realtà l'Irneri non aveva mai assunto nei suoi confronti, e tra essi vi sarebbe proprio la scrittura del 7 settembre 2010. L'Irneri aveva dunque disconosciuto tale scrittura e proposto querela di falso, che il Tribunale aveva ammesso, disponendo poi CTU e riservando all'esito la decisione sulle "richieste di prova orale delle parti". Depositata la relazione, essa veniva censurata all'udienza dell'Il ottobre 2016 dai difensori dell'Irneri, ma il giudice non disponeva la riconvocazione della consulente per i supplementi d'indagine richiesti, bensì, sciogliendo la riserva appunto assunta in tale udienza, con ordinanza del 3 novembre 2016 rinviava la causa alle precisate conclusioni, rilevando pure che le parti non avevano "reiterato le rispettive richieste istruttorie residue". Anche la sentenza di primo grado reputava poi carente la prova del riempimento abusivo dei fogli in bianco per la "mancata reiterazione" delle istanze istruttorie dopo la CTU, peraltro ritenendo "le prove capitolate comunque non utili, in quanto non dirimenti per la loro genericità e loro totale omessa menzione degli elementi spazio/temporali quanto alla stipula dell'atto notarile del 07/09/2010 di donazione di beni tra l'opponente e le figlie in presenza di Vagaia, prove che non consentivano di escludere il rilascio di una coeva (ulteriore) scrittura". Su ciò l'Irneri aveva proposto gravame, sostenendo che le prove testimoniali avrebbero potuto dimostrare che egli aveva consegnato al Vagaia "fogli sottoscritti in bianco, che avrebbero dovuto essere riempiti solo in conformità delle sue istruzioni" e che comunque il 7 settembre 2010, in occasione della stipula notarile di cui sopra, "non veniva, né poteva, essere stipulato altro diverso accordo", cioè il riconoscimento di una buona uscita; chiedeva altresì il rinnovo della CTU e, in subordine, aveva chiesto di convocare la consulente per chiarimenti in ordine a quella già effettuata. Anche questa censura d'appello è stata rigettata dalla corte territoriale (si riportano nel motivo i passi della sentenza a ciò attinenti), che però "sarebbe giunta a ben diverse conclusioni ove avesse ammesso le prove per testi", anziché limitarsi a basare il convincimento sulla relazione della CTU, copiandone anche stralci "per dare luogo ad una motivazione plausibile della propria decisione"; decisione che sarebbe comunque immotivata perché non considera "alcun passaggio critico ed argomentativo, sia sul contenuto della CTU in relazione ai rilievi critici formulati dal ricorrente, che soprattutto sulle A7 ulteriori circostanze dedotte in causa e invece avrebbero dovuto essere adeguatamente valutate ai fini del decidere". Lo stesso giudice d'appello avrebbe espressamente riconosciuto, in relazione alle modalità di espletamento della consulenza, che "nessuna metodica è immune da errori", e la CTU grafologica, "per la sua intrinseca opinabilità", non esonererebbe il giudice "dal dovere di informare il proprio convincimento anche su altri elementi di prova, comprese testimonianze e presunzioni", avendo la giurisprudenza di legittimità riconosciuto "la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica". Invece nella sentenza qui impugnata, come in quella di primo grado, non sussisterebbe "alcun ragionamento che conduca comprendere il perché della supina condivisione delle risultanze (erronee) della CTU e tantomeno alcun riferimento alle altre circostanze di causa che possano corroborare" la consulenza. Si richiama giurisprudenza di questa Suprema Corte sul fatto che, anche qualora vi sia CTU, il giudice ha potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio oggettivamente conferente. Si trascrivono gli otto capitoli di prova testimoniale che erano stati addotti, sostenendo che le circostanze ivi indicate "risultano puntuali ed adeguatamente circoscritte in un ambito temporale idoneo a formare convincimento del Giudice (ad acconsentire a controparte di eventualmente controdedurre) ed appaiono rilevanti", in quanto diretti a dimostrare da un lato che effettivamente il Vagaia disponeva di fogli sottoscritti in bianco dall'attuale ricorrente, e dall'altro l'incoerenza tra il contenuto della scrittura del 7 settembre 2010 con quanto avvenuto in realtà quel giorno. 