Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 773/2007
ECLI:EU:T:2007:269
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑60/05
Union française de l’express (UFEX) e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato del corriere espresso internazionale — Decisione di rigetto della denuncia — Annullamento della decisione di rigetto della denuncia da parte del giudice comunitario — Riesame e nuovo rigetto della denuncia — Impresa pubblica»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire
(Art. 230, quarto comma, CE)
2.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Fissazione di priorità da parte della [OSCURATO:PERSONA]
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Denuncia di un aiuto di Stato e di un abuso di posizione
dominante
(Artt. 82 CE, 87 CE e 88 CE)
4.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Constatazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della cessata violazione
5.
Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Concessione di sovvenzioni incrociate provenienti da un’impresa in situazione
di monopolio legale a vantaggio della sua controllata attiva in un settore concorrenziale
(Art. 82 CE)
6.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Denuncia rientrante nella sfera di competenza ripartita
tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali — Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di statuire con decisione sull’esistenza di una violazione
— Insussistenza
(Art. 82 CE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2004; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/C 101/04)
7.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di
un procedimento
(Artt. 81 CE e 82 CE)
8.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di dar seguito a una denuncia che la invita ad agire
ai sensi dell’art. 86, n. 3, CE — Esclusione
[Artt. 3, lett. g), CE, 10 CE e 86 CE; regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003; regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] n. 2842/98
e n. 773/2004]
1.
L’interesse ad agire di un ricorrente che ha proposto un ricorso di annullamento contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che
respinge la denuncia da esso presentata per segnalare un comportamento idoneo a costituire un abuso di posizione dominante
può essergli negato solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare qualora possa essere dimostrato con certezza
che la [OSCURATO:PERSONA] non è in grado di adottare una decisione che constata una violazione imputabile all’impresa in posizione
dominante chiamata in causa. Ciò si verifica qualora si dimostri che le possibilità di difesa di cui dispone l’impresa oggetto
dell’indagine sono effettivamente limitate dalla durata eccessiva dell’intero procedimento amministrativo.
(v. punti 54-58)
2.
Per quanto riguarda l’esame delle denunce relative ad una violazione delle regole della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA], qualora
decida di accordare diversi livelli di priorità alle denunce di cui è investita, può non solo stabilire l’ordine in cui queste
saranno esaminate, ma anche respingere una denuncia per mancanza di un interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione
dell’esame della pratica. Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, può archiviare
per mancanza di interesse comunitario una denuncia di pratiche asseritamente contrarie al Trattato, tale archiviazione non
può però aver luogo sulla base della sola circostanza che dette pratiche sono cessate, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia verificato
che non persistano effetti anticoncorrenziali e che, all’occorrenza, la gravità delle asserite violazioni della concorrenza
o la persistenza dei loro effetti non sia tale da attribuire a tale denuncia un interesse comunitario. Pertanto, se persistono
effetti anticoncorrenziali, la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di verificare se la gravità delle asserite infrazioni o la persistenza
dei loro effetti attribuisca alla denuncia un interesse comunitario, il che implica, segnatamente, che essa tenga conto, in
ciascun caso di specie, della durata e dell’importanza delle violazioni contestate, nonché della loro incidenza sulla situazione
della concorrenza nella [OSCURATO:PERSONA]. Se non persistono effetti anticoncorrenziali, la [OSCURATO:PERSONA] rimane obbligata a prendere
in considerazione la durata e la gravità delle violazioni contestate.
Nell’ambito del suo esame dell’interesse comunitario a dar seguito alla denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a valutare in
un ordine determinato la gravità, la durata e la persistenza degli effetti della violazione contestata.
Un errore della [OSCURATO:PERSONA], consistente nel ritenere di non essere obbligata, nella sua valutazione dell’interesse comunitario,
a tener conto della gravità e della durata delle violazioni contestate, è irrilevante ai fini della legittimità della decisione
di rigetto di una denuncia, qualora tale errore non abbia potuto avere un’incidenza determinante sul dispositivo di detta
decisione. Ricorre tale ipotesi nel caso in cui, dopo aver esaminato – unicamente in un intento di buona amministrazione della
giustizia, ma effettivamente – la gravità e la durata delle infrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che non vi sia un interesse
comunitario sufficiente alla prosecuzione dell’esame della denuncia.
(v. punti 65, 69-70, 73-74, 78)
3.
Per quanto riguarda una denuncia che segnali un aiuto di Stato ed un comportamento idoneo a costituire un abuso di posizione
dominante, la [OSCURATO:PERSONA] dispone della possibilità di istruire separatamente i due aspetti della denuncia. Inoltre, il fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato un procedimento in materia di aiuti di Stato e che abbia svolto un’indagine più approfondita
a tal riguardo non la priva della possibilità di respingere, per mancanza di interesse comunitario, la parte della denuncia
relativa all’abuso di posizione dominante alla luce dei criteri ad essa applicabili. Infatti, se da un lato, nell’esercizio
della sua competenza esclusiva di accertamento dell’eventuale incompatibilità di un aiuto rispetto al mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA]
ha l’obbligo, al termine della fase preliminare di esame, di decidere che la misura statale di cui trattasi non costituisce
un «aiuto» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ovvero di decidere che la misura, pur rappresentando un aiuto, è compatibile con
il mercato comune, o di decidere l’avvio del procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, dall’altro essa dispone, nell’ambito
della sua competenza non esclusiva rispetto ad una denuncia di un abuso di posizione dominante, di un potere discrezionale
quanto alla determinazione delle priorità e non è obbligata a prendere posizione sull’eventuale esistenza di una violazione.
(v. punti 106-107)
4.
Nella misura in cui abbia accertato la mancanza di giustificazione economica alla continuazione di un comportamento che può
rappresentare un abuso di posizione dominante, la [OSCURATO:PERSONA] può, in linea di principio, ritenere che la violazione contestata
sia cessata qualora non vi siano sufficienti indicazioni contrarie. Ciò si verifica qualora non sussista alcuna ragione economica
a giustificazione del fatto che un’impresa in posizione dominante sottofatturi l’accesso alla sua rete alla propria controllata
attiva su un mercato aperto alla concorrenza, se essa deve accordare le medesime condizioni di accesso ai concorrenti.
(v. punto 109)
5.
Il solo fatto che ad un’impresa venga concesso un diritto esclusivo per garantire la prestazione da parte della stessa di
un servizio di interesse economico generale non osta a che tale impresa ricavi dei profitti dalle attività ad essa riservate,
né impedisce che la medesima impresa estenda le proprie attività a settori non riservati. L’acquisizione di una partecipazione
in un’impresa, e per analogia la concessione di sovvenzioni incrociate, può comportare problemi rispetto alle norme comunitarie
in materia di concorrenza nel caso in cui i fondi utilizzati dall’impresa detentrice di un monopolio derivino da prezzi eccessivi
o discriminatori, ovvero da altre pratiche abusive, sul mercato riservato.
Tuttavia, dalla giurisprudenza non risulta che la concessione di sovvenzioni incrociate costituisca, in quanto tale, un abuso
di posizione dominante, a prescindere dalle politiche seguite nel settore riservato e nel settore aperto alla concorrenza.
Una sottofatturazione, da parte di un’impresa detentrice di un monopolio legale, della prestazione dei suoi servizi alla sua
controllata attiva in un settore aperto alla concorrenza non costituisce necessariamente un ostacolo per i concorrenti, in
particolare se tali sovvenzioni sono utilizzate dalla controllata per realizzare utili assai rilevanti o per distribuire dividendi
elevati. Infatti, la circostanza che un’impresa realizzi utili assai rilevanti non incide sulla scelta del fornitore da parte
del cliente.
(v. punti 113-116)
6.
Per quanto riguarda l’esame di una denuncia rientrante nella sfera di competenza ripartita della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità
nazionali, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a procedere ad istruttoria o ad adottare una decisione definitiva circa l’esistenza
o meno della violazione contestata. Ne discende che una posizione soggettiva delle autorità o dei giudici nazionali secondo
cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in una posizione migliore per esaminare una denuncia non può obbligare quest’ultima a proseguirne
l’esame come se essa rientrasse nella sua competenza esclusiva. Spetta al ricorrente, se non è soddisfatto di come i suoi
diritti sono stati presi in considerazione dalle autorità della concorrenza o dalle giurisdizioni nazionali, espletare tutte
le procedure necessarie dinanzi a queste ultime o esaminare i mezzi di ricorso nazionali a sua disposizione.
Allo stesso modo, l’esistenza di una collaborazione tra la [OSCURATO:PERSONA] ed un’autorità nazionale non è atta a determinare una
competenza esclusiva della detta istituzione, né ad anticipare la sua decisione sull’esistenza di un interesse comunitario
di una pratica. Anche in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a dare priorità ad una pratica se un giudice nazionale
ha sospeso il procedimento nell’attesa di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, dato che sussiste una competenza concorrente
della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità nazionali della concorrenza, la dimensione comunitaria del mercato non può obbligare la
[OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi per un determinato livello di gravità dell’infrazione o per la sussistenza di un interesse comunitario
in una data pratica.
(v. punti 152-153, 155-156, 158)
7.
Nell’ambito della sua valutazione dell’interesse comunitario a proseguire l’esame di una pratica, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener
conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale.
Le spetta, in particolare, mettere a confronto la rilevanza della violazione contestata per il funzionamento del mercato comune,
la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie al fine di adempiere, nel
miglior modo possibile, al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE.
Pertanto, la difficoltà di accertare in valida forma l’esistenza di un’infrazione, al fine di adottare una decisione che constati
tale violazione, è un elemento che può essere preso in considerazione nell’ambito della valutazione dell’interesse comunitario.
(v. punti 178-179)
8.
Dalla formulazione letterale del paragrafo 3 dell’art. 86 CE e dalla ratio dell’insieme delle disposizioni di tale articolo
emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a promuovere un’azione ai sensi di queste disposizioni, in quanto i singoli non possono
esigere dalla detta istituzione che prenda posizione in un senso determinato. Una decisione mediante la quale la [OSCURATO:PERSONA]
rifiuti di dare seguito ad una denuncia che la inviti ad agire ai sensi dell’art. 86, n. 3, CE non costituisce dunque un atto
impugnabile con un ricorso d’annullamento.
Pertanto, né il fatto di presentare una denuncia siffatta su un fondamento giuridico non pertinente, né un eventuale errore
della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo – come il trattamento della denuncia nell’ambito del regolamento n. 17, sebbene quest’ultimo,
come anche i regolamenti n. 1/2003, n. 2842/98 e n. 773/2004, non siano applicabili all’art. 86 CE, anche se la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto di doverli applicare –, né la citazione, nella denuncia e nella decisione della [OSCURATO:PERSONA], di disposizioni come
l’art. 3, lett. g), CE e l’art. 10 CE, sono idonei a conferire al denunciante un diritto di agire in giudizio contro le decisioni
della [OSCURATO:PERSONA] rientranti nella sfera di applicazione dell’art. 86 CE.
Analogamente, il fatto che un denunciante abbia combinato una denuncia rivolta contro uno Stato membro con una denuncia contro
un’impresa non può conferirgli il diritto di impugnare la parte della decisione della [OSCURATO:PERSONA] concernente la denuncia
rivolta contro lo Stato membro. In tal senso, la natura giuridica di una decisione del genere non è modificata dalle ragioni
fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] per non dar seguito alla denuncia alla luce dell’art. 86 CE, né dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA]
non faccia distinzione tra i diversi aspetti della propria decisione nell’indicare al denunciante l’esistenza del suo diritto
di agire in giudizio.
(v. punti 189, 191-194)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
12 settembre 2007 (
*
)
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del corriere espresso internazionale – Decisione di rigetto della denuncia – Annullamento della decisione di rigetto della denuncia da parte del giudice comunitario – Riesame e nuovo rigetto della denuncia – Impresa pubblica»
Nella causa T‑60/05,
Union française de l’express (UFEX),
con sede in Roissy-en-[OSCURATO:PERSONA] (Francia),
DHL [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SAS,
in precedenza DHL International SA, con sede in Roissy-en-[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] express international ([OSCURATO:PERSONA]) SNC
, con sede in Gennevilliers (Francia),
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Asnières (Francia),
rappresentate dagli avv.ti E. Morgan de Rivery e J. Derenne,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dal sig. A. Bouquet e dalla sig.ra O. Beynet, successivamente dai sigg. Bouquet e V. [OSCURATO:PERSONA],
in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Issy-les-Moulineaux (Francia), rappresentata dall’avv. D. Berlin,
e da:
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. H. Lehman,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 2004, SG-Greffe (2004) D/205294,
con cui è stata respinta la denuncia presentata dalle ricorrenti contro la posta francese e il governo francese, relativa
al mercato francese del corriere rapido internazionale,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. N.J. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA], giudici
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 aprile 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
1.
Parti della controversia
1
Le ricorrenti sono destinatarie della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 2004, che ha respinto la loro denuncia concernente
il mercato francese del corriere rapido internazionale.
2
L’Union française de l’express (in prosieguo: la «UFEX»), fino al 1997 denominata Syndicat français de l’express international
(in prosieguo: lo «SFEI»), è un’organizzazione di categoria professionale di diritto francese, che raggruppa la quasi totalità
delle società che offrono servizi di corriere espresso, cui appartengono le altre tre ricorrenti.
3
La posta francese (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») ha affidato, a partire dalla fine del 1985 e dall’inizio del 1986, la gestione
del proprio servizio di corriere espresso, esercitato fino ad allora sotto la denominazione Postadex, alla Société française
de messagerie internationale (in prosieguo: la «SFMI»). Il capitale di questa società era ripartito tra la [OSCURATO:PERSONA] (66%),
società finanziaria controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA], e la TAT [OSCURATO:PERSONA] (34%), una controllata della compagnia aerea Transport
aérien transrégional.
4
Nel 1992 l’organizzazione dell’attività di corriere espresso creata dalla SFMI è stata modificata. [OSCURATO:PERSONA] e la Transport
aérien transrégional hanno creato una nuova società, la [OSCURATO:PERSONA] SA, di cui esse continuavano a detenere, rispettivamente,
il 66% e il 34% delle azioni. [OSCURATO:PERSONA] ha assunto l’attività nazionale della SFMI, che ha mantenuto la parte internazionale.
[OSCURATO:PERSONA] ha gestito, attraverso un mandato, l’attività di corriere espresso internazionale per conto del suo mandante.
Dal 1997 la [OSCURATO:PERSONA] (divenuta nel 2001 la Geopost) controlla il 100% della [OSCURATO:PERSONA].
5
La SFMI ha conferito le proprie attività di corriere espresso internazionale alla [OSCURATO:PERSONA],
controllata francese dell’operatore [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «GDEW»). La GDEW è un consorzio che
raggruppa la società australiana TNT, [OSCURATO:PERSONA] e la posta tedesca, canadese, olandese e svedese. Tale concentrazione è stata
autorizzata con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1991, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione
(IV/M.102 – TNT/[OSCURATO:PERSONA], DBP Postdienst, [OSCURATO:PERSONA], PTT [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (GU C 322, pag. 19; in prosieguo: la decisione
«[OSCURATO:PERSONA]») in base al regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13). Il 28 luglio 1994 la GDEW ha incorporato, per fusione, la SFMI, che
è quindi giuridicamente scomparsa a quella data. Nel 1996 [OSCURATO:PERSONA] è uscita dalla GDEW.
6
Nel prosieguo della presente sentenza, la denominazione SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] è utilizzata per designare la controllata di [OSCURATO:PERSONA]
attiva nel settore del corriere espresso internazionale.
2.
