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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11542/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' Uditi i difensori; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 14 luglio 2020, la Corte d'appello di Salerno - per quanto in questa sede ancora rileva - ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede del 28 giugno 2017: assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B) del decreto che dispone il giudizio in data 6 novembre 2008 e dal reato di cui al capo D) del decreto che dispone il giudizio in data 10 gennaio 2007, rideterminando la pena principale e le pene accessorie irrogate in ordine al reato sub A) del medesimo decreto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1,

I. fall. e confermando le ulteriori statuizioni; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo D) del decreto che dispone il giudizio in data 10 gennaio 2007, ritenuto assorbito nel reato di cui al capo A) del decreto che dispone il giudizio in data 6 novembre 2008 e rideterminato la pena principale e le pene accessorie irrogate in ordine al medesimo reato, confermando le ulteriori statuizioni; ha ridotto le pene accessorie irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e confermato nel resto la sentenza di condanna; ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fallimento di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disponendone il pagamento in favore dell'Erario. 1.1.1 fatti descritti nella contestazione - relativi al decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008 - riguardano l'accesso a finanziamenti pubblici di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 7 giugno 2006, per la realizzazione di un impianto produttivo nel comune di Battipaglia, in relazione ai quali venivano ipotizzati i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico dal 17 marzo 1999 al 9 aprile 2003 e, successivamente, di socio al 50% ed amministratore di fatto, e degli ulteriori imputati nella medesima qualità di gestori di fatto della fallita.

Ulteriori imputazioni venivano elevate a carico dei medesimi imputati con il decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007, concernente (capo A) il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in riferimento al reimpiego della somma di Euro 400.000,00, erogata a I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., percepita attraverso le modalità delittuose contestate al capo C) dello stesso decreto, a titolo di rimborso per un credito I.V.A. relativo all'anno 2002 e corrisposta, mediante emissione di n. 32 assegni circolari, a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di complessivi Euro 154.375,46; a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di complessivi Euro 192.000,00; a [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola per l'importo di complessivi Euro 20.159,00; a [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di complessivi Euro 2.464,97; somme incassate dai rispettivi beneficiari dal 10 dicembre 2003 al 23 febbraio 2004.

1.2. Con la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti - nelle rispettive qualità - responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale nonché - quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - del delitto di riciclaggio.

Le ulteriori, plurime imputazioni elevate a carico dei predetti sono state, invece, dichiarate estinte per prescrizione.

In riferimento a I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale ha analiticamente ricostruito le operazioni fraudolente, finalizzate all'erogazione dei pubblici contributi, in parte effettivamente corrisposti, realizzate attraverso la esposizione di costi comprovati da fatture di acquisto apparentemente emesse dalle società indicate, e mai sostenuti, non essendo stata realizzata alcuna opera destinata alla realizzazione dell'iniziativa industriale finanziata.

L'esposizione nelle scritture contabili di costi fittizi e lo sviamento delle somme erogate dalla realizzazione del progetto sono stati posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta sub A) e B) del decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008.

Alla declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati presupposto è conseguita l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio, relativamente al reimpiego della somma di Euro 400.000,00, erogata alla fallita a titolo di rimborso I.V.A. per l'anno 2002; rimborso conseguito attraverso la prospettazione di costi inesistenti, documentati da fatture fittizie allegate alla dichiarazione resa a fini fiscali.

1.3. La Corte d'appello di Salerno ha - respinte le questioni processuali proposte - emesso le statuizioni sopra riportate.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno indicata hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito riportati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod.. proc. pen..

2.1. Con unico ricorso, proposto per il tramite degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono tre motivi.

2.1.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta e truffa.

Premessa l'operatività di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., accertata nelle sentenze di merito, e l'esclusiva contestazione, in punto di condotta della bancarotta patrimoniale, della distrazione delle somme erogate a titolo di finanziamento, evidenziano i ricorrenti come la complessiva struttura delle imputazioni, delineata nei decreti dispositivi del giudizio, unitariamente apprezzata in seguito alla disposta riunione dei procedimenti, evidenzi una ricostruzione fattuale che colloca la predisposizione della documentazione fittizia, punibile ex artt. 640 e 640-bis cod. pen. (oggetto delle contestazioni sub A) e B)) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007) e la successiva utilizzazione a fini fiscali (oggetto delle contestazioni sub C) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007) nella prospettiva di induzione in errore degli enti erogatori dei pubblici finanziamenti che, una volta liquidati e confluiti nelle casse sociali di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sono stati distratti, in tal modo configurandosi una mera modalità dell'illecito arricchimento degli imputati.

Nel quadro così delineato, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha disatteso la prospettazione difensiva, intesa a delineare il concorso apparente di norme tra le fattispecie contestate ai capi A), B) e C) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007 ed il reato di bancarotta per distrazione contestato al capo A) dell'ulteriore decreto, in quanto i reati di truffa e di dichiarazione fraudolenta assorbono in toto il disvalore della condotta.

Per altro verso, si evidenzia come l'importo delle somme, diversamente contestate quale profitto della truffa e quale distrazione della bancarotta, sia il medesimo, con la conseguenza che le statuizioni irrevocabili rese in ordine ai reati sub A), B) e C), dichiarati estinti per prescrizione, precludono una ulteriore valutazione dell'idem factum, nei termini delineati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 200 del 2016 e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 25651 del 6 giugno 2018, Pessotto).

Nel rigettare la prospettazione difensiva proposta con il gravame, peraltro, la Corte territoriale avrebbe omesso di disaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla compagine sociale di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto ai rapporti tra le contestazioni di truffa ed il reato di bancarotta documentale, che «presenta una particolare intensità sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che deve avere la connotazione del dolo specifico», mentre la «mera produzione artata della documentazione societaria, senza rinvenire alcun indice circa l'effettiva potenzialità di intralciare la ricostruzione dei movimenti economici e di pregiudicare la massa creditizia», non consentirebbe l'affermazione della penale responsabilità, tanto più che le condotte contestate sarebbero propedeudiche non a creare intralci societari, ma a far figurare l'artata movimentazione economica necessaria ad ottenere l'erogazione dei pubblici finanziamenti, in tal modo difettando un vantaggio diverso ed ulteriore rispetto a quello perseguito con i reati dichiarati prescritti.

Anche in riferimento ai rapporti tra le fattispecie in comparazione si delinea - ad avviso dei ricorrenti - il concorso apparente di norme e le preclusioni conseguenti al divieto di ne bis in idem.

2.1.3. Con il terzo motivo, proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale, pur all'esito dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. sub D), irrogato al ricorrente la pena di quattro anni di reclusione, mentre il Tribunale - ritenuto più grave il reato di riciclaggio e determinata la pena base nel minimo - aveva commisurato la pena complessiva, ritenuta la continuazione tra i capi A) e D), in anni quattro e mesi sei di reclusione sicchè, all'esto dell'assoluzione, la pena per il residuo reato di bancarotta doveva essere analogamente commisurata nel minimo edittale, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius.

