CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/09/2022 del Tribunale di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del 16 agosto 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nei Comuni di rispettiva residenza in quanto gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in abitazione e più precisamente per avere in concorso tra loro — e quindi con la partecipazione di tre persone — tentato di sottrarre a [OSCURATO:PERSONA], introducendosi in un deposito di materiale vario nella sua disponibilità ed in parte destinato a privata dimora, le cose ivi allocate, non riuscendo a portare a compimento il delitto a causa dell'intervento delle forze dell'ordine. La tesi sostenuta dai tre indagati è che essi si siano dati alla fuga immediatamente dopo aver visto i carabinieri, in quanto alcuni di loro non erano in regola con il permesso di soggiorno e la loro autovettura era priva di copertura assicurativa, e che non è verosimile che il Ruci avesse svolto il ruolo di «palo» sebbene si fosse già reso conto della presenza dei carabinieri. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 273 e 274 cod, proc. pen., nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, a sostegno del motivo, deduce che la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito contrasta con quanto risulta dagli atti, essendo invece plausibile che il Tafciu, già ricercato dalle forze dell'ordine in quanto attinto da altro provvedimento cautelare, si sia dato alla fuga alla sola vista dei carabinieri, e che non è verosimile che il Ruci, avvedutosi della presenza dei carabinieri, abbia continuato a sostare all'esterno del magazzino attendendo sul posto l'arrivo delle forze dell'ordine senza opporre resistenza e senza darsi alla fuga. Neppure è emerso che il Ruci avesse in qualche modo allertato i suoi presunti complici onde agevolarne la fuga. [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso nell'atto di scavalcare il muro che delimitava il deposito, mentre il Cuku si era già dato alla fuga e il breve lasso di tempo tra il primo avvistamento da parte dei carabinieri ed il successivo rintraccio dei correi era incompatibile con il progetto criminoso a questi attribuito. Né il tentativo di furto poteva essere desunto dal rinvenimento all'interno del deposito di una sacca gialla, non essendovi prova che la stessa appartenesse ai tre complici; l'identità di fattezze tra la torcia rinvenuta in detta sacca e quella trovata nella disponibilità del Tafciu era circostanza inconsistente ai fini di prova. In ogni caso, dalla presenza delle torce e di altri attrezzi poteva desumersi solo l'esistenza di un progetto criminoso, non la sua attuazione. Neppure risulta adeguatamente motivata la sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo considerato il Tribunale del riesame che il Ruci non si era dato alla fuga e non aveva opposto resistenza ed aveva fornito la sua versione dei fatti. È anche illogico l'aver applicato all'odierno ricorrente la misura dell'obbligo di dimora nello stesso Comune ove è stato attuato il tentativo di furto; essa non appare rispondente alle dichiarate esigenze di cautela collegate al pericolo di recidiva. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 624- bis cod. pen. deducendo che il Tribunale del riesame ha apoditticamente affermato che il deposito fosse accessibile al pubblico. Il deposito costituiva il luogo ove la persona offesa esercitava la sua attività lavorativa e, affinché integrasse un luogo di privata dimora, era necessario che esso non fosse liberamente accessibile a terzi senza il consenso del titolare. Nel caso di specie, nell'ordinanza del Tribunale del riesame manca l'accertamento della riconducibilità del deposito alla nozione di privata dimora e comunque il soggetto scovato al suo interno non si era introdotto in una zona riservata dello stesso, ma era stato colto nell'atto di scavalcare il muro di cinta del deposito, normalmente accessibile ad un flusso indeterminato di persone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal Tribunale del riesame una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Anche laddove il ricorrente sostiene che la motivazione è illogica in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la circostanza che il ricorrente non si sia dato alla fuga ed abbia fornito ai carabinieri la sua versione dei fatti può rilevare per la esigenza di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., ma non per il pericolo di reiterazione del reato, che è stato ritenuto sussistente in virtù dei precedenti penali dai quali il Ruci è gravato e dalle modalità di commissione del reato per il quale si procede. Né può sostenersi che la misura cautelare applicata al ricorrente è inidonea a soddisfare le esigenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., poiché essa appare comunque in grado di ridurre il raggio d'azione dell'illecita attività del Ruci. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile laddove si lamenta violazione di legge, poiché il Tribunale del riesame, ritenendo che il deposito ove è stato attuato il tentativo di furto fosse un luogo di privata dimora in quanto al suo interno la persona offesa era solita svolgere la propria attività lavorativa e che non fosse possibile accedere al suo interno senza il consenso del titolare, ha correttamente applicato l'art. 624-bis cod. pen. come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza citata dallo stesso ricorrente (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Il ricorrente sostiene che in realtà il deposito era liberamente accessibile a terzi richiamando il contenuto del verbale di arresto, ma in tal modo egli solleva una censura di merito e comunque volta ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio che non è consentita in questa sede di legittimità. Laddove, poi, si afferma che la ordinanza non risulta adeguatamente motivata e che il Tribunale del riesame ha affermato in modo apodittico che il deposito non era liberamente accessibile a terzi, deve rilevarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, che pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982). Nei caso di specie non risulta dagli atti che l'odierno ricorrente abbia contestato con la richiesta di riesame o all'udienza camerale l'affermazione, contenuta nel provvedimento coercitivo, che il deposito non era accessibile a terzi, cosicché in applicazione del principio sopra esposto, il Tribunale non era tenuto a motivare in modo specifico indicando la prova dì detta circostanza e di conseguenza il motivo di ricorso, che si duole della mancanza di motivazione in ordine a tale circostanza, risulta inammissibile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p