CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09304/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso è insuperabilmente generico, poiché il ricorrente non si confronta con le corrette considerazioni dei giudici di merito in tema di mancata prova dell'avvenuto ristoro (p. 5), in difetto di timbro di deposito o altra attestazione fidefaciente in calce al documento allegato dalla difesa (che non ha mai precisato dove sia collocato processualmente l'originale); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici di appello applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, non è consentito, poiché il giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora (come nel caso in esame) non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si evidenzia la gravità della condotta e la personalità del reo globalmente considerata, anche alla luce die precedenti specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febb