2.2. Il ricorso, proposto in data 22 dicembre 2020 da [OSCURATO:PERSONA] con atto personalmente sottoscritto, ed autenticato dal difensore, articola un unico motivo, al quale premette talune considerazioni ai fini della tempestività.

Al riguardo, rappresenta come la notifica dell'avviso di deposito della sentenza d'appello al ricorrente, contumace nel giudizio di merito, non possa ritenersi perfezionata mediante la comunicazione eseguita il 15 ottobre 2020 al difensore a mezzo pec, non avendo il ricorrente ivi eletto domicilio e risultando, invece, in atti apposita dichiarazione dell'indirizzo utile alle comunicazioni, e presso il quale il Delle Donne aveva ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen..

Con l'unico motivo proposto, si deduce vizio della motivazione in riferimento alla sottrazione, omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, riferendosi la contestazione sub b) agli anni 2000-2002, mentre il ricorrente ha assunto la carica di amministratore solo formalmente il 17 luglio 2003.

2.3. Con il ricorso, proposto con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi

2.3.1. Con il primo motivo, deduce la nullità la revoca della dichiarazione di contumacia e censura l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, con conseguente invalidità degli atti conseguenti.

Rappresenta, al riguardo: come i procedimenti, originariamente distinti, siano stati riuniti all'udienza del 5 novembre 2009; che nel processo introdotto dal decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008 l'imputato era stato dichiarato contumace; che nel processo introdotto, invece, dal decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007 l'imputato era comparso alla prima udienza del 19 marzo 2007, rimanendo di seguito assente; che nelle udienze successive alla riunione, alle quali [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato, il medesimo era stato qualificato assente, senza che fosse intervenuta alcuna formale revoca della contumacia; che la sentenza di primo grado non era stata notificata, in estratto, al ricorrente.

La Corte territoriale ha rigettato la deduzione di nullità attraverso il richiamo al "caso analogo" delle contestazioni suppletive ex artt. 517-520 cod. proc. pen., rispetto alle quali l'imputato resta "assente" nel giudizio conseguente alla notifica del verbale, in tal modo generalizzando un principio invece di stretta interpretazione, in violazione del divieto di analogia e del diritto di difesa.

2.3.2. Con il secondo motivo, denuncia contrasto tra dispositivo e motivazione nella misura in cui nel primo è stata statuita l'assoluzione dell'imputato dai reati di bancarotta documentale e riciclaggio, con conferma della condanna per il reato di cui al capo A), mentre nella seconda si succedono passaggi argomentativi esplicitamente liberatori (ff. 23-24; 31 della sentenza impugnata) in merito alla riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della distrazione patrimoniale della somma di Euro 450.000,00 (capo Al) del decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008), fondati sull'insussistenza di elementi deponenti per la riconducibilità al medesimo dell'amministrazione di fatto della fallita o, in ogni caso, solo parzialmente rilevanti (ff. 36-37); profili di contraddittorietà destinati ad incidere sull'affermazione di responsabilità e sulle connesse statuizioni civili, e non emendabili nelle forme di cui agli artt. 619 e 130 cod. proc. pen..

2.3.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al capo Al) per avere 'la Corte d'appello, escluso il ruolo di amministratore di fatto, configurato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorrente morale esterno nel reato, attribuendogli (f. 30) la condotta di istigazione atta ad indurre il Delle Donne all'emissione degli assegni circolari ed una partecipazione all'attività truffaldina, in tal modo sovrapponendo i piani dell'amministrazione di fatto e della gestione e rendendo, pertanto, contraddittoria la motivazione.

Per altro verso, evidenzia come l'atto d'appello avesse censurato la statuizione di prescrizione resa in riferimento ai reati di truffa e frode fiscale e che, sul punto, alcuna valutazione è stata resa nella sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen...

Evidenzia, inoltre, l'erronea valorizzazione attribuita ad elementi neutri (non aver l'imputato reso l'esame), irrilevanti (rapporti di parentela con le altre parti), non circostanziati (consapevolezza della decozione di I.P.I.

Plast all'atto dell'incasso dell'assegno di Euro 260.000,00 desunta dall'indicazione del nome commercialista resa nel 2002 dall'imputato al fratello Dario) e comunque presuntivi (in quanto la consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione è fatta discendere dalla comparazione dei dati numerici relativi ai ricavi lordi dell'anno 2003 ed al rimborso IVA; o ai tempi intercorsi tra l'accredito del rimborso e l'emissione degli assegni con i quali si dispose della relativa provvista).

Così come si connota di contraddittorietà la sentenza impugnata nella parte in cui ha, da un lato, attribuito al ricorrente un ruolo gestorio e la partecipazione alla condotta truffaldina ed ha, dall'altro, affermato che il medesimo fosse a conoscenza della stessa illecita condotta, attribuita al fratello Dario.

La sentenza impugnata non considera, invece, che gli assegni in contestazione vennero emessi, per una delle lecite causali possibili (rimborso; compenso), in favore dei soci in una fase di liquidità, ricostruendo del tutto assertivamente il contributo causale ed il dolo di decozione.

2.3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, sub specie di preterizione di specifiche censure difensive, in relazione alla declaratoria di prescrizione per i reati di truffa.

2.3.5. Il quinto motivo articola analoga doglianza quanto ai fatti di cui al capo A2), in relazione ai quali era stato affrontato nell'appello il tema della configurabilità di una forma di concorso esterno, per essere stato [OSCURATO:PERSONA] beneficiario di uno degli assegni in contestazione, contrastando analiticamente la rilevanza della mera circostanza a fondare la responsabilità del ricorrente con specifiche deduzioni, rimaste del tutto ignorate dalla Corte territoriale.

2.3.6. Il sesto motivo denuncia vizio della motivazione in riferimento alla distrazione della somma di Euro 369.000,00 complessivamente indicata al capo Al), pur a fronte dell'incasso di un assegno del minor importo di Euro, 265.000,00.

2.3.7. Il settimo motivo svolge analoga doglianza quanto al capo D), ritenuto assorbito nel capo A), per avere la Corte d'appello utilizzato la formula "perché il fatto non costituisce reato", in tal modo contraddicendo i relativi passaggi motivazionali che, nel reputare giuridicamente non configurabile il delitto di riciclaggio, hanno apoditticamente ricostruito la condotta di intermediazione, mentre il reato di cui all'art. 648 cod. pen. sarebbe ormai prescritto.

3. Con requisitoria scritta, trasmessa il 21 dicembre 2021, il Procuratore generale ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. In riferimento alla questione processuale posta con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore generale ha richiamato Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, osservando che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sull'appello o sul ricorso per cassazione, ritualmente proposti dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso.

3.2. Nel resto, il Procuratore generale ha ravvisato la genericità dei motivi, in quanto privi di correlazione con le ragioni argomentate rese nella decisione impugnata.