Denuncia del 21 dicembre 1990
7
Nella sua denuncia del 21 dicembre 1990, lo SFEI asseriva che lo Stato francese sovvenzionava illegalmente la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]
nel settore del servizio di corriere espresso internazionale. In occasione di una riunione informale tenutasi tra i rappresentanti
dello SFEI e la [OSCURATO:PERSONA] il 18 marzo 1991, è stata sollevata la questione di un’eventuale violazione dell’art. 82 CE, da
parte di [OSCURATO:PERSONA] quale impresa, dell’art. 86 CE, da parte dello Stato francese e dell’art. 3, lett. g), CE, nonché degli
artt. 10 CE e 82 CE, da parte dello Stato francese.
8
Con riferimento all’art. 82 CE, lo SFEI denunciava le modalità di assistenza logistica e commerciale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
fornito alla sua controllata. L’abuso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe consistito nel mettere la sua infrastruttura a disposizione
della propria controllata, a condizioni di favore anomale, al fine di estendere la posizione dominante da essa detenuta sul
mercato del servizio postale di base al connesso mercato del servizio di corriere rapido internazionale. Tale pratica abusiva
si sarebbe tradotta in sovvenzioni incrociate a favore della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
9
Con riferimento all’art. 86 CE, da una parte, e all’art. 3, lett. g), CE, nonché agli artt. 10 CE e 82 CE, dall’altra, lo
SFEI sosteneva che la condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] in materia di assistenza alla propria controllata fosse da ricondursi
ad una serie di istruzioni e direttive provenienti dallo Stato francese.
3.
Lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 1992
10
Con lettera del 10 marzo 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha reso noto allo SFEI che non intendeva proseguire l’indagine ai sensi dell’art. 82 CE.
Lo SFEI e tre dei suoi membri, vale a dire la DHL International [divenuta la DHL [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SAS; in prosieguo: la «DHL»],
la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione
adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta lettera. Con ordinanza 30 novembre 1992, causa T‑36/92, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2479),
il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.
11
Con sentenza 16 giugno 1994, causa C‑39/93 P, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681), la Corte ha annullato tale ordinanza
e ha rinviato la causa al Tribunale. Con lettera del 4 agosto 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato la decisione controversa e ha
comunicato alle denuncianti che l’esame della loro denuncia sarebbe proseguito.
4.
Decisione di rigetto della denuncia del 30 dicembre 1994
12
Con decisione 30 dicembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la denuncia concernente gli aspetti relativi all’art. 82 CE per
mancanza di interesse comunitario, in quanto non sussistevano elementi sufficienti a comprovare la persistenza di presunte
infrazioni. Lo SFEI, la DHL, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso di annullamento, che è stato rigettato dal
Tribunale con sentenza 15 gennaio 1997, causa T‑77/95, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1).
13
Su ricorso la Corte ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa al Tribunale (sentenza 4 marzo 1999, causa C‑119/97 P,
UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1341).
14
Dopo il rinvio della causa da parte della Corte, il Tribunale ha annullato la decisione di rigetto della denuncia (sentenza
del Tribunale 25 maggio 2000, causa T‑77/95, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2167). In seguito a tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA]
ha riaperto l’esame della denuncia.
5.
Procedimenti nazionali
15
Parallelamente alla loro azione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], nel 1990 e nel 1996 le ricorrenti hanno presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]
de la concurrence français (Consiglio francese della concorrenza) denunce avverso [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]
e la Transport aérien transrégional in cui contestavano un abuso di posizione dominante, in violazione delle disposizioni
del diritto francese della concorrenza, tra il 1986 e il 1996. [OSCURATO:PERSONA] de la concurrence français ha sospeso l’istruzione
delle cause in attesa dell’esito dell’istruttoria della denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2005 le ricorrenti hanno
ritirato le loro denunce.
16
Nel 1993 lo SFEI e alcuni dei suoi membri hanno presentato dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale
di Parigi) un’azione di risarcimento danni, in particolare contro [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] e la GDEW [OSCURATO:PERSONA],
per responsabilità extracontrattuale (concorrenza sleale) a causa di una violazione dell’art. 82 CE e dell’accettazione di
aiuti concessi in violazione dell’art. 88, n. 3, CE. Nel 1999 il Tribunal de commerce ha respinto il ricorso per quanto riguardava
gli elementi di aiuto di Stato della pratica. Quanto agli elementi connessi all’abuso di posizione dominante, nel 2000 esso
ha sospeso il procedimento in attesa della decisione della [OSCURATO:PERSONA].
6.
Decisione impugnata
17
Con decisione 19 novembre 2004, SG-Greffe (2004) D/205294, di rigetto della denuncia presentata dalle ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] e il governo francese, relativa al mercato francese del corriere rapido internazionale (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente respinto la denuncia per mancanza di interesse comunitario. Tale decisione riguarda
unicamente gli elementi della pratica rientranti negli artt. 82 CE, 86 CE, 3 CE e 10 CE.
18
In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, in primo luogo, che il comportamento contestato era cessato (punti 48-63 della
decisione impugnata) e, in secondo luogo, che il presunto comportamento anticoncorrenziale tenuto in passato da [OSCURATO:PERSONA] non
esplicava effetti persistenti (punti 64-121 della decisione impugnata). In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato se sussistesse
un interesse comunitario sufficiente a proseguire l’istruttoria della denuncia. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in una situazione
in cui il comportamento contestato è cessato nel 1991 e non ha effetti persistenti sul mercato, non è tenuta a valutare né
la gravità della pretesa infrazione né la sua durata, nell’ambito del proprio esame dell’interesse comunitario. Essa spiega
che, nell’interesse di una buona amministrazione, procede nondimeno ad esaminare gli argomenti delle denuncianti in proposito.
19
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso della mancanza di interesse comunitario e ha respinto la denuncia per tale motivo.
7.
Decisione concernente la parte della denuncia relativa agli aiuti di Stato
20
Per quanto riguarda l’aspetto relativo agli aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA], con decisione 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito
a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, L 164, pag. 37; in prosieguo: la «decisione
del 1997»), ha stabilito che le misure considerate nella denuncia non costituivano aiuti di Stato a favore della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
21
In seguito al ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti, il Tribunale, con sentenza 14 dicembre 2000, causa T‑613/97,
UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4055), ha annullato parzialmente tale decisione.
22
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese hanno impugnato tale sentenza. Con sentenza 3 luglio 2003, cause riunite
C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./UFEX e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6993), la Corte ha annullato la sentenza, rinviando
la causa al Tribunale.
23
Con sentenza 7 giugno 2006, causa T‑613/97, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1531), pronunciata in seguito al rinvio della
causa, il Tribunale ha annullato la decisione del 1997 laddove la [OSCURATO:PERSONA] constatava che né l’assistenza logistica e commerciale
fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata, SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], né il trasferimento della Postadex costituivano aiuti di Stato
a favore della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento del servizio Postadex alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] configurasse
un aiuto di Stato, poiché la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non aveva versato alcuna contropartita a [OSCURATO:PERSONA] (punto 167 della sentenza).
Inoltre il Tribunale ha considerato che la motivazione della decisione del 1997, che si limitava ad una spiegazione molto
generica del metodo di valutazione dei costi utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e del risultato finale ottenuto, non rispondesse
agli obblighi imposti dall’art. 253 CE nella parte riguardante la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale (punti
98 e 101 della sentenza).
24
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato tale sentenza (cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, in corso).
Procedimento e conclusioni delle parti
25
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2005, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
26
Con memorie depositate presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire
a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Tali istanze sono state accolte con ordinanza del presidente della Seconda
Sezione 21 luglio 2005.
27
Con ordinanza 21 marzo 2006 il presidente della Seconda Sezione si è pronunciato sulle richieste di trattamento riservato,
nei confronti delle intervenienti, per quanto riguarda talune informazioni contenute negli atti e negli allegati delle parti.
28
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie di intervento. Le ricorrenti hanno presentato osservazioni su tali memorie
entro il termine impartito.
29
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti
a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Queste ultime, eccetto [OSCURATO:PERSONA], hanno ottemperato a tale richiesta entro il
termine impartito.
30
Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 26
aprile 2007. Successivamente all’udienza, con lettera del 19 luglio 2007, la [OSCURATO:PERSONA], in stato di liquidazione, ha rinunciato
al ricorso. Si deve quindi cancellare la [OSCURATO:PERSONA] dall’elenco delle ricorrenti, sicché, nel prosieguo della presente sentenza,
il termine «ricorrenti» designerà esclusivamente la UFEX, la DHL e la [OSCURATO:PERSONA] express international ([OSCURATO:PERSONA]) SNC (in prosieguo:
la «FedEx»). Per contro, il termine «denuncianti» indicherà la UFEX, la DHL, la FedEx e la [OSCURATO:PERSONA].
31
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
32
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
33
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– accogliere le conclusioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], in particolare:
– dichiarare irricevibile il ricorso nella parte concernente l’art. 3, lett. g), CE, e gli artt. 10 CE, 82 CE e 86 CE considerati
congiuntamente e/o
– respingere integralmente il ricorso delle ricorrenti in quanto infondato;
– condannare le ricorrenti alle spese.
34
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso, da una parte, per l’assenza di denuncia formalizzata davanti alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra,
per la violazione dei diritti fondamentali di [OSCURATO:PERSONA] garantiti all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»);
– in subordine, respingere il ricorso;
– in ogni caso, condannare le ricorrenti alle spese che essa ha sostenuto.
Sulla ricevibilità
1.
Argomenti delle parti
35
[OSCURATO:PERSONA] solleva due eccezioni di irricevibilità, la prima relativa all’assenza di denuncia da parte della UFEX e la seconda
relativa alla violazione dei suoi diritti fondamentali.
36
Nell’ambito della prima eccezione di irricevibilità, [OSCURATO:PERSONA] afferma che dal testo della denuncia del 21 dicembre 1990 emerge
chiaramente che si tratta di una denuncia presentata in materia di aiuti di Stato e non di una denuncia relativa ad un abuso
di posizione dominante. Le ricorrenti non sarebbero pertanto legittimate a contestare il rigetto di una denuncia inesistente.
[OSCURATO:PERSONA] non si può ammettere che una riunione informale, che ha dato luogo a scambi di opinioni, possa costituire
una denuncia ai sensi dell’art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione
degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 13, pag. 204).
37
Con riguardo alla seconda eccezione di irricevibilità, [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell’art. 6 della CEDU, ogni persona
ha diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole e ogni accusato ha diritto a essere informato, nel
più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico.
38
[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovata sotto accusa ai sensi dell’art. 6 della CEDU dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indagato su
un abuso di posizione dominante che le veniva contestato. A suo avviso una sentenza che annulli la decisione della [OSCURATO:PERSONA],
implicando una riapertura del procedimento, costituirebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe
in grado di ricercare gli elementi necessari a sua difesa relativi agli anni ’80 e ’90.
39
[OSCURATO:PERSONA] non contesta la ricevibilità del ricorso, salvo per quanto riguarda il terzo motivo (v. infra, punti 188 e
seguenti).
40
Le ricorrenti sostengono che, in via generale, le eccezioni di irricevibilità dedotte da [OSCURATO:PERSONA] siano irricevibili, in quanto
l’interveniente non ha il diritto di sollevare motivi o eccezioni non sollevati dalla parte principale.
41
Per quanto concerne la prima eccezione di irricevibilità, le ricorrenti ritengono che l’esistenza di una denuncia in materia
di abuso di posizione dominante non possa essere seriamente contestata.
42
Quanto alla seconda eccezione di irricevibilità, le ricorrenti sostengono che, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] non invoca un’eccezione
di irricevibilità, ma un motivo di merito che non sarebbe legittimata a sollevare.
2.
Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
43
Occorre esaminare, in via preliminare, se le eccezioni di irricevibilità sollevate da [OSCURATO:PERSONA] siano ricevibili.
44
A norma dell’art. 40, ultimo comma, dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53
dello Statuto medesimo, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni
delle parti. Inoltre, ai sensi dell’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, l’interveniente accetta il procedimento
nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento. [OSCURATO:PERSONA] una giurisprudenza consolidata, l’interveniente non
può perciò utilmente sollevare un’eccezione d’irricevibilità che non è dedotta dalla parte a sostegno delle cui conclusioni
essa è stata ammessa ad intervenire. Il Tribunale non è tenuto ad esaminare i motivi invocati a tale riguardo (v., in tal
senso, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125, punto 22, e sentenza
del Tribunale 26 gennaio 2005, causa T‑193/02, Piau/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑209, punto 36).
45
Orbene, nelle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato eccezioni di irricevibilità. [OSCURATO:PERSONA] non è quindi legittimata
a sollevare tali eccezioni di irricevibilità.
46
Tuttavia, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, esaminare d’ufficio
le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico, comprese quelle sollevate dagli intervenienti (sentenza del Tribunale 24 ottobre
1997, causa T‑239/94, EISA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1839, punto 26, e Piau/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 37).
47
Nel presente caso le eccezioni di irricevibilità addotte da [OSCURATO:PERSONA] sollevano questioni di ordine pubblico, laddove riguardano
la ricevibilità del ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4087, punto 35). Nel caso di specie occorre esaminarle d’ufficio.
Sulla prima eccezione di irricevibilità, relativa all’assenza di denuncia da parte della UFEX
48
Quanto alla prima eccezione di irricevibilità, si deve rilevare che dal punto 1 della decisione impugnata emerge che, secondo
la [OSCURATO:PERSONA], le è stata presentata una denuncia concernente addebiti di infrazione, in particolare dell’art. 82 CE. In
tali circostanze è irrilevante stabilire se la denuncia depositata il 21 dicembre 1990 riguardasse sin dall’origine una presunta
violazione dell’art. 82 CE (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 1994, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 11 supra, punto 23).
49
L’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale lo SFEI e la UFEX avrebbero dovuto presentare una denuncia formale alla [OSCURATO:PERSONA]
non può essere accolto. Le denuncianti hanno chiaramente espresso il loro desiderio che la denuncia sia esaminata con riferimento
all’art. 82 CE. Ad esempio, dopo che il 28 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato allo SFEI una lettera con cui lo informava
della sua intenzione di non dare esito favorevole alla denuncia riguardante gli aspetti attinenti all’art. 82 CE, lo SFEI,
con lettera del 28 novembre 1994, ha fatto pervenire alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni in cui ha insistito sulla sua
posizione con riguardo all’abuso di posizione dominante (punti 2 e 3 della decisione di rigetto del 30 dicembre 1994, cit.
al punto 8 della sentenza 25 maggio 2000, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 14 supra). Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] è stata validamente
adita con una denuncia fondata sull’art. 82 CE.
Sulla seconda eccezione di irricevibilità, relativa alla violazione dei diritti fondamentali di [OSCURATO:PERSONA]
50
Preliminarmente si deve constatare che questo motivo, così come presentato da [OSCURATO:PERSONA], non costituisce, in realtà, un’eccezione
di irricevibilità, come fanno giustamente valere le ricorrenti. Infatti l’interesse di terzi a non vedere annullato un atto,
in quanto ciò causerebbe loro conseguenze negative o la perdita di un beneficio, perfino una lesione dei loro diritti, non
attiene alle condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento, quali formulate all’art. 230 CE nonché nello Statuto
della Corte e interpretate dalla giurisprudenza. Se un tale interesse può, all’occorrenza, essere preso in considerazione
nell’esame del merito della causa, ad esempio, in forza del principio della certezza del diritto, non può, in quanto tale,
essere dedotto a sostegno di un’eccezione di irricevibilità.
51
In ogni caso non può essere accolto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui una sentenza di annullamento della decisione impugnata
costituirebbe di per sé una violazione dei suoi diritti fondamentali. Infatti, come emerge dal successivo punto 57, la violazione
addotta non discenderebbe dalla sentenza stessa di annullamento, bensì dal futuro e ipotetico comportamento della [OSCURATO:PERSONA]
alla riapertura del procedimento di esame della denuncia. Una tale considerazione, del resto meramente speculativa, non può
impedire al Tribunale di esercitare la missione che gli spetta ai sensi dell’art. 220 CE, cioè assicurare il rispetto del
diritto e, più in particolare nel caso di specie, controllare la legittimità della decisione impugnata, alle condizioni di
cui all’art. 230 CE.