2.2 Questo esteso motivo trova il suo nucleo nella censura di mancata ammissione della prova testimoniale, che sarebbe stata rilevante nel suo contenuto e, a priori, formulata in modo adeguato e puntuale. Il giudice d'appello (sentenza, pagina 22) ha disattesa l'ammissione perché la prova testimoniale deve essere articolata in capitoli specifici e determinati e l'oggetto della prova va "collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al lo duplice scopo sia di consentire al giudice la valutazione della concorrenza della prova e sia alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa": tali requisiti, ad avviso del giudice d'appello, mancano. 2.3 La corte territoriale così si innesta nella consolidata interpretazione dell'articolo 244 c.p.c., il quale statuisce proprio che la prova testimoniale va formulata mediante identificazione specifica, oltre che dei testi, dei fatti su cui vanno interrogati: e "l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori." (così, tra le più recenti, Cass. sez. 2, ord. 6 maggio 2019 n. 11765; v., pure, per il rito del lavoro, l'analogo insegnamento di Cass. sez. L, ord. 4 agosto 2021 n. 22254). Tra gli elementi essenziali che rendono determinati i fatti su cui i testimoni devono deporre sussistono i tempi e i luoghi, pena inammissibilità della prova richiesta (cfr. Cass. sez. 6 - L, ord. 2 febbraio 2015 n. 1808, per cui "la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa", sulla medesima linea di Cass. sez. 3, 21 settembre 2015 n. 18453, Cass. sez.6-3, ord. 12 ottobre 2011 n. 20997 e Cass. sez. 22 aprile 2009 n. 9547). 2.4 Perché manchino "dette indispensabili caratteristiche" la corte territoriale non ha motivato espressamente, ma la conformazione dei capitoli è tale che la evocazione nella motivazione di queste caratteristiche trova riscontro íctu ocur 07 nella loro mera lettura, cui implicitamente, è logico ritenere, il giudice d'appello ha rinviato. È in effetti quanto mai evidente che i primi tre capitoli, inseriti nelle precisate conclusioni e ora nel motivo in esame, che sono quelli pertinenti (la vicenda del rogito in sé è ovvio che non incide) perché riguardano appunto l'asserita consegna dei fogli in bianco sottoscritti e l'asserito accordo delle parti sulla loro utilizzazione, non sono inquadrati "nel tempo e nello spazio", alla loro intrinseca genericità aggiungendosi pertanto l'impossibilità di controparte di dedurre prova contraria. 2.5 Ciò assorbe ogni ulteriore doglianza presente nel motivo, poiché l'asserto che il giudice avrebbe dovuto tenere conto anche delle testimonianze per corroborare gli esiti della consulenza presuppone comunque che la prova testimoniale non sia inammissibile. Peraltro, non è sostenibile che in difetto di altri elementi probatori l'esito della consulenza sia tamquam non esset e il giudice quindi non possa fondare su ciò, in termini di fatto, la propria decisione, dovendosi peraltro rimarcare che il giudice, nel caso in esame, l'ha fondata anche su prove documentali. 2.6 Né, infine, le critiche mosse alla motivazione sono meritevoli di accoglimento, perché la sentenza, pur avendo effettivamente molto speso in ordine alla CTU, non può qualificarsi priva del minimo costituzionale di motivazione, non essendo d'altronde applicabile - e comunque non è stato individuato un fatto decisivo tra i discussi - l'art.360, primo comma, n.5 c.p.c., essendo conformi le due pronunce di merito (art.348 ter, ult. co ., c.p.c.). Il motivo risulta pertanto infondato. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 6000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15°/0 per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'a