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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06158/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 9148-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 111/2015 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 3897/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata - l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. - è stata rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, recante l'importo di C 18.436,82, emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per violazione degli artt. 3 e 15, comma 4, della

I. n. 68 del 1999, nonché dell'art. 1, comma 2, del DM del 12 dicembre 2005, riguardante, da un lato, la mancata copertura della quota d'obbligo con riferimento alla omessa assunzione del disabile [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, il mancato assolvimento degli obblighi di cui al predetto art. 3, con riferimento al periodo di scopertura dal 10 luglio 2009 al 12 luglio 2012; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nonché in qualità di amministratore unico e legale rapp.te p.t. della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", affidato a due motivi; il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecco è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della

I. n. 68 del 12 marzo 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di primo grado non abbia attribuito rilievo alla circostanza che la società, nei suoi prospetti, oltre alla descrizione della situazione aziendale, avesse espressamente formulato una specifica richiesta di avviamento al lavoro del soggetto disabile, così adempiendo al suo obbligo di natura sostanziale, gravando sugli uffici preposti il concreto avviamento del lavoratore presso l'azienda; con il secondo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 15 della

I. n. 68 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia contenuto il periodo sanzionabile nel lasso di tempo ricompreso tra il 28 maggio 2012 (trentesimo giorno successivo all'avviamento del sig. [OSCURATO:PERSONA]) ed il 10 giugno 2012 (ultimo giorno prima dell'ammissione della società al trattamento di integrazione salariale), atteso che la "richiesta di assunzione" era stata già formulata con il prospetto informativo inviato il 23 gennaio 2009 e con quelli inoltrati il 14 gennaio 2010 e il 21 gennaio 2011, mentre il Servizio collocamento disabili di Lecco aveva avviato il sig. [OSCURATO:PERSONA] presso la società il 27 aprile 2012; peraltro, le due convenzioni stipulate tra la Provincia di Lecco e la società il 31 gennaio 2008 e il 12 marzo 2009 erano da ritenersi irrilevanti, perché riferite a periodi antecedenti a quello oggetto di accertamento.

Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, poiché - anche a prescindere dalla mancata corrispondenza tra la previsione che si assume violata (l'art. 9 della