52
Tuttavia si deve rilevare che [OSCURATO:PERSONA] ha precisato all’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, che questa eccezione
di irricevibilità si riferiva, in parte, all’assenza di interesse ad agire delle ricorrenti. Sotto tale profilo la questione
della durata del procedimento costituisce effettivamente una questione di ricevibilità. Se tale durata ha potuto impedire
alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare in futuro una decisione di accertamento di un’infrazione, occorrerebbe interrogarsi sull’interesse
delle ricorrenti all’annullamento della decisione impugnata.
53
In base ad una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile
solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento
dell’atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche (v. sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1965, punto 21; sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2305, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata, e 20 giugno 2001, causa T‑188/99, Euroalliages/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1757, punto 26), o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio
alla parte che lo ha proposto (sentenze della Corte 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6189,
punto 33, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 21; sentenza
del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3253, punto 44).
54
Dato che le ricorrenti sono destinatarie di una decisione di rigetto della loro denuncia, il loro interesse ad agire può essere
negato solo in circostanze eccezionali. Si potrebbe negare l’interesse ad agire delle ricorrenti solamente nell’ipotesi in
cui si potesse escludere con certezza che la [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di adottare una decisione di accertamento di un’infrazione
imputabile alle intervenienti.
55
Occorre quindi esaminare se sia possibile escludere, a questo punto, che la [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di adottare una decisione
siffatta. Innanzi tutto, si deve sottolineare che l’osservanza di un termine ragionevole nella conduzione dei procedimenti
amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto comunitario, del quale
il giudice comunitario assicura il rispetto (sentenza della Corte 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8725, punto 35). In tale contesto si deve
verificare se l’eccessiva durata dell’intero procedimento amministrativo, ivi compresa la fase antecedente alla comunicazione
degli addebiti, sia idonea a pregiudicare le future possibilità di difesa delle imprese oggetto dell’indagine (v., in tal
senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto
51).
56
Per dimostrare una violazione dei diritti della difesa, eventualmente determinata dalla durata eccessiva della fase istruttoria,
spetta alla parte provare che le sue possibilità di confutare le censure della [OSCURATO:PERSONA] sono effettivamente limitate per
ragioni derivanti dal fatto che la prima fase del procedimento amministrativo ha richiesto un tempo irragionevolmente lungo
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 55 supra, punto 56).
57
Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che un’eventuale decisione di accertamento di un’infrazione lederebbe necessariamente
i suoi diritti della difesa. In proposito si deve sottolineare che spetta alla [OSCURATO:PERSONA], se intende adottare una decisione
che constati un’infrazione, provare i fatti che caratterizzano tale infrazione. Ad oggi è impossibile conoscere esattamente
quali siano gli addebiti che potrebbero essere presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] in un’eventuale comunicazione degli
addebiti e quali siano gli elementi di prova su cui si potrebbe fondare. Orbene, non è possibile dimostrare in via ipotetica
che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di difendersi da eventuali accuse. Se il procedimento dovesse proseguire, non sarebbe escluso
che [OSCURATO:PERSONA] possa fare valere, in una fase successiva, la sua incapacità a difendersi utilmente da un preciso addebito che
le dovesse essere mosso dalla [OSCURATO:PERSONA] o da un mezzo di prova specifico, a causa della durata eccessiva del procedimento.
In proposito va sottolineato che argomenti astratti e imprecisi, come l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa non poteva
«evidentemente ricercare gli elementi necessari per la propria difesa relativi agli anni ’80 e ’90», non sono idonei a dimostrare
l’effettiva esistenza di una violazione dei diritti della difesa, la quale va esaminata in rapporto alle specifiche circostanze
di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/Commission, punto 55 supra, punti 56-59).
58
Per quanto riguarda l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che trovarsi permanentemente sotto esame le causa notevoli pregiudizi,
ossia l’impiego dei propri servizi per un compito improduttivo, spese inutili e l’accesso dei suoi concorrenti a numerose
informazioni commerciali, è sufficiente constatare che esso non è atto a dimostrare una violazione dei suoi diritti della
difesa. Tali circostanze non possono quindi impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare, in futuro, una decisione di accertamento
di un’infrazione.
59
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.
Sul merito
1.
Sul primo motivo, relativo alla violazione delle regole di diritto concernenti la valutazione dell’interesse comunitario alla
prosecuzione dell’esame della denuncia
60
Tale motivo si articola in quattro parti, riguardanti, rispettivamente, un’erronea interpretazione della sentenza 25 maggio
2000, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 14 supra, un’erronea valutazione di alcuni elementi che fanno necessariamente parte della
definizione di interesse comunitario, un’erronea valutazione del ruolo della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello dei giudici nazionali
nell’esame della sussistenza di un interesse comunitario e una violazione dei principi di buona fede e leale cooperazione
tra le istituzioni comunitarie.
Sulla prima parte, relativa a un’interpretazione manifestamente erronea della sentenza del Tribunale 25 maggio 2000 che trae
le conseguenze dalla sentenza della Corte 4 marzo 1999 pronunciata in seguito a ricorso avverso la sentenza di primo grado
Argomenti delle parti
61
Le ricorrenti ritengono che la sentenza 25 maggio 2000, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 14 supra, imponga alla [OSCURATO:PERSONA] di
esaminare tre condizioni cumulative nell’ordine indicato – cioè la gravità delle infrazioni dedotte, la loro durata e l’eventuale
persistenza dei loro effetti – al fine di accertare la sussistenza di un interesse comunitario alla prosecuzione del procedimento
in una determinata causa.
62
[OSCURATO:PERSONA] le ricorrenti l’intero ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul punto 22 della decisione impugnata, nel quale la
[OSCURATO:PERSONA] precisa che «[la] sentenza della Corte mostra chiaramente che quando continuano a sussistere effetti anticoncorrenziali
– ma soltanto in tal caso (donde il termine “all’occorrenza”) – la [OSCURATO:PERSONA] deve considerare la gravità delle infrazioni
contestate». [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i propri obblighi nell’ambito dell’esame di una denuncia.
63
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti. Essa sostiene che, nella decisione impugnata, non intendeva affermare
di non essere obbligata a considerare la gravità e la durata dell’infrazione, come contestate dalle denuncianti, ma di non
avere l’obbligo di effettuare un’intera indagine per accertarle e determinarle con precisione. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe ben tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione addotta.
Giudizio del Tribunale
64
In primo luogo, si devono ricordare, in via generale, gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] quando viene adita con una denuncia.
65
Risulta in proposito, da una giurisprudenza ben consolidata (v. sentenza del Tribunale 14 febbraio 2001, causa T‑115/99, SEP/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑691, punti 31-33, e la giurisprudenza citata), che la [OSCURATO:PERSONA], quando decide di accordare gradi di priorità
differenti alle denunce di cui è investita, può non soltanto stabilire l’ordine in cui le denunce saranno esaminate, ma anche
respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell’esame della pratica. Il potere
discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] non è però senza limiti. Da un lato, essa è vincolata da un obbligo di motivazione
quando decide di non continuare l’esame di una denuncia. Dall’altro, non può basarsi unicamente sul fatto che siano cessate
pratiche assertivamente contrarie al Trattato per decidere di archiviare per assenza di interesse comunitario la denuncia
che segnala tali pratiche, senza aver verificato che non persistano effetti anticoncorrenziali e che, all’occorrenza, la gravità
delle asserite violazioni della concorrenza o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire a tale denuncia
un interesse comunitario.
66
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se un’infrazione è cessata da molto tempo e non vi sono effetti persistenti,
essa è legittimata a respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario, senza tener conto della durata e della
gravità dell’infrazione. Ciò emerge dal punto 22 della decisione impugnata (punto 62 supra), così come dal punto 23 della
medesima decisione, in cui la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue:
«[L]a [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il comportamento contestato sia cessato nel 1991 e non abbia effetti persistenti sul mercato.
In una tale situazione, la [OSCURATO:PERSONA] non è (…) tenuta a valutare né la gravità della supposta infrazione, né la sua durata,
nella propria analisi dell’interesse comunitario. Tuttavia, nell’interesse di una buona amministrazione, gli argomenti de[lle]
denuncianti in proposito sono esaminati nel prosieguo».
67
Con riferimento ai termini espliciti di tali dichiarazioni, si deve rigettare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non
intendeva affermare di non essere tenuta a considerare la gravità e la durata dell’infrazione, così come addotte dalle denunciati,
ma solamente di non avere l’obbligo di effettuare un’intera indagine per accertarle e determinarle con precisione. Nella decisione
impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto chiaramente di non essere obbligata a tenere conto della gravità e della durata dell’infrazione,
qualora constati che un’infrazione sia cessata e non vi siano effetti persistenti. È unicamente «nell’interesse di una buona
amministrazione» che essa ha esaminato gli argomenti delle denuncianti relativi alla gravità e alla durata dell’infrazione.
68
Occorre pertanto esaminare se tale interpretazione corrisponda agli obblighi della [OSCURATO:PERSONA], definiti, in particolare,
nella sentenza 4 marzo 1999, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 13 supra.
69
In tale sentenza la Corte ha precisato quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la
gravità delle asserite violazioni della concorrenza e la persistenza dei loro effetti. Tale obbligo implica segnatamente ch’essa
tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della
concorrenza nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 93 della citata sentenza). [OSCURATO:PERSONA] non può basarsi unicamente sul fatto che siano
cessate pratiche assertivamente contrarie al Trattato per decidere di archiviare per assenza di interesse comunitario la denuncia
che segnala tali pratiche, senza aver verificato che non persistano effetti anticoncorrenziali e che, «all’occorrenza», la
gravità delle asserite violazioni della concorrenza o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire a tale
denuncia un interesse comunitario (punto 95 della medesima sentenza). La Corte ha reputato che il Tribunale, ritenendo, senza
accertare che si fosse verificato che gli effetti anticoncorrenziali non persistessero e, all’occorrenza, non fossero tali
da attribuire alla denuncia un interesse comunitario, che l’istruzione di una denuncia relativa a passate infrazioni non corrispondesse
al ruolo attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] dal Trattato, ma servisse essenzialmente a facilitare ai denuncianti la dimostrazione
di un illecito per ottenere il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici nazionali, abbia accolto un’errata concezione del
ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza (punto 96 della medesima sentenza).
70
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] esposto al punto 22 della decisione impugnata si fonda sull’impiego del termine «all’occorrenza»
al punto 95 della sentenza della Corte. Tuttavia tale punto deve essere letto alla luce del punto 93, che implica che la [OSCURATO:PERSONA]
debba tener conto della durata, della gravità, nonché degli effetti persistenti dell’infrazione addotta. Il punto 95 di detta
sentenza deve essere interpretato come segue: se persistono effetti anticoncorrenziali («all’occorrenza»), la [OSCURATO:PERSONA]
ha l’obbligo di verificare se la gravità delle asserite infrazioni o la persistenza dei loro effetti attribuisca alla denuncia
un interesse comunitario. Dal punto 96 della sentenza discende che la sola persistenza degli effetti anticoncorrenziali può
essere sufficiente a conferire a una denuncia un interesse comunitario. Se, al contrario, non sussistono effetti persistenti,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha evidentemente l’obbligo di valutare se la loro persistenza attribuisca alla denuncia un interesse comunitario.
Nondimeno, ciò non consente di concludere a contrario che la [OSCURATO:PERSONA] non debba verificare se la gravità delle asserite
infrazioni conferisca alla denuncia un interesse comunitario. In tal caso la [OSCURATO:PERSONA] rimane obbligata a tener conto della
durata e della gravità delle infrazioni addotte (sentenza 4 marzo 1999, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 13 supra, punto 93).
71
Nella sentenza 25 maggio 2000, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 14 supra, il Tribunale conferma che la [OSCURATO:PERSONA] non può accontentarsi
di verificare se sussistano effetti persistenti, ma che essa deve altresì tener conto della gravità e della durata delle asserite
infrazioni. [OSCURATO:PERSONA], secondo il punto 44 di tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] «[è] tenuta a valutare, sulla base degli elementi di
fatto e di diritto raccolti, la gravità e la durata delle infrazioni dedotte nonché l’eventuale persistenza dei loro effetti».
72
Non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], esposto ai punti 24 e 25 della decisione impugnata, secondo cui un’interpretazione
diversa da quella fornita nella decisione impugnata comporterebbe la conseguenza di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] un’analisi del
merito di ogni denuncia, in quanto una valutazione della durata e della gravità di un abuso richiederebbe a fortiori un’istruttoria
e l’accertamento della sussistenza o meno di un’infrazione. È infatti possibile che la [OSCURATO:PERSONA], nella valutazione dell’interesse
comunitario ad istruire la denuncia, tenga conto della gravità e della durata dell’infrazione contestata, come segnalata nella
denuncia, senza accertare l’esistenza e le caratteristiche precise (relative alla gravità e alla durata) dell’infrazione.
73
Tuttavia si deve respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a valutare la gravità, la durata
e la persistenza degli effetti dell’infrazione asserita in un determinato ordine.
74
In proposito si deve sottolineare che, secondo la giurisprudenza, la valutazione dell’interesse comunitario rappresentato
da una denuncia varia in rapporto alle circostanze di ciascun caso di specie e che non occorre né limitare il numero dei criteri
di valutazione cui la [OSCURATO:PERSONA] può riferirsi né, viceversa, imporle il ricorso esclusivo a determinati criteri (sentenza
4 marzo 1999, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 13 supra, punto 79). Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata ad esaminare
certi criteri specifici in un determinato ordine. I motivi accolti dalla Corte e dal Tribunale nella causa UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA]
riguardano una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] si era basata unicamente sul fatto che le asserite pratiche erano cessate
per decidere di archiviare per mancanza di interesse comunitario una denuncia che segnalasse tali pratiche. [OSCURATO:PERSONA] tale giurisprudenza,
se la [OSCURATO:PERSONA] desidera fondare il proprio ragionamento sul fatto che il comportamento è cessato, essa ha l’obbligo, nella
valutazione dell’interesse comunitario ad istruire la denuncia, di verificare se persistano effetti anticoncorrenziali e di
tener conto della gravità e della durata della violazione. Tuttavia ciò non modifica la giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
può decidere di archiviare una decisione per mancanza di interesse comunitario sulla base di un motivo diverso dalla cessazione
del comportamento illecito. Dall’ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C‑39/00 P, SGA/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11201,
punto 64), risulta che la giurisprudenza definita nella sentenza 4 marzo 1999 UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 13 supra, è applicabile
soltanto nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] si basi sulla cessazione delle pratiche assertivamente contrarie al Trattato.
75
[OSCURATO:PERSONA] è permesso esaminare, in primo luogo, se il comportamento contestato prosegua, in secondo luogo, se persistano
effetti anticoncorrenziali e, in terzo luogo, se esista un interesse comunitario alla prosecuzione dell’esame della denuncia.
Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata, nell’ambito dell’esame dell’interesse comunitario, a tener conto della gravità e della
durata dell’infrazione addotta. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tale approccio non può essere qualificato
come illogico. Nulla impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di seguire le fasi del ragionamento indicate nella decisione, se tiene conto,
nell’ambito dell’ultima fase, della gravità e della durata delle infrazioni addotte.
76
Da quanto precede risulta che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato in maniera errata i propri obblighi,
affermando di non essere tenuta a considerare la gravità e la durata delle infrazioni contestate.
77
Questo non significa necessariamente che la decisione impugnata debba essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza un errore
che vizi una decisione della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sufficiente a giustificare l’annullamento di tale decisione, se, nelle
circostanze peculiari del caso in esame, tale errore non avesse potuto avere alcuna influenza determinante quanto all’esito
(v. sentenza del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2427, punto
49, e la giurisprudenza ivi citata).