In particolare, ha concluso per la manifesta infondatezza delle eccezioni dei ricorrenti che rivestivano poteri gestori de facto nella compagine societaria fallita, e ai quali viene contestato il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta, in quanto costituisce ius receptum che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può solo rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019).

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione della sentenza impugnata appare ineccepibile nel ricostruire l'illecito utilizzo dello schermo societario per ottenere e distrarre finanziamenti agevolati, di cui non veniva fornita alcuna contro- prova circa la destinazione nell'interesse societario, laddove la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, considerato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015).

Quanto alla bancarotta documentale, la tenuta di una irregolare e falsa contabilità sarebbe funzionale al compimento e occultamento delle operazioni patrimoniali illecite.

Ha reputato, altresì, infondate le doglianze rivolte alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

4. Il 30 dicembre 2021, L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di trattazione orale del ricorso.

5. Con memoria del 19 gennaio 2022, lo stesso difensore ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale.

Quanto alla nullità dedotta nel primo motivo di ricorso, evidenzia il ricorrente l'improprio richiamo a Sez.

I, nr. 22337 del 23/3/2021, trattandosi di principio enunciato in riferimento alla sentenza contumaciale d'appello, come risulta dalla lettura della motivazione, che valorizza le formalità richieste per il ricorso per cassazione a seguito della entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, non applicabile alla sentenza di primo grado.

Per altro verso, evidenzia come l'evocato principio della c.d. consumazione del diritto di impugnazione a seguito della presentazione dell'appello da parte del difensore debba ritenersi ormai superato, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez.

V, n. 13803, del 7.02.2020, n. 13803, Rv. 279100-01, sulla scia di Corte costituzionale n. 317 del 2009).

Ribadisce, pertanto, l'eccezione proposta nel primo motivo, controdeducendo, altresì, agli ulteriori argomenti proposti nella requisitoria.

6. Con memoria del 18 gennaio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha articolato controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale Il 10 gennaio 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] superano, invece, il vaglio di ammissibilità, con conseguente rilievo dell'estinzione per prescrizione dei reati ai medesimi ascritti, alla quale consegue - quanto alle statuizioni civili - l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo e, quanto al secondo, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione agli effetti civili. 1.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto personalmente proposto.

1.1. Il ricorso deve, invero, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato: l'impugnazione è stata presentata in data 22 dicembre 2020 personalmente dall'imputato, con atto autenticato nella firma dal difensore.

L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina l'impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale «l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale...» la clausola di esclusione «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1.».

Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».

Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen..

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente quale preclusione alle impugnative personalmente proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. un. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata - come nel caso in esame - da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221).

1.3. La preclusione dell'effetto devolutivo conseguente all'inammissibilità del ricorso estende i suoi effetti anche alla memoria depositata dal difensore, atteso che si trasmette a questa il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi, considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

Il ricorso proposto dal DELLE DONNE è, pertanto, inammissibile.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, complessivamente infondato.

2.1. Le censure articolate nel primo motivo non sono conducenti.

2.1.1. Alla disamina del motivo va premesso come, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non siano mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

In altri termini, non incorre nel vizio di motivazione la sentenza d'appello che non argomenti correttamente le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391; Conf. anche Sez.

U, n. 5 del 1991, Rv. 186998).Spetta, dunque, a questa Corte la verifica della fondatezza della dedotta questione di nullità, a prescindere dalle rationes decidendi rese in sede di merito e dalle argomentazioni poste a sostegno delle contrapposte tesi prospettate dal ricorrente, dal Procuratore generale nella requisitoria ed ulteriormente specificate nella memoria difensiva; tesi che - come si dirà - s'appalesano comunque ultronee ai fini della soluzione della questione proposta.

2.1.2. Alla premessa enunciata consegue che preliminarmente alla verifica degli adempimenti post-dibattimentali - e dunque della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, di cui il ricorrente deduce l'omissione - s'impone la soluzione della questione inerente la posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado.

Ebbene, dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta che i procedimenti, originariamente distinti, sono stati riuniti - ad istanza delle parti - all'udienza del 5 novembre 2009 e che, per effetto della riunione, disposta con ordinanza letta in udienza, al più risalente processo introdotto dal decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007 sia stato riunito quello di cui al decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008.

Nel procedimento portante risulta, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato presente alla prima udienza del 19 marzo 2007, restando, nel prosieguo "non comparso" e, come tale, considerato presente e rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen..

Alla sequenza dibattimentale così ricostruita, consegue che lo status di contumace di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento riunito, dichiarato secondo la normativa antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67, abbia perso autonoma rilevanza, assumendo il medesimo imputato la posizione giuridica, unitaria ed inscindibile, di "non comparso" nel simultaneus processus derivante dalla riunione (anche) dallo stesso richiesta ed in sua assenza disposta.

2.1.3. A tanto consegue che lo status di "assente" o "non comparso", nell'accezione vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge citata, assunto dall'imputato in seguito alla riunione del procedimento con quello in cui lo stesso era, almeno una volta, comparso, ha determinato il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla declaratoria di contumacia resa nel procedimento riunito, sicché la stessa contumacia è venuta a cessare, indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca.L'iniziativa e la virtuale presenza dell'imputato, rappresentato dal proprio difensore all'atto della riunione escludono, dunque, qualsivoglia affidamento dello stesso in ordine allo statuto di tutela conseguente all'iniziale dichiarazione di contumacia nel procedimento riunito.

Ne deriva che a [OSCURATO:PERSONA] alcuna notifica dell'estratto contumaciale era dovuto, decorrendo per il medesimo il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712; N. 6381 del 2000 Rv. 214956, N. 6472 del 2005 Rv. 231402).

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

2.2. L'infondatezza del primo motivo impone il rilievo della prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, estinti per decorrenza del termine massimo di cui all'art. 161 cod. pen. il 30 novembre 2020, tenuto conto delle sospensioni correlate ai rinvii disposti nella fase di merito.

2.2.1. L'impugnazione della sentenza anche agli effetti civili non esonera questa Corte (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870, in motivazione; Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, in motivazione) dall'ulteriore disamina dei motivi di impugnazione, non ravvisandosi, con la necessaria evidenza, cause che impongono il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 2009, Rv. 244274, cit.); proscioglimento che non s'impone, con le stesse caratteristiche e dalla stessa formulazione del relativo punto del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso - che sono, pertanto, inammissibili - anche per i reati già dichiarati prescritti in primo grado, ed in relazione ai quali si contesta - assertivamente - la preterizione dei relativi rilievi svolti con il gravame.

2.2.2. Le deduzioni proposte dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione sono, invece, almeno in parte fondate.

Se l'attribuzione all'imputato del delitto di bancarotta di una qualità diversa da quella contestata non integra - qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli - violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (ex multis Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779 in fattispecie relativa a decisione con la quale un soggetto era stato condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto), alla luce dei parametri sostanziali enunciati dal supremo consesso (Sez. un.