I. n. 68 del 1999) e quella richiamata (l'art. 3 della citata legge) nell'ordinanza ingiunzione e nella sentenza impugnata - esso non si confronta con la motivazione della sentenza stessa, tutta incentrata sul mancato "adempimento sostanziale dell'assunzione" in conformità alle convenzioni del 2008 e del 2009, con le quali "l'azienda si era impegnata a ciò"; del resto, il mero riferimento, peraltro contenuto nel secondo motivo, alla irrilevanza delle convenzioni non è di alcuna utilità, in difetto di trascrizione dei punti salienti delle stesse da cui desumere - in difformità dal giudizio espresso nella sentenza in questione - detta irrilevanza, non evincibile, semplicemente, dalla anteriorità delle convenzioni rispetto al periodo oggetto di accertamento, essendo l'obbligo di assunzione ordinariamente proiettato nel futuro; il secondo motivo è del pari inammissibile, perché è dedotto il vizio di violazione di legge, benché nella sentenza impugnata non sia negata l'applicabilità della sospensione dell'obbligo nei confronti di imprese che hanno diritto di accedere ad interventi e trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale, ma si assuma la prova dell'inadempimento - per l'intero periodo dal 2009 al 2012 - in via documentale, dalle allegazioni della DTL, con un giudizio di irrilevanza delle deduzioni giustificative concernenti la sussistenza della cassa integrazione, "posto che i relativi documenti (n. da 1 a 4) riguardano solo il periodo del 2012"; il motivo di doglianza, pertanto, avrebbe dovuto eventualmente investire, nei limiti di quanto consentito dalla attuale versione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame della documentazione (peraltro da trascriversi nei tratti di interesse in ricorso) attestante l'ammissione della società al trattamento di integrazione salariale nel periodo di riferimento; nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecco; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 9148-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 111/2015 del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 3897/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata - l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. - è stata rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, recante l'importo di C 18.436,82, emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", per violazione degli artt. 3 e 15, comma 4, della I. n. 68 del 1999, nonché dell'art. 1, comma 2, del DM del 12 dicembre 2005, riguardante, da un lato, la mancata copertura della quota d'obbligo con riferimento alla omessa assunzione del disabile [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, il mancato assolvimento degli obblighi di cui al predetto art. 3, con riferimento al periodo di scopertura dal 10 luglio 2009 al 12 luglio 2012; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nonché in qualità di amministratore unico e legale rapp.te p.t. della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", affidato a due motivi; il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecco è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della I. n. 68 del 12 marzo 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di primo grado non abbia attribuito rilievo alla circostanza che la società, nei suoi prospetti, oltre alla descrizione della situazione aziendale, avesse espressamente formulato una specifica richiesta di avviamento al lavoro del soggetto disabile, così adempiendo al suo obbligo di natura sostanziale, gravando sugli uffici preposti il concreto avviamento del lavoratore presso l'azienda; con il secondo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 15 della I. n. 68 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia contenuto il periodo sanzionabile nel lasso di tempo ricompreso tra il 28 maggio 2012 (trentesimo giorno successivo all'avviamento del sig. [OSCURATO:PERSONA]) ed il 10 giugno 2012 (ultimo giorno prima dell'ammissione della società al trattamento di integrazione salariale), atteso che la "richiesta di assunzione" era stata già formulata con il prospetto informativo inviato il 23 gennaio 2009 e con quelli inoltrati il 14 gennaio 2010 e il 21 gennaio 2011, mentre il Servizio collocamento disabili di Lecco aveva avviato il sig. [OSCURATO:PERSONA] presso la società il 27 aprile 2012; peraltro, le due convenzioni stipulate tra la Provincia di Lecco e la società il 31 gennaio 2008 e il 12 marzo 2009 erano da ritenersi irrilevanti, perché riferite a periodi antecedenti a quello oggetto di accertamento. Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, poiché - anche a prescindere dalla mancata corrispondenza tra la previsione che si assume violata (l'art. 9 della I. n. 68 del 1999) e quella richiamata (l'art. 3 della citata legge) nell'ordinanza ingiunzione e nella sentenza impugnata - esso non si confronta con la motivazione della sentenza stessa, tutta incentrata sul mancato "adempimento sostanziale dell'assunzione" in conformità alle convenzioni del 2008 e del 2009, con le quali "l'azienda si era impegnata a ciò"; del resto, il mero riferimento, peraltro contenuto nel secondo motivo, alla irrilevanza delle convenzioni non è di alcuna utilità, in difetto di trascrizione dei punti salienti delle stesse da cui desumere - in difformità dal giudizio espresso nella sentenza in questione - detta irrilevanza, non evincibile, semplicemente, dalla anteriorità delle convenzioni rispetto al periodo oggetto di accertamento, essendo l'obbligo di assunzione ordinariamente proiettato nel futuro; il secondo motivo è del pari inammissibile, perché è dedotto il vizio di violazione di legge, benché nella sentenza impugnata non sia negata l'applicabilità della sospensione dell'obbligo nei confronti di imprese che hanno diritto di accedere ad interventi e trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale, ma si assuma la prova dell'inadempimento - per l'intero periodo dal 2009 al 2012 - in via documentale, dalle allegazioni della DTL, con un giudizio di irrilevanza delle deduzioni giustificative concernenti la sussistenza della cassa integrazione, "posto che i relativi documenti (n. da 1 a 4) riguardano solo il periodo del 2012"; il motivo di doglianza, pertanto, avrebbe dovuto eventualmente investire, nei limiti di quanto consentito dalla attuale versione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame della documentazione (peraltro da trascriversi nei tratti di interesse in ricorso) attestante l'ammissione della società al trattamento di integrazione salariale nel periodo di riferimento; nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecco; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 di
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