78
Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti relativo all’errore della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’aver ritenuto di non
essere obbligata a tener conto della gravità e della durata delle infrazioni contestate, sarebbe irrilevante se tale errore
non avesse potuto avere un’influenza determinante quanto all’esito. Nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli argomenti
delle denuncianti connessi alla gravità e alla durata delle infrazioni «nell’interesse di una buona amministrazione». Se ne
risulta che essa ha ritenuto che, pur tenendo conto delle caratteristiche delle infrazioni, non vi fosse un interesse comunitario
sufficiente alla prosecuzione dell’esame della denuncia, e se la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori nell’ambito di tale argomentazione,
l’errore della [OSCURATO:PERSONA] non può avere avuto influenza sul dispositivo della decisione.
79
Si deve quindi esaminare, nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo, se la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
della gravità e della durata delle infrazioni contestate sia inficiata da errore.
Sulla seconda parte, relativa ad una valutazione manifestamente erronea di alcuni elementi che fanno necessariamente parte
della definizione di interesse comunitario
80
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia valutato in maniera corretta la gravità delle infrazioni contestate,
la loro durata e la persistenza dei loro effetti anticoncorrenziali.
Riassunto della decisione impugnata
81
Per quanto rileva ai fini della soluzione della presente controversia, la decisione impugnata contiene le seguenti osservazioni.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le infrazioni contestate siano cessate nel 1991, facendo riferimento, in proposito, alla decisione
[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 5 supra). [OSCURATO:PERSONA] osserva che, dopo il 1991, non sussistevano più incentivi alla concessione di sovvenzioni
incrociate. In proposito essa rileva che, in forza dei contratti GDEW, quando la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] si è fusa con le attività
di corriere espresso della TNT e gli operatori postali tedesco, olandese, svedese e canadese, [OSCURATO:PERSONA] deteneva solo una partecipazione
del 12,5% nella GDEW, costituita, in Francia, dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in ragione della condivisione
degli utili della GDEW e della loro ripartizione tra tutti gli azionisti, nessuno degli operatori postali sarebbe stato indotto
a far beneficiare unilateralmente la GDEW di sovvenzioni incrociate (punto 51 della decisione impugnata).
82
Essa sottolinea altresì che, a partire dal marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rispettare l’impegno, annesso alla decisione
[OSCURATO:PERSONA], di fornire servizi infrastrutturali in subappalto a terzi a condizioni analoghe a quelle a cui forniva servizi equivalenti
alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 58 della decisione impugnata).
83
[OSCURATO:PERSONA] rileva che nel 2002 ha verificato presso le denuncianti se avessero chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di fornire loro servizi
subappaltati del genere di quelli forniti alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], e che dalle risposte emergeva che nessun operatore si era
dimostrato desideroso di farlo (punto 61 della decisione impugnata). Essa sottolinea che la FedEx ha concluso con la società
controllante della [OSCURATO:PERSONA] contratti relativi a determinati servizi infrastrutturali, entrati in vigore nel 2002 (punto
63 della decisione impugnata).
84
Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il supposto comportamento anticoncorrenziale passato non esercita effetti persistenti.
85
In proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la seguente tabella relativa all’evoluzione delle quote in valore del mercato francese
del corriere espresso internazionale:
In%
1986
1990
1996
2001
SFMI/[OSCURATO:PERSONA]
4
da 24 a 32
22
25
DHL
42
da 22 a 28
28
35
FedEx
da 7 a 16
da 10 a 17
11
10
UPS
2
da 3 a 6
9
7
TNT/GDEW
da 4 a 7
da 4 a 13
10
11
[OSCURATO:PERSONA]
6
da 4 a 5
11
86
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] era del 25% nel 2001, ossia tre punti percentuali
in meno del 1990, rispetto alla media della forbice che va dal 24% al 32%. L’esiguità di questo scarto mostrerebbe come la
quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] sia poco dipendente dal supposto abuso. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la
quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] dipende da altri fattori determinanti (punto 73 della decisione impugnata).
87
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che dal 1991 vi sono state poche uscite dal mercato e che solo due fornitori molto piccoli si sono
ritirati dal mercato francese del corriere internazionale: la [OSCURATO:PERSONA] e la Extracom (punto 79 della decisione impugnata). Per
quanto riguarda la società [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le ragioni da questa fornite per spiegare tale ritiro, in risposta
ad una sua richiesta di informazioni, non erano connesse né alla mancanza di accesso alla rete di [OSCURATO:PERSONA], né a un abuso
di posizione dominante di quest’ultima (punto 80 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di non disporre di
elementi che dimostrino un nesso di causalità tra il comportamento contestato e l’uscita di qualsiasi operatore dal mercato
in questione (punto 85 della decisione impugnata).
88
[OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che i clienti francesi sono estremamente sensibili al prezzo quando scelgono il loro fornitore
di servizi di corriere espresso, che i clienti desiderosi di cambiare fornitore non incontrano ostacoli, e che peraltro lo
fanno frequentemente (punti 86-100 della decisione impugnata).
89
Quanto all’argomento delle denuncianti secondo cui la disponibilità di una rete nazionale è essenziale per operare nel segmento
ad hoc (quello della clientela occasionale), la [OSCURATO:PERSONA] risponde che, se la disponibilità della rete di [OSCURATO:PERSONA] fosse
stata essenziale, la concorrenza si sarebbe dovuta necessariamente sviluppare in base ad accordi commerciali a partire dal
marzo 1995 (punto 104 della decisione impugnata). L’importante e crescente quota di mercato della DHL nel segmento ad hoc
costituirebbe la prova del fatto che l’accesso esclusivo della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] alla capillare rete postale locale di [OSCURATO:PERSONA]
fino al 1995 non ha falsato la concorrenza in maniera significativa e durevole in tale segmento (punto 105 della decisione
impugnata). [OSCURATO:PERSONA] evoca altresì la crescente importanza delle televendite e delle vendite via Internet (punti 113
e 114 della decisione impugnata).
90
[OSCURATO:PERSONA] osserva poi che non sussistono effetti persistenti in materia di prezzi. Essa sottolinea che le denuncianti
hanno affermato che la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] aveva allineato i propri prezzi a quelli dei suoi concorrenti verso il 1991 e che in
seguito tali prezzi erano divenuti nuovamente abusivi, in ogni caso, intorno al 2000 e nel 2002 (punto 116 della decisione
impugnata). Riguardo all’argomento delle denuncianti secondo cui tali prezzi costituivano effetti persistenti delle sovvenzioni
incrociate, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non è dimostrato che i prezzi praticati dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2000 abbiano
un qualche legame con le sovvenzioni incrociate di cui la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo quanto asserito dalle ricorrenti,
beneficiato (punto 118 della decisione impugnata). Ad ogni modo sembrerebbe inverosimile che un’impresa attui, per più di
un decennio, una politica di prezzi abusivamente bassi (punto 119 della decisione impugnata).
91
Nella parte della decisione impugnata relativa all’esame della questione se l’interesse comunitario sia sufficiente per proseguire
l’esame della denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il fatto che il supposto abuso sia durato cinque anni non attribuisce un
interesse comunitario al caso, essendo tale abuso cessato tredici anni prima e non presentando effetti persistenti (punto
124 della decisione impugnata)
92
Per quanto riguarda la gravità del presunto abuso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, ai punti 125-126 della decisione impugnata, l’argomento
delle denuncianti secondo cui dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo
2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»)
emerge che il presunto abuso sarebbe «molto grave», in quanto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in situazione di monopolio. Al riguardo essa
afferma che gli orientamenti sono stati elaborati al fine di fornire una migliore trasparenza per quanto concerne la politica
della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione delle ammende, ma che non riguardano la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di respingere
una denuncia per mancanza di interesse comunitario.
93
[OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che il mercato in questione non è divenuto sostanzialmente più concentrato di quanto non lo
fosse nel 1986, se si confronta il grado di concentrazione, calcolato secondo l’indice Herfindahl-Hirschmann, del 1986 con
quello del 2000 e 2001 (punti 131 e 132 della decisione impugnata).
Argomenti delle parti
– Gravità delle infrazioni asserite
94
Le ricorrenti ritengono che il mercato interessato dalle infrazioni contestate abbia un’evidente dimensione comunitaria e
sottolineano che la denuncia proveniva dalla quasi totalità degli operatori interessati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto
diverse volte l’infrazione asserita, ossia l’attribuzione di sovvenzioni incrociate finanziate con le risorse del monopolio
postale, come avente un carattere certamente grave. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere, nella decisione
impugnata, la natura particolarmente grave dell’infrazione contestata.
95
[OSCURATO:PERSONA] precisa di aver risposto, nella decisione impugnata, agli argomenti delle ricorrenti su questo punto. Essa
sostiene che, anche ammettendo che l’infrazione addotta sia particolarmente grave, tale constatazione non avrebbe modificato
la sua valutazione in merito all’assenza di interesse comunitario a perseguire l’infrazione contestata con riferimento, segnatamente,
alla sua cessazione e all’assenza di effetti persistenti di tale infrazione.
– Durata delle infrazioni asserite
96
Le ricorrenti sostengono che gli elementi del fascicolo potevano solo condurre la [OSCURATO:PERSONA] a qualificare le asserite infrazioni
come infrazioni di lunga durata.
97
Esse affermano che l’infrazione non è cessata e che la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] ha continuato a beneficiare da parte di [OSCURATO:PERSONA] di
prezzi che non riflettevano i costi totali. Ciò le avrebbe permesso di scegliere, secondo le circostanze, l’arma più efficace
contro i suoi concorrenti, consistente nel praticare prezzi predatori o nell’allineare i propri prezzi con quelli dei concorrenti
e realizzare utili molto importanti. La concessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di sovvenzioni illecite dal monopolio legale verso
l’attività in concorrenza costituirebbe, di per sé, un abuso di posizione dominante. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tratto
alcuna conseguenza da taluni elementi molto precisi forniti dalle ricorrenti, in particolare dagli esempi di prezzi predatori
o anormalmente bassi praticati dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] nel 1994 e nel 1999.
98
[OSCURATO:PERSONA] contesta i suddetti argomenti. Essa ritiene che non sia dimostrato che la sottofatturazione di prestazioni
da parte di un’impresa in posizione dominante alla propria controllata attiva in un altro mercato dove non è in posizione
dominante costituisca, in quanto tale, un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE. Gli effetti di un comportamento
abusivo dovrebbero, in via di principio, essere percepibili sul mercato, e non sarebbe questo il caso per quanto riguarda
l’ottenimento di elevati margini operativi e la frequente distribuzione di dividendi elevati.
– Persistenza degli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni asserite
99
Le ricorrenti ritengono che proprio grazie alle infrazioni asserite la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] ha potuto acquistare una posizione
di leader sul mercato considerato in meno di quattro anni. Esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore limitandosi,
nella decisione impugnata, a verificare la persistenza di effetti accessori alle infrazioni contestate (l’evoluzione delle
quote di mercato, le uscite dal mercato, la sensibilità della domanda al prezzo, l’assenza di ostacoli al cambiamento di fornitore,
la necessità di disporre di una fitta rete locale e l’assenza di effetti persistenti in materia di prezzi), senza preoccuparsi
dell’effetto principale, di natura strutturale, di tali infrazioni, consistente nell’aver posto la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] in una
posizione di leader sul mercato e di avercela mantenuta.
100
Nella replica le ricorrenti fanno riferimento ad una relazione redatta nell’agosto 2003 dal professor Encaoua (in prosieguo:
la «relazione Encaoua»), che dimostrerebbe, in particolare, che la struttura del mercato era divenuta più concentrata, si
erano verificate uscite significative dal mercato e sussistevano costi connessi al cambiamento di operatore.
101
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti addotti dalle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
102
Occorre esaminare, in primo luogo, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore nel valutare la durata delle infrazioni contestate
e nel concludere che non sussistevano effetti persistenti.
– Durata delle infrazioni asserite
103
Il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le asserite sovvenzioni incrociate erano cessate nel 1991 è fondato in particolare
sull’assenza di incentivi alla concessione di sovvenzioni incrociate a partire da quella data. Tale esame si fonda sul fatto
che [OSCURATO:PERSONA] deteneva solo una partecipazione del 12,5% nella GDEW (costituita, in Francia, dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]) e che,
in ragione della condivisione degli utili della GDEW e della loro ripartizione tra tutti gli azionisti, nessuno degli operatori
postali sarebbe stato indotto a far beneficiare unilateralmente la GDEW di sovvenzione incrociate. Si deve necessariamente
constatare che le ricorrenti non contestano né la percentuale di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], né la condivisione degli utili,
e che non sostengono quindi che in tale esame la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su fatti materialmente inesatti.
104
Effettivamente non sussisteva più una giustificazione economica affinché [OSCURATO:PERSONA] facesse beneficiare la GDEW di sovvenzioni
incrociate, dato che gli altri azionisti della GDEW avrebbero beneficiato degli utili che ne risultavano nella misura dell’87,5%.
Nell’ambito dell’esame dell’interesse comunitario a proseguire l’istruttoria di una denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha potuto
concludere, senza commettere un manifesto errore di valutazione, che le asserite sovvenzioni incrociate erano cessate nel
1991 (o, più precisamente, poco più tardi, quando l’operazione di concentrazione autorizzata dalla decisione [OSCURATO:PERSONA] è stata
realizzata). A questo riguardo deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai verificato
se gli impegni assunti in occasione della decisione [OSCURATO:PERSONA] fossero stati rispettati. L’assenza di giustificazione economica
sussiste a prescindere dall’accertamento del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato gli obblighi assunti in occasione della decisione
[OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto si deve altresì rigettare come inoperante l’argomento delle ricorrenti secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non disponeva
di una contabilità analitica almeno fino al 2001. Infatti, l’assenza di incentivi alla concessione di sovvenzioni incrociate
sussiste indipendentemente dall’esistenza o meno di una contabilità analitica.
105
Non può quindi accogliersi l’argomento delle ricorrenti relativo al fatto che il Tribunale, nella sentenza 7 giugno 2006,
UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 23 supra, ha annullato parzialmente la decisione del 1997 quanto all’aspetto della denuncia concernente
gli aiuti di Stato per insufficienza di motivazione. Infatti tale decisione si fonda su un altro ragionamento, in particolare
su un calcolo del costo dell’assistenza logistica e su un raffronto con il compenso versato dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per gli
anni dal 1986 al 1995. [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata ad effettuare un calcolo siffatto nell’ambito dell’esame dell’interesse
comunitario ad istruire la denuncia per un presunto abuso di posizione dominante.
106
In tale contesto si deve sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una competenza esclusiva per quanto riguarda l’accertamento
dell’eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune. Per quanto concerne gli aiuti di Stato, al termine della
fase preliminare di esame la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di decidere che la misura statale non costituisce un «aiuto» ai sensi
dell’art. 87, n. 1, CE, oppure di decidere che questa misura, pur costituendo un aiuto, è compatibile con il mercato comune,
oppure di decidere di instaurare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa
T‑95/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3407, punti 54 e 55).
107
Al contrario, per quanto riguarda una denuncia che segnali un abuso di posizione dominante, non rientrante nella competenza
esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima dispone di un potere discrezionale nella determinazione delle priorità e non è obbligata
a prendere posizione sull’esistenza o meno di un’infrazione. [OSCURATO:PERSONA], se ha stabilito che, a partire da un dato momento,
non sussisteva più una giustificazione economica a mantenere un certo comportamento, può, in linea di principio, ritenere
che l’infrazione asserita sia cessata, se non vi sono sufficienti indicazioni contrarie. Nell’ambito dell’esame dell’interesse
comunitario, che è inteso a consentirle di stabilire delle priorità, essa non è obbligata a consacrare risorse allo svolgimento
di un calcolo analogo a quello effettuato per l’aspetto relativo agli aiuti di Stato. Il fatto che la denuncia riguardi al
tempo stesso aiuti di Stato e un abuso di posizione dominante non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di istruire separatamente i due
aspetti della denuncia. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia aperto un procedimento in materia di aiuti di Stato e che abbia
condotto un’indagine più approfondita al riguardo non esclude che essa possa respingere il motivo relativo all’abuso di posizione
dominante per mancanza di interesse comunitario secondo i criteri applicabili a questa parte della denuncia.