N. 36551 del 2010, Donati, Rv. 248051), resta effettivamente affidata ad una contraddittoria giustificazione la ricostruzione del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella spoliazione delle risorse destinate alla fallita.

Coerentemente alle statuizioni liberatorie rese in ordine ai reati di bancarotta documentale e riciclaggio, invero, la sentenza impugnata (ri)costruisce il ruolo del ricorrente, sostanziandone il concorso, nel ruolo di istigatore, con l'amministratore Delle Donne nel reato sub A) per aver attivamente gestito la distrazione della provvista finanziaria erogata alla fallita, incamerando personalmente, nel 2003, la somma di Euro 265.000,00, giratagli dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali, a sua volta, il Delle Donne l'aveva versata mediante assegni circolari; al ruolo di istigatore - che sottende, all'evidenza, un contributo causale di determinazione morale e che contraddice la materiale apprensione finanziaria della provista - la sentenza impugnata finisce per affiancare una promiscua ingerenza gestoria, retrodatandola all'anno 2001, in tal modo delineando - nel contrasto irrisolto dei relativi enunciati - una motivazione perplessa sul punto della responsabilità concorsuale.

Ed analoghe aporie si rinvengono nella parte in cui, pur ritenendo [OSCURATO:PERSONA] partecipe della condotta fraudolenta preparatoria di una preordinata utilizzazione strumentale della stessa I.P.I.

Sud a fini di locupletazione personale, la Corte territoriale evoca una mera "conoscenza della situazione di crisi finanziaria della società", con argomentazione del tutto eccentrica rispetto alla struttura dell'imputazione che ha, invece, costruito le fattispecie fallimentari in termini di deliberata spoliazione ex ante di una società costituita al solo scopo di drenare risorse pubbliche, intenzionalmente destinata al fallimento.

2.2.3. Il vulnus dell'apparato giustificativo rilevato - che assorbe, senza precluderne l'esame, le ulteriori doglianze - s'appalesa incidente sui lineamenti della responsabilità civile derivante da reato, e impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice civile, competente per valore in grado di appello, proceda a nuovo esame sui punti censurati.3.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di responsabilità è inammissibile, mentre supera il vaglio di inammissibilità solo il terzo motivo di quest'ultimo, con conseguente rilievo della prescrizione.

3.1. Il primo motivo comune, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al rapporto tra i reati di bancarotta fraudolenta e truffa è manifestamente infondato.

3.1.1. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare come, in tema di reati fallimentari, il delitto di truffa avente ad oggetto il conseguimento di finanziamenti mediante falsificazione dei bilanci e di altra documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale di una società non assorbe la condotta di bancarotta successivamente realizzata dal medesimo imputato attraverso la sottrazione al ceto creditorio delle somme derivanti dall'anzidetta condotta illecita, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati (Sez. 5, n. 13399 del 08/02/2019, Callegari, Rv. 275094).

Muovendo dalla illecita strumentalizzazione delle società commerciali, la sentenza richiamata ha evocato la giurisprudenza di legittimità che ammette possano costituire oggetto di distrazione anche i beni acquisiti a seguito di attività criminale (Sez. 5, n. 8373 del 27/09/2013, dep. 2014, Mancinelli, Rv. 259041; Sez. 5, n. 23318 del 17/03/2004, Spartà, Rv. 228863), sottolineando la profonda divergenza, anche sul piano strutturale, delle condotte materiali, in punto di declinazione dell'iter criminoso, in quanto l'impresa criminale finalizzata alla realizzazione di truffe si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'impresa decotta, mentre la distrazione degli stessi beni, suscettibile di integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.F., è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere (Sez. 5, n. 8373 del 2013, Mancinelli, Rv. 259041, cit.).

La provenienza illecita dei beni non esclude, invero, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, «giacché per beni del fallito ex art. 216

I. fall., si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto, rientrandovi, pertanto, anche i beni ottenuti con sistemi illeciti quali la truffa, in quanto l'iter criminoso di quest'ultima si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'imprenditore decotto, mentre la sottrazione bancarottiera degli stessi beni a quest'ultimo è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere» (Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rapisarda, Rv. 245156; Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, Bausone ed altri, Rv. 241692; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo e altri, Rv. 229908; Sez. 5, n. 12068 del 08/10/1991, Geraci, Rv. 188680).

3.1.2. Siffatti principi sono stati, recentemente riaffermati da questa Corte, che ha ribadito come il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è escluso dal fatto che i beni distratti siano pervenuti alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti (nella specie mediante truffe), atteso che il patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate dagli amministratori in nome e per conto della medesima, ed altresì che i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte di un determinato patrimonio, non possono considerarsi ad esso estranei (Sez. 5, n.53399 del 30/05/2018, R., Rv. 274146, N. 23318 del 2004, N. 23318 del 2004, N. 8373 del 2014, N. 8373 del 2014, N. 7814 del 1999, N. 7814 del 1999, N. 44159 del 2008, N. 44159 del 2008, N. 45332 del 2009, N. 45332 del 2009, N. 22872 del 2003, N. 22872 del 2003).

Alla base di siffatta impostazione sono state ancora poste - come rilevato - le strutturali differenze delle condotte di distrazione rispetto alla presupposta fase acquisitiva dei proventi illeciti, che si pongono su di un piano cronologicamente distinto e progressivo nonché logicamente (con)sequenziale, precludendo, in tal guisa, la unitaria riconduzione delle fattispecie all'idem factum.

3.1.3. Siffatti principi sono stati ulteriormente specificati, alla luce del ne bis in idem, come (re)interpretato nella sua portata convenzionale e costituzionale.

Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 31/5/2016, ha statuito l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell'art.649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste il concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Nella delineata prospettiva, la Consulta ha escluso che l'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU - secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" - abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 cod. pen., per il quale "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto".

La giurisprudenza della Corte EDU porta solo ad affermare - ha precisato la Corte Costituzionale - che, per i giudici di Strasburgo, la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie.

Non v'è nessuna ragione logica - ha però precisato la Corte Costituzionale - per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa, secondo il giudizio della Corte EDU, "all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente".

Parimenti - ha proseguito la Corte Costituzionale - nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 del Protocollo CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta; anzi, la lettura delle varie norme della Convenzione (tra cui proprio l'art. 4 del Protocollo 7, che consente la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di mettere in discussione una sentenza - favorevole all'imputato - già passata in giudicato) rende palese che, allo stato, il testo convenzionale impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente.

Al contrario - ha concluso la Corte Costituzionale - sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799).

Tanto a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente.

In tal modo, è assicurato il massimo dispiegarsi della funzione di garanzia sottesa all'art. 649 cod. proc. pen., senza compromissione di altri principi di rilievo costituzionale, e si evita che la valutazione comparativa - cui è chiamato il giudice investito del secondo giudizio - sia influenzata dalle sempre opinabili considerazioni sulla natura dell'interesse tutelato dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sul ruolo che ha un medesimo elemento all'interno delle fattispecie, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i singoli reati.

