Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 136/1967
ECLI:IT:COST:1967:136
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza dell'11 novembre 1966, emessa nel procedimento penale
contro [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Todi, ritenendo che la
facoltà concessa al pretore di pronunziare decreto di condanna senza
avere prima interrogato l'imputato e contestato il fatto in un mandato
rimasto senza effetto possa violare il diritto di difesa, ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di
procedura penale in riferimento all'art. 3 e al secondo comma dell'art.
24 della costituzione.
Pur avendo questa Corte, con le sentenze n. 170 del 12 dicembre
1963 e n. 27 marzo 1966, dichiarato non fondata la questione, nella
ordinanza si osserva che la speciale procedura per decreto elimina il
dibattimento, non la fase istruttoria e che prima della decisione di
condanna si versa sostanzialmente nello stato processuale della
istruzione sommaria, nel quale stato dovrebbero essere garantiti
l'intervento e tutti i diritti della difesa. Qualora poi dovesse
ritenersi che, per la specialità del giudizio per decreto, la
procedura manchi di una vera e propria fase istruttoria, ridotta a
semplici investigazioni preliminari, sarebbe violato l'art. 3 della
costituzione, a ragione del diverso trattamento che il giudice può
fare, del tutto discrezionalmente, a seconda che scelga una procedura
piuttosto che un'altra.
Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pretore di
Padova - dopo avere proceduto ad istruzione sommaria, ed eseguito un
accertamento peritale - ha emesso decreto penale di condanna. In sede
di opposizione, il difensore dell'imputato ha eccepito la
illegittimità costituzionale dello art. 506 del Codice di procedura
penale per violazione dei diritti della difesa. Ed il pretore,
rilevando un contrasto tra il secondo comma dell'art. 24 della
costituzione e la facoltà di emettere decreto penale in procedimenti
nei quali siano stati compiuti atti istruttori, senza avere prima
interrogato l'imputato e senza l'osservanza delle norme relative
all'intervento del difensore negli accertamenti peritali, ha sospeso il
giudizio e rimesso gli atti a questa Corte.
Le due ordinanze sono state comunicate, notificate e pubblicate
nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967 e
n. 102 del 22 aprile 1967. Poiché esse prospettano la medesima
questione, i relativi procedimenti possono essere riuniti e definiti
con unica sentenza.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti,
sicché la questione è stata decisa in camera di consiglio.
:
1. - Le due ordinanze rilevano che la specialità del giudizio per
decreto elimina la fase dibattimentale ma non la fase istruttoria,
nella quale dovrebbero essere tutelati i diritti della difesa,
garantiti dalla costituzione in ogni stato e grado del processo.
Perciò l'art. 506 del Codice di procedura penale, consentendo la
pronunzia di una decisione di condanna senza avere prima interrogato
l'imputato e senza aver rispettato gli altri diritti della difesa,
violerebbe il secondo comma dell'art. 24 della costituzione.
2. - La questione è stata già decisa con le sentenze di questa
Corte n. 170 del 12 dicembre 1963 e n. 27 del 17 marzo 1966, le quali
ne hanno dichiarato l'infondatezza, in quanto il decreto penale
costituisce una decisione preliminare, contro la quale l'imputato può
proporre opposizione, sicché l'esperimento dei mezzi di difesa è
rinviato al vero e proprio giudizio, che si svolge, con la stessa
ampiezza dei procedimenti ordinari, dopo che l'opposizione ha messo nel
nulla il decreto penale. Il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa
alla fase dibattimentale non può ritenersi in contrasto col precetto
costituzionale dell'art. 24, quando trovi giustificazione nella
struttura particolare e si armonizzi con le esigenze che regolano le
diverse forme di procedimento, come questa Corte ha deciso con la
sentenza n. 46 del 1957. Non si possono porre in secondo piano le
ragioni per le quali, per i reati indicati dall'art. 506 del Codice di
procedura penale, il legislatore ha voluto adottare un procedimento
speciale, semplice e spedito, che si traduce in un vantaggio non
soltanto per l'economia dei giudizi e per il lavoro degli uffici
giudiziari, ma anche per lo stesso imputato che, accettando il decreto,
non dovrà subire un vero e proprio procedimento con tutte le
conseguenze dannose derivanti da esse. Per altro, dall'esame degli atti
espressamente imposti dalla norma, devono risultare un complesso di
elementi sufficienti ad avvalorare la sussistenza del reato, e la
presunzione di acquiescenza dell'imputato alla condanna per decreto.
3. - In quanto alle particolari ragioni addotte dalle ordinanze, la
Corte non ritiene necessario di prendere posizione sul punto assai
discusso in dottrina se veramente sussiste uno "stato istruttorio"
prima della pronunzia del decreto penale, quando la norma di legge ha
usato, a ragion veduta, il termine "investigazioni" e quando lo stato
istruttorio snaturerebbe nelle sue linee essenziali questo particolare
procedimento. La Corte si limita ad osservare che, anche a volere
ammettere che vi sia uno stato istruttorio, con la sentenza n. 33 del
20 aprile 1966, si è statuito che, qualora il pretore ritenga
necessario compiere atti di istruzione non può prescindere dalla
contestazione del fatto all'imputato prima di emettere il decreto di
citazione. È questo un principio di carattere generale in materia di
istruzione eseguita dal pretore, applicabile quindi anche al caso del
decreto penale, quando nella fase preliminare ad esso si proceda ad
atti istruttori.
4. - Anche per quanto attiene alla violazione dell'art. 3 della
costituzione, la Corte ha deciso con sentenza n. 46, del 12 aprile 1967
che non è in contrasto con tale articolo, per la eventuale disparità
di trattamento che ne deriverebbe a soggetti in pari situazioni, la
facoltà di scelta attribuita al pretore di adottare una forma di
procedura piuttosto che un'altra.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 506 del Codice di procedura penale, sollevata con ordinanza
dell'11 novembre 1966 dal pretore di Todi e del 28 gennaio 1967 dal
pretore di Padova in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sele della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
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