108
Le ricorrenti sostengono di aver richiamato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] su un tasso di rendimento interno della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]
molto elevato e su una distribuzione di dividendi insolitamente considerevoli, facendo riferimento ad una relazione redatta
da una società di consulenza nel maggio 1996, che hanno prodotto in dibattimento. Al riguardo è sufficiente osservare che
le tabelle relative al tasso di rendimento interno e ai dividendi distribuiti agli azionisti riguardano i periodi che vanno,
rispettivamente, dal 1986 al 1992 e dal 1986 al 1991. I dati relativi al periodo antecedente o immediatamente successivo all’adozione
della decisione [OSCURATO:PERSONA] non sono atti a rimettere in discussione la constatazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non era più incentivata
ad accordare sovvenzioni incrociate in seguito alla realizzazione della concentrazione autorizzata da tale decisione.
109
In ogni caso occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata giustamente sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, a partire
dal marzo 1995, a rispettare il proprio impegno di fornire a terzi servizi infrastrutturali in subappalto a condizioni analoghe
a quelle a cui forniva servizi equivalenti alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. Essa ne ha potuto trarre la conclusione che le sovvenzioni
incrociate erano cessate al più tardi a quella data. Infatti non sussiste alcuna ragione economica a giustificazione del fatto
che un’impresa in posizione dominante sottofatturi l’accesso alla sua rete alla propria controllata attiva su un mercato aperto
alla concorrenza, se essa deve accordare le medesime condizioni di accesso ai concorrenti.
110
In proposito le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver verificato se [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato i suoi impegni.
Orbene, dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato presso le denuncianti se avessero chiesto a [OSCURATO:PERSONA]
di fornire loro servizi in subappalto del genere di quelli forniti alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], e che dalle risposte ricevute risultava
che nessun operatore si era mostrato desideroso di farlo. In tali circostanze le misure istruttorie prese dalla [OSCURATO:PERSONA]
devono essere ritenute sufficienti. [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a concedere un accesso alla propria rete a condizioni non discriminatorie
e se nessuna impresa glielo ha chiesto, non si pone il problema di accertare se [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato tale obbligo, in
quanto non ha avuto la possibilità di violarlo.
111
Inoltre, come constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, la FedEx ha concluso con la società controllante della
[OSCURATO:PERSONA] diversi contratti entrati in vigore nel 2002. Le ricorrenti non sostengono che le condizioni accordate alla FedEx
siano discriminatorie rispetto a quelle concesse alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
112
Per quanto riguarda la politica dei prezzi adottata dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non
aver tratto alcuna conseguenza dagli esempi di prezzi predatori o anormalmente bassi praticati dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per gli
anni 1994 e 1999. In proposito si deve sottolineare che le ricorrenti non hanno sostenuto, nell’ambito della presente controversia,
che la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto una posizione dominante sul mercato del corriere espresso internazionale. I prezzi praticati
dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] su questo mercato non possono quindi costituire un abuso di posizione dominante, se non sussiste alcun
legame con sovvenzioni incrociate provenienti dal settore in cui [OSCURATO:PERSONA] detiene un monopolio. Le ricorrenti del resto non
sollevano alcun motivo in merito al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso, nella decisione impugnata, di verificare se i prezzi
praticati dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] costituissero una violazione dell’art. 82 CE, a prescindere dall’accertamento dell’esistenza
di sovvenzioni incrociate. Inoltre l’esempio citato dalle ricorrenti nell’ambito della presente controversia per il 1994 riguarda
il prezzo di un collo spedito dal Belgio verso la Danimarca, la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, il Portogallo o la Svizzera
e, di conseguenza, non concerne il mercato francese del corriere espresso internazionale.
113
Inoltre si deve sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] rileva, al punto 116 della decisione impugnata, che, secondo l’affermazione
delle denuncianti, la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] ha allineato i propri prezzi a quelli dei suoi concorrenti intorno al 1991. A tal proposito
va respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’attribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di sovvenzioni incrociate illecite
dal monopolio legale verso l’attività in concorrenza costituisce di per sé un abuso di posizione dominante.
114
Occorre rilevare che il solo fatto che ad un’impresa venga concesso un diritto esclusivo per garantire la prestazione da parte
della stessa di un servizio di interesse economico generale non osta a che tale impresa ricavi dei profitti dalle attività
ad essa riservate, né impedisce che la medesima impresa estenda le proprie attività a settori non riservati (sentenza del
Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑175/99, UPS Europe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1915, punto 51).
115
L’acquisizione di una partecipazione in un’impresa (e per analogia la concessione di sovvenzioni incrociate) può comportare
problemi rispetto alle norme comunitarie in materia di concorrenza nel caso in cui i fondi utilizzati dall’impresa detentrice
del monopolio siano il risultato di prezzi eccessivi o discriminatori, ovvero di altre pratiche abusive, sul suo mercato riservato
(sentenza UPS Europe/[OSCURATO:PERSONA], punto 114 supra, punto 55). Nel caso di specie le ricorrenti non sostengono che nel settore
riservato siano esistite tali pratiche.
116
Dalla giurisprudenza non discende che la concessione di sovvenzioni incrociate costituisca, in quanto tale, un abuso di posizione
dominante, a prescindere dalle politiche seguite nel settore riservato e nel settore aperto alla concorrenza. [OSCURATO:PERSONA]
sottofatturava la prestazione dei propri servizi alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], questo comportamento non costituirebbe necessariamente
un ostacolo per i concorrenti, in particolare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato tali sovvenzioni
per realizzare utili assai rilevanti o per distribuire dividendi elevati. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti,
il fatto di allineare i propri prezzi a quelli dei concorrenti e di produrre utili molto rilevanti non costituisce un’«arma»
utilizzabile contro i concorrenti, in quanto il fatto che un’impresa realizzi tali utili non ha influenza sulla scelta del
fornitore da parte del cliente. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi potuto concludere che l’infrazione contestata era cessata quando
la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] aveva allineato, secondo le stesse dichiarazioni delle denuncianti, i propri prezzi a quelli praticati
dai suoi concorrenti. Le ricorrenti non sostengono che i prezzi dei concorrenti fossero eccezionalmente bassi.
117
Per quanto riguarda l’esempio di prezzi fornito per il 1994, si deve ricordare che questo non concerne il mercato in questione.
Quanto agli esempi di prezzi forniti per il 1999, occorre sottolineare che essi si riferiscono a un periodo di molti anni
successivo rispetto all’adozione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e all’entrata in vigore dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di consentire l’accesso
alla sua rete a condizioni non discriminatorie. Non è dimostrato che vi sia un legame tra questi esempi di prezzi e le sovvenzioni
incrociate eventualmente ricevute anni prima. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato, al punto 119 della decisione
impugnata, che appare inverosimile che un’impresa attui per più di un decennio una politica di prezzi abusivamente bassi.
Infatti una tale pratica deve essere condotta in maniera coerente per potere raggiungere l’obiettivo di allontanare dei concorrenti.
Le ricorrenti non hanno sostenuto che la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avesse ricominciato, dopo aver allineato i propri prezzi a quelli
dei suoi concorrenti, ad offrire dei prezzi abusivamente bassi.
118
Considerato quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente concludere che l’infrazione asserita era cessata verso
il 1991.
119
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, nella decisione impugnata, che il fatto che il presunto abuso sia durato cinque anni non gli conferisse
alcun interesse comunitario dato che era cessato tredici anni prima e che non presentava effetti persistenti. Al riguardo
le ricorrenti non hanno dimostrato né che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse fondata su fatti materialmente inesatti né che avesse commesso
un palese errore di valutazione.
120
Anche se un’infrazione di cinque anni dovesse essere qualificata di lunga durata, ciò non significherebbe che la [OSCURATO:PERSONA]
non possa negare l’interesse comunitario ad istruire la denuncia. È sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] tenga conto della durata
dell’infrazione contestata nella valutazione dell’interesse comunitario. Il fatto, richiamato dalle ricorrenti, che in un
altro caso la [OSCURATO:PERSONA] abbia trattato una pratica relativa a un’infrazione durata poco più di due anni non significa che
la [OSCURATO:PERSONA] sia obbligata a perseguire, in tutti gli altri casi, infrazioni di durata più lunga, in quanto ogni pratica
deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete del caso di specie.
121
Ad abundantiam, si deve rilevare che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse solamente accertato la cessazione dell’infrazione a partire
dal marzo 1995, ciò non significherebbe che essa abbia commesso un errore nella valutazione dell’interesse comunitario che
giustifichi l’annullamento della decisione impugnata. Al punto 124 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il
fatto che il presunto abuso sia durato cinque anni non conferisce al caso un interesse comunitario, essendo tale abuso cessato
tredici anni prima e non presentando effetti persistenti. Quest’argomentazione si fonda, in sostanza, sul fatto che l’infrazione
contestata, sebbene di lunga durata, è terminata da numerosi anni e non ha effetti persistenti, il che varrebbe anche se l’infrazione
fosse cessata solamente nel marzo 1995.
122
Il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la decisione impugnata numerosi anni dopo la presentazione della denuncia
non le impediva di valutare la sussistenza dell’interesse comunitario secondo la situazione esistente al momento dell’adozione
della decisione impugnata. In proposito occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a difendere la propria decisione
di rigetto del 30 dicembre 1994 dinanzi ai giudici comunitari e che tale decisione è stata annullata soltanto il 25 maggio
2000, quando il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T‑77/95 in seguito al rinvio della causa dinanzi allo stesso.
Si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a ritenere, nella decisione impugnata, che l’infrazione fosse cessata
nel 1991, molto tempo prima dell’annullamento della sua decisione di rigetto del 1994. I criteri di esame dell’interesse comunitario
non sono quindi stati modificati in maniera significativa tra il 25 maggio 2000 (data di annullamento della decisione di rigetto
del 30 dicembre 1994) e il 19 novembre 2004 (data di adozione della decisione impugnata).
– Persistenza degli effetti delle infrazioni asserite
123
In via preliminare, si deve rilevare che le ricorrenti hanno fatto valere nuovi argomenti in sede di replica, secondo cui
la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato male alcuni elementi nell’esaminare la persistenza degli effetti delle infrazioni contestate, e
che esse hanno prodotto la relazione Encaoua solo in questa fase. Questi nuovi argomenti si inseriscono nell’ambito della
seconda parte del primo motivo, nella quale le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che le infrazioni
contestate non avessero effetti persistenti. Pertanto esse non costituiscono un nuovo motivo ai sensi dell’art. 48, n. 2,
del regolamento di procedura, ma l’estensione di un motivo che deve essere considerata ricevibile (v., in tal senso, sentenza
della Corte 26 aprile 2007, causa C‑412/05 P, Alcon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3569, punto 40). Dato che la presentazione di questi
nuovi argomenti è ammissibile, la relazione Encaoua, in quanto corrobora tali nuovi argomenti, deve essere presa in considerazione,
anche se le ricorrenti non hanno espressamente motivato, come previsto all’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, il
ritardo nella presentazione di tale mezzo di prova. Infatti, se un nuovo argomento è ricevibile, non si può impedire alla
parte di produrre mezzi di prova a sostegno di tale argomento.
124
Nell’ambito dell’esame dell’esistenza di effetti persistenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che solo due operatori molto piccoli
sono usciti dal mercato. In proposito le ricorrenti sostengono, richiamando la relazione Encaoua, che vi siano state uscite
significative dal mercato. Va sottolineato che tale rapporto tratta dettagliatamente solo i casi della FedEx e della [OSCURATO:PERSONA].
Si deve necessariamente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’uscita di queste due società nella decisione impugnata.
Nel caso della FedEx, essa ha rilevato che questa società, sebbene si sia ritirata dal mercato del corriere espresso intraeuropeo,
è potuta rientravi rapidamente nel 1996. In queste circostanze la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere che l’uscita parziale e
temporanea della FedEx non poteva essere considerata costitutiva di un effetto persistente dell’infrazione contestata.
125
Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], nella relazione Encaoua si afferma che l’uscita di quest’impresa è legata ai prezzi predatori praticati
dalla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, si deve necessariamente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale argomento, al punto
81 della decisione impugnata, facendo espressamente riferimento alla relazione Encaoua e rilevando che la [OSCURATO:PERSONA], in risposta
ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], aveva richiamato altre ragioni per spiegare il suo ritiro dal mercato.
[OSCURATO:PERSONA] ha potuto fondarsi validamente sulle informazioni ricevute in risposta alla sua richiesta di informazioni,
dato che informazioni inesatte vengono punite con un’ammenda e che, inoltre, non sembrava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse un qualsiasi
interesse a fornire al riguardo informazioni inesatte alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre si deve sottolineare che, nell’ambito di un
ricorso di annullamento, il Tribunale controlla la legittimità della decisione impugnata e non è competente a riesaminare
la denuncia. Se le ricorrenti ritengono che le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] dedicate all’esame delle uscite dal mercato
siano errate, spetta loro identificare un errore di diritto o di fatto in cui sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto,
non è sufficiente richiamare le osservazioni che appaiono nella relazione Encaoua, che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato nella decisione
impugnata, senza spiegare dove la sua argomentazione sarebbe viziata da errore.
126
Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione a sufficienza le
estreme difficoltà, per imprese così potenti come la UPS, a penetrare e a mantenersi sul mercato del corriere espresso internazionale
in Francia, si deve necessariamente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 84 della decisione impugnata, che
la UPS aveva riorganizzato le proprie attività francesi nel 1996 per dedicarsi maggiormente al mercato internazionale, ma
non era uscita dal mercato francese del corriere espresso internazionale. Infatti, la tabella delle quote di mercato (v. punto
85 supra), realizzata sulla base delle stime fornite delle denuncianti, mostra che la quota di mercato della UPS su questo
mercato è persino aumentata tra il 1986 e 1996. In queste circostanze deve essere respinta, in mancanza di elementi che la
sostengano, l’affermazione delle ricorrenti relativa alle presunte difficoltà della UPS a mantenersi su questo mercato.
127
Per quanto riguarda la sensibilità della domanda al prezzo, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato, ai punti 87 e 88 della decisione impugnata,
studi forniti dalla FedEx e dalla DHL secondo i quali il prezzo costituiva il fattore più importante al momento della scelta
di un fornitore. Essa ne ha potuto dedurre che i clienti francesi erano estremamente sensibili al prezzo nello scegliere il
loro fornitore di corriere espresso. Per quanto concerne la distinzione tra l’elasticità del prezzo della domanda e l’intensità
della concorrenza tramite i prezzi, effettuata nella relazione Encaoua, è sufficiente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto
a tale argomento al punto 90 della decisione impugnata e che le ricorrenti non hanno avanzato alcun argomento che provi che
sia stato commesso un errore di diritto o di fatto in tale argomentazione. Quanto al sistema di sconti non trasparenti in
seno alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], evocato nella relazione Encaoua, non appare chiaramente quale effetto avrebbe potuto avere tale
mancanza di trasparenza sulla sensibilità della domanda al prezzo. In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea giustamente, al
punto 91 della decisione impugnata, che, in un mercato relativamente concentrato, il fatto che i fornitori non conoscano le
tariffe dei loro concorrenti è una garanzia del fatto che le tariffe non si stabilizzino a un livello superiore a quello risultante
dal gioco della concorrenza.