3.1.4. Del resto, ad una valutazione sostanzialistica dell'idem factum questa Corte si è già conformata, affermando come ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto debba essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n.47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502, N. 459 del 1997 Rv. 207729, N. 31446 del 2008 Rv. 240895, N. 4103 del 2013 Rv. 255078, N. 18376 del 2013 Rv. 255837, N. 32352 del 2014 Rv. 261937, N. 52215 del 2014 Rv. 261364, N. 19712 del 2015 Rv. 263543), al fine di presidiare, secondo effettività, le garanzie che la predetta norma è intesa a tutelare.

La valutazione sostanzialistica dell'idem factum deve, allora, procedere tenendo conto dei rapporti di interferenza strutturale tra i reati.

Nel delineato contesto, in tema di valutazione comparativa, in concreto, delle fattispecie coinvolte in una verifica in termini di idem factum, è stato innovativamente ritenuto come, alla luce dei principi sovranazionali recepiti dalla Consulta, il giudizio irrevocabile per il delitto di appropriazione indebita di beni aziendali impedisca, in ragione del divieto di "bis in idem", di giudicare l'imputato per il delitto di bancarotta per distrazione in relazione agli stessi beni, in quanto la dichiarazione di fallimento, che distingue il secondo reato dal primo, non è elemento idoneo a differenziare il fatto illecito naturalisticamente inteso (Sez. 5, n.25651 del 15/02/2018, Pessotto, Rv. 273468, citata dai ricorrenti).

E' stato, in tal senso, sottolineato come la bancarotta fraudolenta integra una ipotesi di reato complesso, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., e come gli elementi normativi descrittivi della bancarotta siano diversi e più ampi rispetto a quelli descrittivi dell'appropriazione, giacché nella bancarotta assume rilevanza la pronuncia di fallimento, che manca all'altra figura di reato (Sez. 5, n. 37298 del 9/7/2010, Lombardo, Rv 248640; Sez. 5, n. 4404 del 18/11/2008, Rv 241887; Sez. 5, n. 37567 del 4/4/2003, Rv 228297); purtuttavia, anche ammessa la ricorrenza di una ipotesi di concorso formale di reati (comunque esclusa dalla sentenza n. 37298/2010 richiamata), la possibilità di procedere per la bancarotta dopo la formazione del giudicato sull'appropriazione è stata ritenuta - dopo la sentenza n. 200/2016 della Corte Costituzionale sopra richiamata - condizionata alla possibilità di riconoscere, nella bancarotta, un fatto diverso rispetto all'appropriazione, sulla base degli elementi identitari del reato, tradizionalmente compendiati nella triade condotta, nesso causale, evento.

Si è, quindi, ritenuto come "la problematica posta dall'impatto del ne bis in idem sul concorso reale di norme vai-dai risolta alla stregua dei criteri enunciati... secondo cui un nuovo giudizio è consentito solo se il fatto che si vuole punire sia, naturalisticamente inteso, diverso, e non già perché con la medesima condotta sono state violate più norme penali e offeso più interessi giuridici.

Il che impedisce di far riferimento all'istituto del concorso reale di norme per dirimere la problematica posta dal sopravvenire del fallimento alla pronuncia di appropriazione".

Alla luce di siffatta impostazione, è stata sottoposta a "prova di resistenza" anche la più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto "essa fa leva sul fatto che appropriazione indebita e bancarotta per distrazione sono strutturalmente diverse, perché la bancarotta ha, in più, l'elemento specializzante della dichiarazione di fallimento, che "attualizza" l'offesa insita nell'appropriazione.

Occorre considerare, però, che il diritto penale punisce i fatti dipendenti dall'azione o dall'omissione dell'agente; perciò, anche se nel "fatto" vanno ricompresi - secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite - le conseguenze della condotta (l'evento) e il nesso che le lega alla condotta, deve trattarsi pur sempre di elementi dipendenti dall'agire del soggetto, perché possano essergli addebitati.

La dichiarazione di fallimento è, invece, per generale opinione, indipendente dalla volontà dell'agente, perché consegue all'iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero ed è legata alle valutazione del Tribunale fallimentare, sicché non può essere annoverata tra gli elementi che concorrono alla identificazione del "fatto", nella accezione assunta dal giudice delle leggi e che qui rileva".

E' stata, perciò, richiamata la giurisprudenza di questa sezione (cfr. Sez, 5, n.13910 del 9/2/2017, Rv 269388 e 269389, nonché, sez. 5, n. 4400 del 6/10/2017, Cragnotti, n.m.) che, sviluppando consequenzialmente le premesse poste da SU., n. 22474 del 27/9/2016, Passarelli, ha ritenuto che nella bancarotta la condotta si perfeziona con la distrazione, ma la punibilità è subordinata alla dichiarazione di fallimento, concludendo che «se l'agente è già stato giudicato con carattere di definitività per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., nel caso di condanna egli sarà assoggettato alla sanzione penale stabilità dal giudice; nel caso di assoluzione, non si vede come la medesima condotta potrebbe essere contraddittoriamente valutata penalmente rilevante».

Di talchè si è concluso come "Depurata...di questo elemento (id est, la dichiarazione di fallimento), la bancarotta per distrazione non si differenzia in nulla dall'appropriazione indebita (quando, beninteso, abbiano lo stesso oggetto), sicché non presenta la diversità necessaria a superare il divieto del bis in idem.

La profonda diversità della bancarotta per distrazione, rispetto all'appropriazione indebita, sta, in realtà, nell'offesa che essa reca all'interesse dei creditori, per la diminuzione della garanzia patrimoniale che è ad essa collegata; ma si tratta dì una diversità che, stando al dictum della Corte Costituzionale, non rileva ai fini della identificazione del "fatto", perché attiene - insieme all'oggetto giuridico, alla natura dell'evento, ecc. - ad elementi della fattispecie che, per la loro opinabilità, non devono concorrere a segnare l'ambito della garanzia costituzionale e convenzionale del ne bis in idem".

Escluso il profilarsi situazioni da cui dedurre che la bancarotta rappresentasse, in concreto, un fatto diverso dal reato per cui vi era stata pronuncia passata in giudicato, nel caso in disamina la Corte ha escluso che l'imputato potesse essere nuovamente sottoposto a procedimento penale, esplorando anche il tema dei limiti del giudicato parziale in riferimento al reato complesso ed escludendo, anche sotto tale profilo, che ci si trovasse al cospetto di fatti diversi, in quanto "l'unica condotta che ha dato origine ad entrambi i procedimenti era stata, prima dell'avvio del procedimento per il reato fallimentare, oggetto di accertamento in sede penale, con esito liberatorio per l'imputato, sicché su di esso si era formato il giudicato".

