CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12286/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla commisurazione dellapena e al diniego di applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale,ex art. 175 cod. pen., non sono consentiti perché attengono al profilo della graduazione dellapena e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rilevando vizi che tuttavia nonpossono essere censurati in questa sede, stante la mancanza di incongruenze logiche neltesto della motivazione, la quale correttamente ha escluso l’applicazione del beneficio sullabase dei criteri di legge e ha debitamente esplicitato il calcolo della pena, rilevandone lacongruità, atteso che la misura appare proporzionata alla gravità del fatto e alla capacità adelinquere del ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza); ritenuto peraltro che il secondo motivo è altresì non consentito in quanto meramentereiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), risolvendosi in unarichiesta caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, poiché priva diconfronto con la motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]