128
Le ricorrenti sostengono altresì che sussisterebbero costi legati al cambiamento di operatore e che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
preso in considerazione gli effetti del sistema di sconti della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di contratti commerciali con
clienti regolari e l’assenza di notevoli trasferimenti di clienti, richiamati dalla relazione Encaoua. Per quanto riguarda
la presunta assenza di notevoli trasferimenti di clienti, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, al punto 96 della
decisione impugnata, che, nei tre anni che vanno dal 1999 al 2001, i clienti acquisiti e persi dalla FedEx rappresentavano
in media il 22% del suo fatturato. [OSCURATO:PERSONA] ne ha potuto dedurre che vi fosse una forte rotazione dei clienti e le ricorrenti
non hanno fornito esempi atti a dimostrare il contrario.
129
Per quanto concerne gli sforzi di fidelizzazione dei clienti, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto agli argomenti
delle denuncianti ai punti 99 e 100 della decisione impugnata e che essa ha segnatamente constatato che le denuncianti non
avevano prodotto elementi di prova sui presunti costi connessi al cambiamento di operatore e che non avevano neppure fornito
dettagli sui loro sforzi di fidelizzazione. Infatti, nonostante la relazione Encaoua affermi che, fuori dal segmento ad hoc,
esistono contratti di durata «più o meno lunga» che possono comprendere clausole contenenti il pagamento di una penale da
parte del cliente in caso di cambiamento di operatore, questa affermazione resta teorica poiché il rapporto evoca solo una
possibilità, senza sostenere che la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente concluso contratti di lunga durata o previsto il
pagamento di una penale che dissuada i suoi clienti dal cambiare fornitore. Il fatto che un fornitore accordi sconti ai clienti
importanti non significa che sussista un ostacolo a cambiare fornitore nel caso in cui un altro fornitore offra un prezzo
migliore, eventualmente concedendo anch’esso sconti. Le ricorrenti non hanno sostenuto che la concessione di sconti fosse
legata alla conclusione di un contratto di lunga durata.
130
Quanto all’argomento delle ricorrenti relativo al vantaggio che la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] ha tratto dal fatto di godere dell’accesso
esclusivo alla rete di [OSCURATO:PERSONA] fino al marzo 1995, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha consacrato i punti 101-114 della
decisione impugnata all’esame della necessità di disporre di una fitta rete locale e che essa ha, in tale contesto, risposto
all’argomento delle denuncianti secondo cui un siffatto accesso esclusivo aveva creato barriere all’entrata nel segmento ad
hoc. Le ricorrenti non identificano un errore in cui sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA] in questa parte della decisione impugnata.
Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato, al punto 102 di quest’ultima, che le denuncianti non rimettevano in questione
l’accesso della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] alla rete di [OSCURATO:PERSONA], bensì la presunta sottofatturazione di tale accesso. Dato che l’accesso
esclusivo fino al marzo 1995 non è, in quanto tale, rimesso in discussione, un’eventuale conseguenza di tale accesso non può
costituire un effetto persistente dell’infrazione asserita. Per quanto riguarda la presunta sottofatturazione di tale accesso,
si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente potuto concludere, nell’ambito di questo procedimento, che le sovvenzioni
incrociate erano cessate intorno al 1991.
131
In tale contesto si deve altresì respingere la generale affermazione delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato
l’insieme degli elementi di fatto o di diritto che sono stati portati a sua conoscenza. Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA],
nella decisione impugnata, ha dedicato spazio all’esame delle osservazioni delle denuncianti e dei documenti prodotti da queste
ultime. Date tali circostanze, spetta alla ricorrenti indicare in maniera precisa gli elementi di fatto e di diritto che la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di prendere in considerazione, in contrasto con i suoi obblighi.
132
Per la parte in cui le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione l’effetto principale dell’abuso
di posizione dominante – ossia quello di aver posto la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] in una posizione di leader sul mercato e di avercela
mantenuta –, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, nella decisione impugnata, che la differenza tra la quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]
del 1990 e quella del 2001 era soltanto di circa tre punti percentuali e che ciò mostrava che tale quota di mercato poteva
dipendere solo in misura limitata dal preteso abuso. Inoltre essa ha affermato, al punto 66 della decisione impugnata, che,
se la domanda per i servizi di imprese individuali era molto sensibile al prezzo e i clienti potevano facilmente cambiare
fornitore, ciò che facevano regolarmente, non si poteva concludere che il presunto comportamento anticoncorrenziale, trascorso
da molto tempo, potesse continuare ad esercitare effetti sul mercato. In proposito va sottolineato che, ammesso che la rapida
crescita della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 1986 al 1990 dipendesse dall’infrazione asserita, ciò non significherebbe necessariamente
che la quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] alla data di adozione delle decisione impugnata dipenda da tale sviluppo verificatosi
durante il periodo di avviamento.
133
Nelle circostanze del caso di specie, dove la [OSCURATO:PERSONA] ha provato che i clienti erano molto sensibili ai prezzi, che non
sussistevano ostacoli al cambiamento di fornitore, che solo due operatori molto piccoli erano usciti dal mercato e che non
era dimostrato alcun nesso di causalità fra tali uscite ed il presunto abuso, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ritenere, senza commettere
un manifesto errore di valutazione, che la quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] esistente al momento dell’adozione della
decisione impugnata non costituisse un effetto persistente dell’infrazione contestata. Avendo individuato tali caratteristiche
del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere che la struttura del mercato esistente al momento dell’adozione della decisione
impugnata discendeva dalle condizioni concorrenziali in vigore all’epoca e non da eventuali sovvenzioni incrociate concesse
numerosi anni prima. Le ricorrenti non hanno affermato che, dopo il 1991, la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avesse eliminato qualsiasi concorrenza
sui prezzi allineandosi sistematicamente ai prezzi più bassi praticati dai suoi concorrenti.
134
[OSCURATO:PERSONA] ha potuto fondarsi altresì sul fatto che la differenza tra la quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] del 1990
e quella del 2001 fosse lieve, per dimostrare che la quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della
decisione impugnata dipendeva da fattori determinanti diversi dalle presunte sovvenzioni incrociate concesse in precedenza.
Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato il fatto che il mercato del corriere
espresso rappresentava un mercato in crescita negli anni ‘90, queste non hanno precisato chiaramente quale conseguenza ne
avrebbe dovuto trarre la [OSCURATO:PERSONA]. Se il mercato era in crescita ed è quindi mutato, sembra meno probabile che la struttura
del mercato all’epoca dell’adozione della decisione impugnata sia legata all’asserita infrazione commessa in precedenza.
135
Occorre sottolineare che, anche se si ritenesse che la [OSCURATO:PERSONA] avesse soltanto accertato la cessazione delle sovvenzioni
incrociate a partire dal 1995, ciò non rimetterebbe in questione la sua argomentazione su tale punto. La tabella relativa
alle quote di mercato mostra che quella della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] è diminuita tra il 1990 e il 1996 e che ha riguadagnato tre
punti percentuali tra il 1996 e il 2001. Ammettendo che l’infrazione sia cessata nel 1995, la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe perso
quote di mercato durante un periodo che coinciderebbe con il presunto abuso (dal 1990 al 1996) e avrebbe guadagnato quote
dopo tale periodo (tra il 1996 e il 2001). In tali circostanze e considerate le caratteristiche del mercato, la [OSCURATO:PERSONA]
ha potuto concludere che la quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] alla data di adozione della decisione impugnata non poteva
essere spiegata alla luce dell’asserita infrazione commessa in passato e che quindi non sussistevano effetti persistenti.
136
Si deve inoltre sottolineare che gli effetti persistenti di una presunta infrazione non sono sempre tali da conferire un interesse
comunitario all’esame della denuncia. Infatti, al punto 96 della sentenza 4 marzo 1999, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 13 supra,
la Corte ha contestato al Tribunale di non aver accertato che si fosse verificato che gli effetti anticoncorrenziali non persistevano
e, all’occorrenza, non fossero tali da attribuire alla denuncia un interesse comunitario. Ai punti 131 e 132 della decisione
impugnata, nella parte dedicata all’esame di un interesse comunitario a continuare l’esame della denuncia, la [OSCURATO:PERSONA]
ha rilevato che il mercato non era diventato sostanzialmente più concentrato nel 2001 rispetto al 1986 e che l’indice Herfindahl-Hirschmann
era rimasto quasi invariato.
137
Questa constatazione non è invalidata dall’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto aspettarsi
una flessione sostanziale della concentrazione in seguito all’ingresso sul mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] con una massiccia
quota di mercato. Le ricorrenti sostengono che, se la concentrazione del mercato non è diminuita in seguito all’ingresso della
SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], è perché tale ingresso è stato più che compensato dall’uscita di numerosi operatori. In proposito occorre
sottolineare che il fatto che l’indice Herfindahl-Hirschmann sia rimasto stabile dimostra che la situazione complessiva del
mercato non è divenuta meno concorrenziale, e ciò nonostante l’uscita di due piccoli operatori dal mercato. Ciò consente di
trarre la conclusione che l’ingresso della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] sul mercato non ha avuto un effetto negativo sulla situazione globale
di quest’ultimo, oltre al fatto che non è dimostrato alcun nesso di causalità tra l’uscita di detti operatori e il comportamento
della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 133 della decisione impugnata, le denuncianti
non hanno dimostrato in che modo un mercato con due grandi operatori fosse meno concorrenziale di un mercato con un solo operatore
predominante, come era il caso in Francia prima dell’ingresso della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
138
Pertanto, anche ammettendo che sia dimostrato un nesso tra la quota di mercato della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione
della decisione impugnata e l’infrazione contestata, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere che tale effetto persistente non
fosse tale da attribuire un interesse comunitario all’esame della denuncia, considerata la situazione complessiva sul mercato
che non era divenuta meno concorrenziale.
– Gravità dell’infrazione asserita
139
Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver qualificato, nella decisione impugnata, la gravità dell’infrazione asserita
secondo i criteri definiti negli orientamenti.
140
Si deve al riguardo ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale nella determinazione delle priorità riguardo
alle denunce con cui viene adita. Dal momento che, in una decisione di rigetto di una denuncia per mancanza di interesse comunitario,
la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che l’infrazione è cessata, che non sussistono effetti persistenti e dimostra di aver preso in considerazione
la durata e la gravità delle infrazioni, come segnalate nella denuncia, essa può respingere quest’ultima anche se le infrazioni
sono di lunga durata e di gravità elevata, purché non si fondi su fatti materialmente inesatti e non commetta un errore manifesto
di valutazione.
141
L’obbligo di prendere in considerazione la gravità dell’infrazione al fine di valutare l’interesse comunitario non impone
alla [OSCURATO:PERSONA] di qualificare la gravità secondo i criteri «astratti» contenuti negli orientamenti.
142
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha preso sufficientemente in considerazione la gravità dell’infrazione contestata. Infatti,
al punto 137 della decisione impugnata, essa ha considerato che, «[d]ato che non sussist[evano] prove che l’infrazione [avesse]
effettivamente portato all’esclusione di concorrenti attuali o potenziali, [era] difficile affermare che [fosse] stata di
una gravità eccezionale tale da giustificare l’esame approfondito di una potenziale infrazione che [era] cessata da molto
tempo e che non [aveva] effetti persistenti sul mercato». Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione la gravità
«concreta» dell’abuso contestato nel senso del suo impatto sul mercato. La constatazione secondo cui non sussistevano prove
che l’infrazione avesse portato all’esclusione di concorrenti non riguarda unicamente gli effetti persistenti, ma altresì
gli effetti all’epoca del presunto abuso. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto indicato, al punto 79 della decisione impugnata,
che vi erano poche uscite dal mercato «dal 1991», si deve necessariamente constatare che le ricorrenti non hanno sostenuto
che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di prendere in considerazione uscite dal mercato che si sarebbero verificate tra il 1986
e il 1991. Inoltre, in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, relativo ad eventuali uscite tra il 1986 e 1991,
le parti non hanno affermato che società diverse da quelle considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte della decisione impugnata
consacrata all’esame delle uscite dal mercato si fossero ritirate da quest’ultimo.
143
[OSCURATO:PERSONA], nel contesto della sua argomentazione che l’ha portata a concludere che non vi erano effetti persistenti e
non sussisteva un interesse comunitario alla prosecuzione dell’esame della denuncia, ha preso in considerazione le caratteristiche
dell’infrazione asserita. Le ricorrenti non hanno dimostrato né che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse fondata su fatti materialmente
inesatti, né che avesse ignorato la gravità dell’abuso contestato.
144
Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha completamente ignorato che la denuncia proveniva dalla
quasi totalità degli operatori interessati, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 128 della decisione
impugnata, che il numero dei denuncianti non aveva mai rappresentato un criterio di valutazione dell’interesse comunitario
e che una situazione di concorrenza non falsata era già garantita. Il riferimento delle ricorrenti alla sentenza 25 maggio
2000, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 14 supra, non è pertinente. Infatti, al punto 52 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato
che la missione della [OSCURATO:PERSONA] era di garantire, a seguito della denuncia presentata da un organismo rappresentativo della
quasi totalità degli operatori privati francesi operanti sul mercato in questione, una situazione di concorrenza non falsata.
Ciò non consente di concludere che il numero dei denuncianti è un elemento idoneo ad attribuire un interesse comunitario alla
prosecuzione dell’esame di una denuncia. Si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un manifesto errore di valutazione
nel contestare tale argomento nella decisione impugnata.
145
L’argomento delle ricorrenti relativo alla dimensione comunitaria del mercato in questione (v. punto 94 supra) sarà esaminato
e respinto nell’ambito dell’esame della terza parte del secondo motivo (v. punto 158 infra).
146
Ne consegue che va respinta la seconda parte del primo motivo.
147
Dato che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla durata e alla gravità delle infrazioni contestate non è viziata da
errore, si deve altresì respingere la prima parte del primo motivo. L’errore della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’aver ritenuto
di non essere obbligata a tener conto della gravità e della durata delle infrazioni contestate non ha potuto avere influenza
sul dispositivo della decisione e non può quindi condurre il Tribunale ad annullare la decisione impugnata.
Sulla terza parte, relativa ad una valutazione manifestamente e deliberatamente erronea del ruolo della [OSCURATO:PERSONA] rispetto
a quello dei giudici nazionali nell’esame dell’esistenza di un interesse comunitario
Riassunto della decisione impugnata
148
[OSCURATO:PERSONA], al punto 153 della decisione impugnata, ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, il fatto che
alla magistratura o ad un’autorità nazionale della concorrenza sia già stata sottoposta la questione della conformità di un’intesa
o di una pratica con gli artt. 81 CE e 82 CE è un elemento che può essere preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare
l’interesse comunitario della pratica (sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T‑5/93, Tremblay e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑185,
punto 62).
149
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il baricentro delle infrazioni contestate si trovi in Francia, poiché i loro effetti sarebbero
stati effettivamente limitati a questo territorio (punto 156 della decisione impugnata). Essa sottolinea poi che le denuncianti
hanno la possibilità di far valere i loro diritti dinanzi ai giudici e all’autorità francese della concorrenza. Essa ritiene
che sia più appropriato che il caso sia trattato a livello nazionale (punto 159 della decisione impugnata).
Argomenti delle parti
150
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto erroneamente che il baricentro delle infrazioni addotte si trovasse
in Francia e che i loro effetti fossero limitati a questo territorio. Esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto ignorare
la posizione molto chiara del [OSCURATO:PERSONA] de la concurrence français che riteneva di essere in una posizione inadeguata per occuparsi
della questione e ne deduceva che la [OSCURATO:PERSONA], adita con la pratica in parola, dovesse continuarne l’istruttoria. [OSCURATO:PERSONA]
de la concurrence avrebbe sempre dimostrato, astenendosi ripetutamente dal deliberare a partire dal 1990, di ritenere che
la questione fosse, di per sé, di interesse comunitario. Peraltro il Tribunal de commerce de Paris avrebbe indicato, non decidendo
sull’aspetto relativo all’abuso di posizione dominante della denuncia, di ritenere anch’esso che la [OSCURATO:PERSONA] fosse in una
posizione migliore per occuparsi della questione.