3.1.5. I principi richiamati non dispiegano rilevanza alcuna nella disamina della fattispecie sottoposta all'odierno esame della Corte.

Dichiarate prescritte le strumentali condotte frodatorie, i ricorrenti sono stati condannati per la distrazione di ingenti somme di denaro, erogate alla società fallita mediante induzione in errore degli enti pubblici che avevano disposto finanziamenti all'esito di istruttorie viziate dalla falsa prospettazione e documentazione della situazione economico-patrimoniale della società beneficiaria, utilizzata - secondo la prospettazione accusatoria - per drenare liquidità e stornarla in favore degli stessi imputati.

Procedendo secondo il metodo di verifica sostanziale, costituzionalmente orientato, dei rapporti di interferenza tra le fattispecie, tutte contestualmente accertate nell'ambito del presente procedimento, la rubrica delinea un complessivo scenario fattuale, articolato in due fasi: nella prima, si contesta la erogazione di finanziamenti pubblici, indotti dalla falsa documentazione relativa alla dotazione della società e dalla utilizzazione di documenti mendaci, acquisiti mediante accreditamento nelle casse sociali; siffatte risorse, sottoposte ipso iure al vincolo di destinazione di cui all'art. 2740 cod. civ. nel momento stesso in cui sono state accreditate sui conti sociali, sono state successivamente prelevate e destinate a fini extrasociali, in violazione della garanzia patrimoniale generica.

Si tratta, dunque, di condotte non solo ontologicamente distinte, l'evento dell'una (conseguimento di ingiusto profitto con danno degli enti erogatori tratti in errore) costituendo il prius logico e temporalmente antecedente della posteriore consumazione dell'altra, ma che esprimono, nel loro complesso, l'intenzionalità dello stesso fallimento.

La utilizzazione dello schermo societario, finalizzato a conseguire ingiuste utilità, apparentemente in favore della medesima impresa ed invece, successivamente, deviate onde consentire un'illecita locupletazione personale, esprime ex se l'orientamento della condotta al dissesto, inevitabile (e dunque previsto) e del tutto coerente (e pertanto voluto) rispetto all'abuso dell'ente economico interposto.•

3.1.6. Nella fattispecie in disamina, pertanto, diversa è la condotta, nella truffa consistente nell'induzione in errore determinante l'atto dispositivo e, nella bancarotta per distrazione, nel prelievo per fini extrasociali; diverso è il danno del reato di truffa (determinato dall'entità dell'indebita prestazione erogata) rispetto al pregiudizio aggiuntivo della condotta distrattiva per i creditori (conformazione del credito alla partecipazione al riparto, secondo le regole della concorsualità), oltre al nocumento dell'affidabilità dei terzi.

Di guisa che la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di truffa non determina alcuna preclusione processuale.

Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

3.2. Il secondo motivo è del tutto aspecifico.

La censura, che replica la prima doglianza quanto al rapporto tra truffa e bancarotta documentale, sfugge alla stessa declinazione del vizio, trascurando del tutto la dimensione diacronica, ben rimarcata nei capi di imputazione, dei diversi fatti.

3.3. Il terzo motivo di ricorso, proposto esclusivamente nell'interesse del Veneruso - e solo al medesimo riferibile ex art. 587 cod. proc. pen. - supera, invece, il vaglio di ammissibilità.

3.1. Sulla latitudine del divieto di reformatio in pejus in tema di assoluzione per uno dei reati già avvinti in continuazione si registrano orientamenti interpretativi non sempre univoci, anche in ragione delle fattispecie in concreto disaminate.

In linea con i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore), questa *Sezione ha, di recente, affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella • originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279; Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]); non mancano, tuttavia, orientamenti che rivelano una diversa declinazione del principio.

