CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 24261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18505/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via della Giuliana 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 358/2023 depositata il26/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Prato dichiaravamanifestamente inammissibile la querela di falso presentata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto i contenuti di un atto di citazione, proposto dagli odierni intimati nei suoi confronti, nonché degli atti di pignoramento. Nella prospettazione dell'attrice, in detto atto di citazione e negli atti di pignoramento,era stato dichiarato falsamente che le controparti e il loro dante causa erano creditori di essa Corrado nonché in possesso di titoli esecutivi, mentre ciò non rispondeva a verità. Il Tribunale di Prato riteneva inammissibile la querela di falso , in quanto volta a colpire mere dichiarazioni contenute in atti processuali o esecutivi di parte, non destinati ad assumere fede privilegiata. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo. Non costituita la controparte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo di ricorso si lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 221 c.p.c. e 2699 e 2700 c.c. La ricorrente richiama, quale fonte giuridica e presupposto del ricorso l’art. 111 della Costituzione,che consente l’impugnabilità delle sentenze attraverso il ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per violazione di legge, volto ad incidere sui diritti soggettivi delle parti. La istante deduce che, dalla piattaforma telematica del Tribunale di Prato nello storico del fascicolo in questione, non risultano le ricevute di accettazione e consegna che dimostrino la comunicazione e l’invio degli atti al P.M., né risulta che la Procura abbia restituito gli atti con il numero di protocollo, la data, il nominativo del P.M. designato. Osserva che l’omessa comunicazione al P.M. della pendenza del giudizio di falso, di cui non c’è prova sul fascicolo telematico, è eccezione preliminare e assorbente che determina ex tunc la nullità del procedimento. Rileva che , in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, occorre dare avviso della pendenza del procedimento di querela di falso a prescindere dal suo esito, e anche quando si concluda con una dichiarazione di inammissibilità. 2.-Il ricorso è inammissibile Si tratta di un ricorso per saltum, avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Prato, ma non risulta che le parti siano state d’accordo per omettere l’appello (Cass. civ. sez. un., 01/12/2022, n.35448). Deve in questa sede ribadirsi il principio, secondo cui il ricorso per cassazione contro una sentenza appellabile del tribunale, secondo quanto dispone l'art. 360 c.p.c., comma 2, è ammesso se le parti sono d'accordo per omettere l'appello e solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto(Cass. Sez. Un., 28 aprile 1976, n. 1498). Né vale invocare l’art 111 Cost., posto che in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l'art. 111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l'appello (Cass. 19162/2020). Ebbene, l'accordo diretto all'immediata impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza di primo grado costituisce un negozio giuridico processuale che, consistendo nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, non potendo essere concluso dai rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello - avendo quale oggetto una sentenza "appellabile" e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato, bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione-, nonché preesistere, o quanto meno essere coevo, alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 13195/2022; v. pure Cass. S.U. 35448/2022). Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione delle controparti intimate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater delD .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norm