151
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la denuncia riguarda il mercato francese del corriere espresso internazionale e che il mercato
geografico di un siffatto prodotto dovrebbe essere considerato nazionale.
Giudizio del Tribunale
152
In via preliminare, occorre sottolineare che è pacifico tra le parti che la denuncia non rientra nelle competenze esclusive
della [OSCURATO:PERSONA]. Quando la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali godono di una competenza ripartita, essa non è tenuta a procedere
ad istruttoria o ad adottare una decisione definitiva circa l’esistenza o meno dell’infrazione lamentata (v. sentenza 25 maggio
2000, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 14 supra, punto 38, e la giurisprudenza ivi citata).
153
In un contesto siffatto, non è rilevante stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] de la concurrence français abbia ritenuto di essere in una
posizione non adeguata per esaminare la denuncia. Esso ha, al pari della [OSCURATO:PERSONA], la competenza ad occuparsi della denuncia
concernente le infrazioni asserite e i giudici francesi sono competenti ad accordare un risarcimento danni in caso di violazione
dell’art. 82 CE. Si deve respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui esse si ritrovano in una situazione assimilabile
a quella in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe una competenza esclusiva. Spetta alle ricorrenti, se non sono soddisfatte di come i
loro diritti sono stati presi in considerazione dalle autorità della concorrenza o dalle giurisdizioni nazionali, espletare
tutte le procedure necessarie dinanzi a queste ultime o esaminare i mezzi di ricorso nazionali a loro disposizione. Una posizione
soggettiva delle autorità o dei giudici nazionali secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in una situazione migliore per occuparsi
della questione, sempre che lo sia, non può obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a proseguire l’esame della denuncia come se rientrasse
nella sua competenza esclusiva.
154
Per quanto concerne il riferimento delle ricorrenti ai punti 12 e 13 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla cooperazione
tra la [OSCURATO:PERSONA] e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE
(GU 2004, C 101, pag. 54), occorre sottolineare che tali punti mirano ad evitare che un giudice nazionale adotti una decisione
in contrasto con una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Se un giudice nazionale sospende un procedimento per evitare un’eventuale
contraddizione tra la sua decisione e quella che verrà adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, quest’ultima decide di respingere
la denuncia per mancanza di interesse comunitario, il procedimento nazionale verrà riaperto, come giustamente sottolineato
dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 160 della decisione impugnata, al più tardi alla data in cui il rigetto sarà definitivo.
155
Pertanto si deve respingere l’interpretazione di tale comunicazione data dalle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
tenuta a dare priorità a una causa quando un giudice nazionale si sia astenuto dal deliberare in merito. La frase rilevante
al punto 12 di tale comunicazione è formulata nei termini seguenti: «Da parte sua la [OSCURATO:PERSONA] farà il possibile per dare
la precedenza ai casi per i quali ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA] e che sono oggetto di procedimenti nazionali rimasti di conseguenza sospesi, soprattutto
quando ne dipenda l’esito di una controversia civile». È sufficiente rilevare che le ricorrenti non hanno sostenuto che la
[OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di aprire un procedimento ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004,
n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, pag. 18).
Dai nn. 3 e 4 di tale articolo risulta che né l’esercizio dei poteri d’indagine né il rigetto di una denuncia richiedono l’avvio
di un procedimento.
156
Le ricorrenti cercano, inoltre, di trarre argomenti dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato con il [OSCURATO:PERSONA] de la concurrence
français e che ha consultato gli atti di quest’ultimo. Una tale collaborazione non è tuttavia atta a determinare una competenza
esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] né ad anticipare la sua decisione sull’esistenza di un interesse comunitario della causa.
157
Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che il baricentro delle
infrazioni addotte si trovasse in Francia e che i loro effetti fossero effettivamente limitati a questo territorio, si deve
necessariamente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non fonda il suo ragionamento in merito all’interesse comunitario esclusivamente
sul criterio del baricentro o sul fatto che giudici francesi siano stati investiti della questione. [OSCURATO:PERSONA] ha, innanzi
tutto, stabilito che le infrazioni contestate erano cessate e che non sussistevano effetti persistenti, esaminando in seguito
diversi elementi nell’ambito della valutazione dell’interesse comunitario a continuare l’istruttoria della denuncia. L’affermazione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli effetti delle infrazioni asserite sarebbero effettivamente stati limitati al territorio
francese non è essenziale per il suo ragionamento. [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un manifesto errore di valutazione nel prendere
in considerazione, nell’ambito della valutazione dell’interesse comunitario, il fatto che le infrazioni contestate si facessero
sentire soprattutto in Francia e che le denuncianti avessero la possibilità di far valere i loro diritti dinanzi ai giudici
francesi. Non è quindi necessario verificare se, nella fattispecie, gli effetti fossero realmente «limitati» al territorio
francese.
158
In tale contesto si deve altresì respingere l’argomento delle ricorrenti relativo alla dimensione comunitaria del mercato
considerato (v. punto 94 supra). Dato che sussiste una competenza concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità nazionali
delle concorrenza, la dimensione comunitaria del mercato non può obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi per un determinato
livello di gravità dell’infrazione o per la sussistenza di un interesse comunitario in una data pratica.
159
Si deve quindi respingere la terza parte del primo motivo.
Sulla quarta parte, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA], rinviando, al punto 167 della decisione impugnata, all’aspetto della
pratica concernente gli aiuti di Stato per giustificare il suo rigetto a causa di una presunta mancanza di interesse comunitario,
violi i principi di buona fede e di leale cooperazione tra istituzioni comunitarie (art. 10 CE)
Riassunto della decisione impugnata
160
Per quanto rileva ai fini della quarta parte del primo motivo e del secondo motivo, la decisione impugnata contiene le seguenti
osservazioni.
161
[OSCURATO:PERSONA] tratta, ai punti 162-168 della decisione impugnata, la questione relativa alla portata dell’istruttoria richiesta
e della probabilità di accertare l’esistenza dell’infrazione. Sotto tale profilo essa fa valere che, per determinare un abuso
di posizione dominante nel caso di specie, sarebbe tenuta a verificare se le tariffe fatturate da [OSCURATO:PERSONA] per i servizi infrastrutturali
forniti in subappalto alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] fossero quanto meno pari ai costi incrementali della fornitura di tali servizi
(ossia i costi che sono legati esclusivamente alla prestazione di un servizio specifico e che cessano di esistere una volta
che il suddetto servizio cessa di essere fornito) e che tale verifica imporrebbe la valutazione del costo incrementale per
[OSCURATO:PERSONA] di ogni elemento di servizio infrastrutturale che essa ha fornito alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] nel periodo della presunta
infrazione. Tenuto conto dell’assenza di contabilità analitica dettagliata di [OSCURATO:PERSONA] relativa alle sue attività nel periodo
che va dal 1986 al 1991, secondo la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe «estremamente difficile far[lo] con un grado di precisione giuridicamente
sufficiente» (punto 164 della decisione impugnata).
162
In risposta all’argomento delle denuncianti, secondo cui la Cour des comptes française (Corte dei conti francese) ha analizzato
e rettificato i conti di [OSCURATO:PERSONA] tra il 1991 e il 2002, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che «è quindi escluso che una simile rettifica,
senza dubbio congrua e sufficiente per esercitare il compito di vigilanza del denaro pubblico che tocca alla suddetta [C]orte,
possa consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di apportare [le] prove di un’infrazione dell’art. 82 in misura giuridica sufficiente» (punto
165 della decisione impugnata).
163
Al punto 167 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue:
«[L]a [OSCURATO:PERSONA] deve ad ogni modo esaminare l’esistenza o meno di sovvenzioni incrociate da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata
[OSCURATO:PERSONA], nella causa [relativa agli] aiuti di Stato (attualmente dinanzi al [Tribunale] in seguito a rinvio). In queste
circostanze, un’analisi con riguardo all’art. 82 implicherebbe una ripetizione del lavoro da parte della [OSCURATO:PERSONA]». Essa
ritiene che una valutazione delle sovvenzioni incrociate nell’ambito delle regole relative agli aiuti di Stato sarebbe più
appropriata in quanto potrebbe coprire tutte le pratiche denunciate, inclusi i benefici fiscali e doganali di cui la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA]
avrebbe potuto godere.
Argomenti delle parti
164
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] fonda il suo rigetto della denuncia per mancanza di interesse comunitario sul
fatto che dovrà esaminare, in ogni caso, la questione dell’esistenza o meno di sovvenzioni incrociate nell’ambito dell’aspetto
della denuncia relativo agli aiuti di Stato. Questa sarebbe l’unica interpretazione possibile del punto 167 della decisione
impugnata. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto sostenere di dover esaminare tale questione solo se il Tribunale avesse
annullato la decisione del 1997 ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE, l’argomento sarebbe del tutto irrilevante per giustificare
un rigetto della denuncia per mancanza di interesse comunitario. Le ricorrenti ritengono che, con tale argomentazione, la
[OSCURATO:PERSONA] si sia discostata dalla posizione sostenuta davanti al Tribunale nelle cause all’origine delle sentenze 14 dicembre
2000, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, e 7 giugno 2006, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 23 supra.
165
L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] esposta al punto 167 della decisione impugnata costituirebbe, quindi, una manifesta violazione
del principio di buona fede e l’espressione di una sleale cooperazione con il Tribunale e, dunque, una violazione dell’art. 10 CE,
interpretato dalla giurisprudenza come applicabile anche alle relazioni interistituzionali.
166
Il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], che equivarrebbe a fondare una decisione di rigetto su un evento futuro e ipotetico (l’annullamento
da parte del Tribunale della decisione concernente l’aspetto relativo agli aiuti di Stato nella causa all’origine della sentenza
7 giugno 2006, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 23 supra), non potrebbe essere giuridicamente confermato.
167
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
168
Si deve preliminarmente rilevare che l’argomentazione delle ricorrenti contiene una contraddizione. Da un lato, esse affermano
che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 167 della decisione impugnata, di dover esaminare ad ogni modo la questione delle
sovvenzioni incrociate nell’ambito dell’aspetto relativo agli aiuti di Stato, e non solamente se il Tribunale avesse annullato
la decisione del 1997 riguardante tale aspetto. Dall’altro, esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la decisione impugnata
su un evento futuro e ipotetico, cioè l’annullamento da parte del Tribunale della decisione del 1997.
169
In ogni caso l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, secondo cui «[doveva] ad ogni modo esaminare l’esistenza
o meno di sovvenzioni incrociate da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata [OSCURATO:PERSONA], nella causa [relativa agli] aiuti di
Stato (attualmente dinanzi al [Tribunale] in seguito a rinvio)», non può significare che la [OSCURATO:PERSONA] intendesse continuare
la sua indagine sull’aspetto della pratica relativo agli aiuti di Stato, e ciò anche se il Tribunale confermasse la decisione
che constatava l’assenza di aiuti di Stato. Tale frase significa soltanto che, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA],
la questione dell’esistenza di sovvenzioni incrociate rientrava nell’aspetto della denuncia relativo agli aiuti di Stato e
doveva essere trattata in quel contesto.
170
[OSCURATO:PERSONA] ha potuto decidere di trattare la questione dell’esistenza di sovvenzioni incrociate unicamente per l’aspetto
della denuncia relativo agli aiuti di Stato. Essa ha anzitutto stabilito nella decisione impugnata che l’infrazione era cessata
e che non vi erano effetti persistenti, per passare ad esaminare diversi elementi relativamente all’esistenza di un interesse
comunitario. Essa ha concluso che non vi era un interesse comunitario a continuare l’esame della denuncia e ciò sebbene le
infrazioni contestate fossero state realmente commesse.
171
[OSCURATO:PERSONA], che non era obbligata ad accertare se l’infrazione si fosse verificata o meno, poteva fare riferimento al
fatto che la questione dell’esistenza delle sovvenzioni incrociate sarebbe stata trattata nell’ambito dell’aspetto relativo
agli aiuti di Stato. Essa non era tenuta né a sospendere l’esame dell’aspetto relativo all’abuso di posizione dominante fino
alla pronuncia di una sentenza definitiva concernente quello relativo agli aiuti di Stato, né a ripetere l’argomentazione
della decisione del 1997 riguardante quest’ultimo aspetto nella decisione impugnata relativa all’aspetto concernente l’abuso
di posizione dominante. Una tale ripetizione avrebbe significato infatti una duplicazione del lavoro, in quanto le medesime
questioni sarebbero state trattate in due cause parallele, se la decisione di rigetto della denuncia per abuso di posizione
dominante fosse stata impugnata.
172
Infine l’accertamento dell’esistenza o meno di sovvenzioni incrociate non è determinante nel ragionamento sviluppato dalla
[OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, dato che essa ha negato l’interesse comunitario sulla base di altre motivazioni. Il
riferimento al fatto che l’esistenza o meno di sovvenzioni incrociate sarebbe stata esaminata nell’ambito dell’aspetto relativo
agli aiuti di Stato non può essere considerato come una violazione dei principi di buona fede o di leale cooperazione tra
le istituzioni comunitarie. Come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], non si tratta neppure di un argomento su cui
la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il proprio ragionamento.
173
Di conseguenza, la quarta parte del primo motivo deve essere respinta, al pari del primo motivo nella sua interezza.
2.
Sul secondo motivo, relativo ad una contraddizione nella motivazione concernente due elementi essenziali della decisione
Argomenti delle parti
174
Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata poggi su un’assenza di motivazione e su una contraddizione dei motivi riguardanti
un elemento essenziale del suo ragionamento.
175
Esse fanno valere l’assenza di motivazione dell’assunto della [OSCURATO:PERSONA], contenuto al punto 165 della decisione impugnata,
secondo cui è escluso che una rettifica dei conti analoga a quella effettuata dalla Cour des comptes française possa consentire
alla [OSCURATO:PERSONA] di apportare in misura giuridica sufficiente le prove di un’infrazione dell’art. 82 CE. [OSCURATO:PERSONA] non
avrebbe fornito alcuna spiegazione in merito alla presunta differenza tra i calcoli che avrebbe dovuto fare e quelli effettivamente
eseguiti dalla Cour des comptes française.
176
Inoltre le ricorrenti ritengono che vi sia una duplice contraddizione nella decisione impugnata. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA]
riconoscerebbe al punto 167 della decisione impugnata (v. punto 163 supra), contrariamente a quanto affermato al punto 164
della medesima decisione (punto 161 supra), di essere perfettamente in grado di verificare il livello di copertura dei costi
di [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe, al punto 167 della decisione impugnata, contrariamente a quando sostenuto
al punto 164 della stessa decisione, che la ragione per cui non ha verificato il livello di copertura dei costi di [OSCURATO:PERSONA]
con riferimento all’art. 82 CE non era data dal fatto di non poterlo fare, ma piuttosto dal fatto che ciò avrebbe rappresentato
una ripetizione del lavoro della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che affermava di doverlo fare per l’aspetto della denuncia relativo
agli aiuti di Stato. Le ricorrenti ritengono che vi sia qui una contraddizione equivalente a una carenza di motivazione.
177
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
178
[OSCURATO:PERSONA] una giurisprudenza consolidata, al fine di valutare l’interesse comunitario a procedere all’esame di una questione,
la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto
esposti nella denuncia presentatale. Spetta, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] mettere a confronto la rilevanza dell’asserita
infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’ esistenza e la portata delle misure
istruttorie necessarie al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli
artt. 81 CE e 82 CE (sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto
86; Tremblay e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 148 supra, punto 62, e 21 gennaio 1999, cause riunite T‑185/96, T‑189/96 e T‑190/96,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑93, punto 46).
179
Perciò la difficoltà di poter accertare in misura giuridica sufficiente l’esistenza di un’infrazione, per adottare una decisione
che constati tale infrazione, è un elemento che può essere preso in considerazione nell’ambito della valutazione dell’interesse
comunitario.