3.2. La non manifesta infondatezza della censura consente - come anticipato - il rilievo della prescrizione dei reati contestati al Veneruso, con conseguente annullamento senza rinvio, ai soli effetti penali, della sentenza impugnata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende; a carico dei medesimi e di [OSCURATO:PERSONA], integralmente soccombente sul punto dell'affermazione di responsabilità civile, consegue, altresì, la condanna alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perchè i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono estinti per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei soli confronti di Meluz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' Uditi i difensori; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 14 luglio 2020, la Corte d'appello di Salerno - per quanto in questa sede ancora rileva - ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede del 28 giugno 2017: assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B) del decreto che dispone il giudizio in data 6 novembre 2008 e dal reato di cui al capo D) del decreto che dispone il giudizio in data 10 gennaio 2007, rideterminando la pena principale e le pene accessorie irrogate in ordine al reato sub A) del medesimo decreto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall. e confermando le ulteriori statuizioni; assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo D) del decreto che dispone il giudizio in data 10 gennaio 2007, ritenuto assorbito nel reato di cui al capo A) del decreto che dispone il giudizio in data 6 novembre 2008 e rideterminato la pena principale e le pene accessorie irrogate in ordine al medesimo reato, confermando le ulteriori statuizioni; ha ridotto le pene accessorie irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e confermato nel resto la sentenza di condanna; ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fallimento di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disponendone il pagamento in favore dell'Erario. 1.1.1 fatti descritti nella contestazione - relativi al decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008 - riguardano l'accesso a finanziamenti pubblici di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 7 giugno 2006, per la realizzazione di un impianto produttivo nel comune di Battipaglia, in relazione ai quali venivano ipotizzati i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico dal 17 marzo 1999 al 9 aprile 2003 e, successivamente, di socio al 50% ed amministratore di fatto, e degli ulteriori imputati nella medesima qualità di gestori di fatto della fallita. Ulteriori imputazioni venivano elevate a carico dei medesimi imputati con il decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007, concernente (capo A) il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in riferimento al reimpiego della somma di Euro 400.000,00, erogata a I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., percepita attraverso le modalità delittuose contestate al capo C) dello stesso decreto, a titolo di rimborso per un credito I.V.A. relativo all'anno 2002 e corrisposta, mediante emissione di n. 32 assegni circolari, a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di complessivi Euro 154.375,46; a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di complessivi Euro 192.000,00; a [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola per l'importo di complessivi Euro 20.159,00; a [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di complessivi Euro 2.464,97; somme incassate dai rispettivi beneficiari dal 10 dicembre 2003 al 23 febbraio 2004. 1.2. Con la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti - nelle rispettive qualità - responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale nonché - quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - del delitto di riciclaggio. Le ulteriori, plurime imputazioni elevate a carico dei predetti sono state, invece, dichiarate estinte per prescrizione. In riferimento a I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale ha analiticamente ricostruito le operazioni fraudolente, finalizzate all'erogazione dei pubblici contributi, in parte effettivamente corrisposti, realizzate attraverso la esposizione di costi comprovati da fatture di acquisto apparentemente emesse dalle società indicate, e mai sostenuti, non essendo stata realizzata alcuna opera destinata alla realizzazione dell'iniziativa industriale finanziata. L'esposizione nelle scritture contabili di costi fittizi e lo sviamento delle somme erogate dalla realizzazione del progetto sono stati posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta sub A) e B) del decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008. Alla declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati presupposto è conseguita l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio, relativamente al reimpiego della somma di Euro 400.000,00, erogata alla fallita a titolo di rimborso I.V.A. per l'anno 2002; rimborso conseguito attraverso la prospettazione di costi inesistenti, documentati da fatture fittizie allegate alla dichiarazione resa a fini fiscali. 1.3. La Corte d'appello di Salerno ha - respinte le questioni processuali proposte - emesso le statuizioni sopra riportate. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno indicata hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito riportati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod.. proc. pen.. 2.1. Con unico ricorso, proposto per il tramite degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta e truffa. Premessa l'operatività di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., accertata nelle sentenze di merito, e l'esclusiva contestazione, in punto di condotta della bancarotta patrimoniale, della distrazione delle somme erogate a titolo di finanziamento, evidenziano i ricorrenti come la complessiva struttura delle imputazioni, delineata nei decreti dispositivi del giudizio, unitariamente apprezzata in seguito alla disposta riunione dei procedimenti, evidenzi una ricostruzione fattuale che colloca la predisposizione della documentazione fittizia, punibile ex artt. 640 e 640-bis cod. pen. (oggetto delle contestazioni sub A) e B)) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007) e la successiva utilizzazione a fini fiscali (oggetto delle contestazioni sub C) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007) nella prospettiva di induzione in errore degli enti erogatori dei pubblici finanziamenti che, una volta liquidati e confluiti nelle casse sociali di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sono stati distratti, in tal modo configurandosi una mera modalità dell'illecito arricchimento degli imputati. Nel quadro così delineato, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha disatteso la prospettazione difensiva, intesa a delineare il concorso apparente di norme tra le fattispecie contestate ai capi A), B) e C) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007 ed il reato di bancarotta per distrazione contestato al capo A) dell'ulteriore decreto, in quanto i reati di truffa e di dichiarazione fraudolenta assorbono in toto il disvalore della condotta. Per altro verso, si evidenzia come l'importo delle somme, diversamente contestate quale profitto della truffa e quale distrazione della bancarotta, sia il medesimo, con la conseguenza che le statuizioni irrevocabili rese in ordine ai reati sub A), B) e C), dichiarati estinti per prescrizione, precludono una ulteriore valutazione dell'idem factum, nei termini delineati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 200 del 2016 e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 25651 del 6 giugno 2018, Pessotto). Nel rigettare la prospettazione difensiva proposta con il gravame, peraltro, la Corte territoriale avrebbe omesso di disaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla compagine sociale di I.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto ai rapporti tra le contestazioni di truffa ed il reato di bancarotta documentale, che «presenta una particolare intensità sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che deve avere la connotazione del dolo specifico», mentre la «mera produzione artata della documentazione societaria, senza rinvenire alcun indice circa l'effettiva potenzialità di intralciare la ricostruzione dei movimenti economici e di pregiudicare la massa creditizia», non consentirebbe l'affermazione della penale responsabilità, tanto più che le condotte contestate sarebbero propedeudiche non a creare intralci societari, ma a far figurare l'artata movimentazione economica necessaria ad ottenere l'erogazione dei pubblici finanziamenti, in tal modo difettando un vantaggio diverso ed ulteriore rispetto a quello perseguito con i reati dichiarati prescritti. Anche in riferimento ai rapporti tra le fattispecie in comparazione si delinea - ad avviso dei ricorrenti - il concorso apparente di norme e le preclusioni conseguenti al divieto di ne bis in idem. 2.1.3. Con il terzo motivo, proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale, pur all'esito dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. sub D), irrogato al ricorrente la pena di quattro anni di reclusione, mentre il Tribunale - ritenuto più grave il reato di riciclaggio e determinata la pena base nel minimo - aveva commisurato la pena complessiva, ritenuta la continuazione tra i capi A) e D), in anni quattro e mesi sei di reclusione sicchè, all'esto dell'assoluzione, la pena per il residuo reato di bancarotta doveva essere analogamente commisurata nel minimo edittale, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. 2.2. Il ricorso, proposto in data 22 dicembre 2020 da [OSCURATO:PERSONA] con atto personalmente sottoscritto, ed autenticato dal difensore, articola un unico motivo, al quale premette talune considerazioni ai fini della tempestività. Al riguardo, rappresenta come la notifica dell'avviso di deposito della sentenza d'appello al ricorrente, contumace nel giudizio di merito, non possa ritenersi perfezionata mediante la comunicazione eseguita il 15 ottobre 2020 al difensore a mezzo pec, non avendo il ricorrente ivi eletto domicilio e risultando, invece, in atti apposita dichiarazione dell'indirizzo utile alle comunicazioni, e presso il quale il Delle Donne aveva ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen.. Con l'unico motivo proposto, si deduce vizio della motivazione in riferimento alla sottrazione, omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, riferendosi la contestazione sub b) agli anni 2000-2002, mentre il ricorrente ha assunto la carica di amministratore solo formalmente il 17 luglio 2003. 