180
Nel caso di specie le ricorrenti non contestano le affermazioni, effettuate ai punti 164 e 165 della decisione impugnata,
secondo cui i conti della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere interamente rettificati a partire dall’anno 1986 al fine
di stabilire il livello di copertura dei costi e [OSCURATO:PERSONA] non aveva una contabilità analitica dettagliata relativa alle sue
attività nel periodo dal 1986 al 1991 (anche se le ricorrenti sostengono che l’assenza di contabilità analitica sia durata
almeno fino al 2001).
181
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui una rettifica come quella effettuata dalla Cour des comptes française non potrebbe
consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di apportare in misura giuridica sufficiente le prove di un’infrazione dell’art. 82 CE, è sufficientemente
motivato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla differenza tra il compito affidato alla Cour des comptes, consistente
nel vigilare sull’utilizzo del denaro pubblico, e quello della [OSCURATO:PERSONA] quando esamina l’esistenza di una tale infrazione.
Infatti, non risulta chiara la ragione per cui la Cour des comptes avrebbe dovuto valutare il costo incrementale di ogni servizio
infrastrutturale che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per esercitare il proprio compito di vigilanza sull’utilizzo
del denaro pubblico.
182
Le ricorrenti hanno prodotto soltanto il sommario e una pagina della relazione della Cour des comptes française. Il fatto
che esse segnalino l’indirizzo di un sito Internet sul quale è pubblicata la relazione non può essere considerato equivalente
alla produzione della relazione completa. In ogni caso le ricorrenti non hanno precisato da quali altre parti della suddetta
relazione potesse emergere che una rettifica dei conti come quella effettuata dalla Cour des comptes fosse sufficiente a dimostrare
un’infrazione dell’art. 82 CE. Dalla pagina inserita agli atti risulta che la Cour des comptes ha calcolato, con mezzi di
contabilità analitica, che i risultati dell’attività di spedizione pacchi gestita dall’operatore interno erano negativi per
il periodo dal 1998 al 2002. Essa non ha tuttavia presentato i dettagli del calcolo effettuato. In tali circostanze la [OSCURATO:PERSONA]
poteva giustamente presumere che calcoli simili non sarebbero stati sufficienti ad accertare un’infrazione dell’art. 82 CE.
Inoltre la Cour des comptes precisa che i risultati dell’attività di spedizione pacchi erano noti solo da un periodo recente,
poiché contabilmente tale attività era stata distinta da quella postale soltanto dal 1998. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto rettificare i conti per il periodo dal 1986 al 1991, cioè per un periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di una contabilità
analitica dettagliata. Anche se, come sostengono le ricorrenti, una rettifica analoga a quella operata dalla Cour des comptes
fosse stata sufficiente per accertare un’infrazione dell’art. 82 CE, non era esagerato affermare che tale verifica avrebbe
rappresentato un compito «estremamente difficile» da realizzare per il periodo dal 1986 al 1991 (punto 164 della decisione
impugnata).
183
[OSCURATO:PERSONA] ha potuto scegliere, invece di sospendere la causa finché il giudice comunitario non avesse emesso la sentenza
definitiva sull’aspetto relativo agli aiuti di Stato, di respingere la denuncia concernente l’aspetto relativo all’abuso di
posizione dominante per mancanza di interesse comunitario, adducendo la difficoltà di dimostrare l’esistenza di sovvenzioni
incrociate come un elemento tra altri. Inoltre, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], non si tratta di un elemento essenziale
della sua argomentazione.
184
Per quanto riguarda la presunta contraddizione affermata dalle ricorrenti, è sufficiente constatare che i termini «estremamente
difficile» non significano «impossibile», come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste quindi contraddizione
tra i punti 164 e 167 della decisione impugnata.
185
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto.
3.
Sul terzo motivo, relativo a diversi errori di diritto quanto al rigetto della parte della denuncia fondata sugli artt. 86 CE,
82 CE, sull’art. 3, lett. g), CE e sull’art. 10 CE
Argomenti delle parti
186
Le ricorrenti fanno valere di aver segnalato, nella denuncia, oltre a comportamenti imputati a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 82 CE,
le misure statali adottate dallo Stato francese, volte a favorire condotte illecite. Misure statali quali procedimenti doganali
privilegiati nonché vantaggi fiscali costituirebbero misure dirette a favorire l’estensione della posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] dal servizio postale di base al mercato del corriere espresso mediante vantaggi attribuiti alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA].
187
A questo riguardo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 6 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1998, n. 2842,
relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81] e dell’articolo [82] del Trattato (GU L 354, pag. 18),
fondandosi, al punto 46 della decisione impugnata, su motivi sui quali le denuncianti non sarebbero state sentite. Inoltre
avrebbe violato le norme relative all’applicazione combinata dell’art. 86 CE, dell’art. 3, lett. g), CE e degli artt. 10 CE
e 82 CE, sostenendo, al punto 46 della decisione impugnata, che le misure considerate non rientrerebbero nell’ambito del combinato
disposto degli artt. 86 CE e 82 CE, in quanto rientrano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio dei «poteri pubblici» dello
Stato membro interessato. Infine la decisione impugnata violerebbe le norme di diritto relative alla valutazione dell’interesse
comunitario quanto al rigetto di una denuncia fondata sugli artt. 86 CE, 82 CE, sull’art. 3, lett. g), CE e sull’art. 10 CE,
e, in subordine, non sarebbe motivata in ordine a tale punto.
188
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che questo motivo è irricevibile, facendo riferimento alla sentenza della Corte 22 febbraio 2005,
causa C‑141/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/max.mobil ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1283; in prosieguo: la «sentenza max.mobil»).
Giudizio del Tribunale
189
[OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte, dalla formulazione letterale del n. 3 dell’art. 86 CE e dalla ratio dell’insieme delle
disposizioni di tale articolo emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a promuovere un’azione ai sensi di queste disposizioni,
in quanto un soggetto non può esigere da tale istituzione che essa prenda posizione in un senso determinato. Una decisione
mediante la quale la [OSCURATO:PERSONA] rifiuti di dare seguito ad una denuncia che la inviti ad agire ai sensi dell’art. 86, n. 3,
CE non costituisce un atto impugnabile con un ricorso d’annullamento (sentenza max.mobil, punto 188 supra, punti 69 e 70,
e ordinanza della Corte 23 febbraio 2006, causa C‑171/05 P, Piau/[OSCURATO:PERSONA], punto 53).
190
Gli argomenti delle ricorrenti relativi alle presunte differenze procedurali tra il caso di specie e la causa all’origine
della sentenza max.mobil sono irrilevanti.
191
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui le ricorrenti hanno presentato il complesso della loro denuncia in applicazione
dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, e secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] l’ha trattato come tale, occorre sottolineare che un
denunciante, il quale presenti una denuncia su un fondamento normativo non pertinente, non può godere, per tale motivo, della
possibilità di introdurre un ricorso avverso il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di continuare l’esame di una denuncia rivolta contro
uno Stato. Il regolamento n. 17 non è applicabile all’art. 86 CE (sentenza max.mobil, punto 188 supra, punto 71). Lo stesso
vale per il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza
di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), entrato in vigore il 1° maggio 2004. Anche se la [OSCURATO:PERSONA]
ha trattato la denuncia, nel suo complesso, come una denuncia rientrante nell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, ciò non
era atto a modificare il contesto normativo. In ogni caso un eventuale errore della [OSCURATO:PERSONA] in merito al fondamento normativo
non può attribuire a un denunciante il diritto di adire il giudice comunitario con un ricorso contro il rigetto di una denuncia
che inviti la [OSCURATO:PERSONA] ad agire ai sensi dell’art. 86, n. 3, CE.
192
Le ricorrenti affermano altresì che non hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia sull’unica base di una violazione dell’art. 86 CE
da parte della Repubblica francese, ma che la denuncia era rivolta contro [OSCURATO:PERSONA] per una violazione autonoma dell’art. 82 CE,
e contro la Repubblica francese per una violazione delle norme relative all’applicazione combinata degli artt. 86 CE, 82 CE,
dell’art. 3, lett. g), CE e dell’art. 10 CE. In proposito occorre sottolineare che anche la denuncia all’origine della causa
max.mobil non era fondata sulla sola violazione dell’art. 86 CE, ma su una violazione dell’art. 82 CE in combinato disposto
con l’art. 86, n. 1, CE (sentenza max.mobil, punto 188 supra, punto 4). Infatti, dalla formulazione dell’art. 86 CE, n. 1,
emerge che tale disposizione deve essere sempre letta in combinato disposto con un’altra disposizione del Trattato. Per quanto
riguarda il richiamo all’art. 10 CE in combinato disposto con l’art. 3, lett. g), CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato,
al punto 170 della decisione impugnata, che l’art. 86 CE costituiva lex specialis. La sola citazione di tali disposizioni,
che definiscono in maniera generale gli obblighi degli Stati membri, non è idonea ad attribuire a un denunciante un diritto
di ricorso contro le decisioni rientranti nel campo di applicazione dell’art. 86 CE.
193
Infine neppure il fatto che le denuncianti abbiano combinato una denuncia rivolta contro uno Stato membro con una denuncia
contro un’impresa può conferire loro il diritto di impugnare la parte della decisione concernente la denuncia rivolta contro
lo Stato membro. Dato che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a promuovere un’azione ai sensi dell’art. 86 CE, è evidente che un soggetto
non possa costringerla ad agire in tal senso combinando una denuncia rivolta contro uno Stato membro con una denuncia rivolta
contro un’impresa.
194
Le ricorrenti affermano altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato di collocarsi pienamente nell’ambito del regolamento
n. 2842/98 e successivamente del regolamento n. 773/2004. Esse sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, nella decisione
impugnata, che non intendeva condurre un’indagine più approfondita della denuncia con riferimento all’art. 86 CE, all’art. 3,
lett. g), CE e all’art. 10 CE per le medesime ragioni per cui non sussisteva un interesse comunitario ad effettuare un’indagine
più approfondita ai sensi dell’art. 82 CE. In proposito è sufficiente constatare che tali regolamenti, al pari dei regolamenti
n. 17 e n. 1/2003, non sono applicabili all’art. 86 CE e non lo divengono per il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia eventualmente
considerato di doverli applicare (prima della pronuncia della sentenza max.mobil, punto 188 supra). Inoltre, il fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] abbia evocato le ragioni per cui non intendeva dare seguito alla denuncia non è atto a modificare la qualificazione
giuridica di tale parte della decisione, che costituisce un atto non impugnabile. Parimenti la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA]
non abbia fatto distinzione tra i diversi aspetti della decisione impugnata nell’indicare ai denuncianti l’esistenza del loro
diritto di agire in giudizio non modifica la natura giuridica dell’atto.
195
L’argomento delle ricorrenti secondo cui la situazione procedurale nel caso di specie è paragonabile a quella all’origine
della sentenza della Corte 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3319), deve essere respinto.
In proposito si deve necessariamente constatare che, in quella causa, la denuncia era rivolta soltanto contro imprese, e non
contro uno Stato membro, e che l’art. 86 CE non costituiva il fondamento della denuncia. Soltanto nell’ambito dell’esame di
quella denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] aveva valutato se l’art. 82, n. 2, CE ostasse all’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. La
situazione procedurale era quindi diversa da quella della presente causa.
196
Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.
197
[OSCURATO:PERSONA] luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
198
Ai sensi dell’ art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 87, n. 3, primo comma, per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o
decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
199
Nel caso di specie il ricorso deve essere respinto e la [OSCURATO:PERSONA] nonché le intervenienti hanno chiesto la condanna delle
ricorrenti alle spese. Tuttavia si deve tener conto del fatto che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato
in maniera errata i propri obblighi sostenendo di non essere tenuta a valutare la gravità e la durata delle infrazioni addotte
(v. punto 76 supra). Anche se tale errore non ha potuto avere influenza sul dispositivo della decisione e non può quindi portare
il Tribunale ad annullare la decisione impugnata (v. punto 147 supra), è stato comunque tale da spingere le ricorrenti a contestare
la decisione dinanzi al Tribunale. Per tale ragione il Tribunale ritiene di aver effettuato una giusta valutazione delle circostanze
del caso di specie, disponendo che la [OSCURATO:PERSONA] debba sopportare le proprie spese.
200
Tuttavia, ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, prima frase, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli
atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Nella
fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che le sue spese siano sopportate dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi della seconda frase della suddetta disposizione, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono
poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima. Nondimeno, nel caso di specie,
questa seconda frase non è applicabile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato alcuna domanda sulle spese nella lettera di rinuncia.
Si deve quindi condannare la [OSCURATO:PERSONA] a un quarto delle spese sopportate dalla [OSCURATO:PERSONA].
201
Per quanto concerne le spese sostenute dalle intervenienti, si deve constatare che queste non hanno formulato alcuna domanda
sulle spese in seguito alla rinuncia della [OSCURATO:PERSONA]. A norma dell’art. 87, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura, in
mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese. Si deve quindi decidere che la [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] sopporteranno un quarto delle proprie spese. Peraltro il Tribunale ritiene che le ricorrenti vadano condannate a
tre quarti delle spese sostenute dalle intervenienti conformemente alle conclusioni di queste ultime.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La [OSCURATO:PERSONA] è cancellata dall’elenco delle ricorrenti.
2)
Il ricorso è respinto.
3)
L’Union française de l’express (UFEX), la DHL [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SAS e la [OSCURATO:PERSONA] express international ([OSCURATO:PERSONA]) SNC sopporteranno,
oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] SA e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno
un quarto delle proprie spese. La [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
sopporterà tre quarti delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
1. Parti della controversia
2. Denuncia del 21 dicembre 1990
3. Lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 1992
4. Decisione di rigetto della denuncia del 30 dicembre 1994
5. Procedimenti nazionali
6. Decisione impugnata
7. Decisione concernente la parte della denuncia relativa agli aiuti di Stato
Procedimento e conclusioni delle parti
Sulla ricevibilità
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
Sulla prima eccezione di irricevibilità, relativa all’assenza di denuncia da parte della UFEX
Sulla seconda eccezione di irricevibilità, relativa alla violazione dei diritti fondamentali di [OSCURATO:PERSONA] merito
1. Sul primo motivo, relativo alla violazione delle regole di diritto concernenti la valutazione dell’interesse comunitario
alla prosecuzione dell’esame della denuncia
Sulla prima parte, relativa a un’interpretazione manifestamente erronea della sentenza del Tribunale 25 maggio 2000 che trae
le conseguenze dalla sentenza della Corte 4 marzo 1999 pronunciata in seguito a ricorso avverso la sentenza di primo grado
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla seconda parte, relativa ad una valutazione manifestamente erronea di alcuni elementi che fanno necessariamente parte
della definizione di interesse comunitario
Riassunto della decisione impugnata
Argomenti delle parti
– Gravità delle infrazioni asserite
– Durata delle infrazioni asserite
– Persistenza degli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni asserite
Giudizio del Tribunale
– Durata delle infrazioni asserite
– Persistenza degli effetti delle infrazioni asserite
– Gravità dell’infrazione asserita
Sulla terza parte, relativa ad una valutazione manifestamente e deliberatamente erronea del ruolo della [OSCURATO:PERSONA] rispetto
a quello dei giudici nazionali nell’esame dell’esistenza di un interesse comunitario
Riassunto della decisione impugnata
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla quarta parte, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA], rinviando, al punto 167 della decisione impugnata, all’aspetto della
pratica concernente gli aiuti di Stato per giustificare il suo rigetto a causa di una presunta mancanza di interesse comunitario,
violi i principi di buona fede e di leale cooperazione tra istituzioni comunitarie (art. 10 CE)
Riassunto della decisione impugnata
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Sul secondo motivo, relativo ad una contraddizione nella motivazione concernente due elementi essenziali della decisione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
3. Sul terzo motivo, relativo a diversi errori di diritto quanto al rigetto della parte della denuncia fondata sugli artt. 86 CE,
82 CE, sull’art. 3, lett. g), CE e sull’art. 10 CE
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.