2.3. Con il ricorso, proposto con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi 2.3.1. Con il primo motivo, deduce la nullità la revoca della dichiarazione di contumacia e censura l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, con conseguente invalidità degli atti conseguenti. Rappresenta, al riguardo: come i procedimenti, originariamente distinti, siano stati riuniti all'udienza del 5 novembre 2009; che nel processo introdotto dal decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008 l'imputato era stato dichiarato contumace; che nel processo introdotto, invece, dal decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007 l'imputato era comparso alla prima udienza del 19 marzo 2007, rimanendo di seguito assente; che nelle udienze successive alla riunione, alle quali [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato, il medesimo era stato qualificato assente, senza che fosse intervenuta alcuna formale revoca della contumacia; che la sentenza di primo grado non era stata notificata, in estratto, al ricorrente. La Corte territoriale ha rigettato la deduzione di nullità attraverso il richiamo al "caso analogo" delle contestazioni suppletive ex artt. 517-520 cod. proc. pen., rispetto alle quali l'imputato resta "assente" nel giudizio conseguente alla notifica del verbale, in tal modo generalizzando un principio invece di stretta interpretazione, in violazione del divieto di analogia e del diritto di difesa. 2.3.2. Con il secondo motivo, denuncia contrasto tra dispositivo e motivazione nella misura in cui nel primo è stata statuita l'assoluzione dell'imputato dai reati di bancarotta documentale e riciclaggio, con conferma della condanna per il reato di cui al capo A), mentre nella seconda si succedono passaggi argomentativi esplicitamente liberatori (ff. 23-24; 31 della sentenza impugnata) in merito alla riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della distrazione patrimoniale della somma di Euro 450.000,00 (capo Al) del decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008), fondati sull'insussistenza di elementi deponenti per la riconducibilità al medesimo dell'amministrazione di fatto della fallita o, in ogni caso, solo parzialmente rilevanti (ff. 36-37); profili di contraddittorietà destinati ad incidere sull'affermazione di responsabilità e sulle connesse statuizioni civili, e non emendabili nelle forme di cui agli artt. 619 e 130 cod. proc. pen.. 2.3.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al capo Al) per avere 'la Corte d'appello, escluso il ruolo di amministratore di fatto, configurato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorrente morale esterno nel reato, attribuendogli (f. 30) la condotta di istigazione atta ad indurre il Delle Donne all'emissione degli assegni circolari ed una partecipazione all'attività truffaldina, in tal modo sovrapponendo i piani dell'amministrazione di fatto e della gestione e rendendo, pertanto, contraddittoria la motivazione. Per altro verso, evidenzia come l'atto d'appello avesse censurato la statuizione di prescrizione resa in riferimento ai reati di truffa e frode fiscale e che, sul punto, alcuna valutazione è stata resa nella sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen... Evidenzia, inoltre, l'erronea valorizzazione attribuita ad elementi neutri (non aver l'imputato reso l'esame), irrilevanti (rapporti di parentela con le altre parti), non circostanziati (consapevolezza della decozione di I.P.I. Plast all'atto dell'incasso dell'assegno di Euro 260.000,00 desunta dall'indicazione del nome commercialista resa nel 2002 dall'imputato al fratello Dario) e comunque presuntivi (in quanto la consapevolezza della natura distrattiva dell'operazione è fatta discendere dalla comparazione dei dati numerici relativi ai ricavi lordi dell'anno 2003 ed al rimborso IVA; o ai tempi intercorsi tra l'accredito del rimborso e l'emissione degli assegni con i quali si dispose della relativa provvista). Così come si connota di contraddittorietà la sentenza impugnata nella parte in cui ha, da un lato, attribuito al ricorrente un ruolo gestorio e la partecipazione alla condotta truffaldina ed ha, dall'altro, affermato che il medesimo fosse a conoscenza della stessa illecita condotta, attribuita al fratello Dario. La sentenza impugnata non considera, invece, che gli assegni in contestazione vennero emessi, per una delle lecite causali possibili (rimborso; compenso), in favore dei soci in una fase di liquidità, ricostruendo del tutto assertivamente il contributo causale ed il dolo di decozione. 2.3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, sub specie di preterizione di specifiche censure difensive, in relazione alla declaratoria di prescrizione per i reati di truffa. 2.3.5. Il quinto motivo articola analoga doglianza quanto ai fatti di cui al capo A2), in relazione ai quali era stato affrontato nell'appello il tema della configurabilità di una forma di concorso esterno, per essere stato [OSCURATO:PERSONA] beneficiario di uno degli assegni in contestazione, contrastando analiticamente la rilevanza della mera circostanza a fondare la responsabilità del ricorrente con specifiche deduzioni, rimaste del tutto ignorate dalla Corte territoriale. 2.3.6. Il sesto motivo denuncia vizio della motivazione in riferimento alla distrazione della somma di Euro 369.000,00 complessivamente indicata al capo Al), pur a fronte dell'incasso di un assegno del minor importo di Euro, 265.000,00. 2.3.7. Il settimo motivo svolge analoga doglianza quanto al capo D), ritenuto assorbito nel capo A), per avere la Corte d'appello utilizzato la formula "perché il fatto non costituisce reato", in tal modo contraddicendo i relativi passaggi motivazionali che, nel reputare giuridicamente non configurabile il delitto di riciclaggio, hanno apoditticamente ricostruito la condotta di intermediazione, mentre il reato di cui all'art. 648 cod. pen. sarebbe ormai prescritto. 3. Con requisitoria scritta, trasmessa il 21 dicembre 2021, il Procuratore generale ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. In riferimento alla questione processuale posta con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore generale ha richiamato Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, osservando che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sull'appello o sul ricorso per cassazione, ritualmente proposti dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. 3.2. Nel resto, il Procuratore generale ha ravvisato la genericità dei motivi, in quanto privi di correlazione con le ragioni argomentate rese nella decisione impugnata. In particolare, ha concluso per la manifesta infondatezza delle eccezioni dei ricorrenti che rivestivano poteri gestori de facto nella compagine societaria fallita, e ai quali viene contestato il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta, in quanto costituisce ius receptum che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può solo rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019). Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione della sentenza impugnata appare ineccepibile nel ricostruire l'illecito utilizzo dello schermo societario per ottenere e distrarre finanziamenti agevolati, di cui non veniva fornita alcuna contro- prova circa la destinazione nell'interesse societario, laddove la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, considerato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015). Quanto alla bancarotta documentale, la tenuta di una irregolare e falsa contabilità sarebbe funzionale al compimento e occultamento delle operazioni patrimoniali illecite. Ha reputato, altresì, infondate le doglianze rivolte alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il 30 dicembre 2021, L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di trattazione orale del ricorso. 5. Con memoria del 19 gennaio 2022, lo stesso difensore ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale. Quanto alla nullità dedotta nel primo motivo di ricorso, evidenzia il ricorrente l'improprio richiamo a Sez. I, nr. 22337 del 23/3/2021, trattandosi di principio enunciato in riferimento alla sentenza contumaciale d'appello, come risulta dalla lettura della motivazione, che valorizza le formalità richieste per il ricorso per cassazione a seguito della entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, non applicabile alla sentenza di primo grado. Per altro verso, evidenzia come l'evocato principio della c.d. consumazione del diritto di impugnazione a seguito della presentazione dell'appello da parte del difensore debba ritenersi ormai superato, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. V, n. 13803, del 7.02.2020, n. 13803, Rv. 279100-01, sulla scia di Corte costituzionale n. 317 del 2009). Ribadisce, pertanto, l'eccezione proposta nel primo motivo, controdeducendo, altresì, agli ulteriori argomenti proposti nella requisitoria. 6. Con memoria del 18 gennaio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha articolato controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale Il 10 gennaio 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] superano, invece, il vaglio di ammissibilità, con conseguente rilievo dell'estinzione per prescrizione dei reati ai medesimi ascritti, alla quale consegue - quanto alle statuizioni civili - l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo e, quanto al secondo, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione agli effetti civili. 1.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto personalmente proposto. 1.1. Il ricorso deve, invero, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato: l'impugnazione è stata presentata in data 22 dicembre 2020 personalmente dall'imputato, con atto autenticato nella firma dal difensore. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina l'impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale «l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale...» la clausola di esclusione «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1.». Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. 1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente quale preclusione alle impugnative personalmente proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. un. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata - come nel caso in esame - da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221). 1.3. La preclusione dell'effetto devolutivo conseguente all'inammissibilità del ricorso estende i suoi effetti anche alla memoria depositata dal difensore, atteso che si trasmette a questa il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi, considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). Il ricorso proposto dal DELLE DONNE è, pertanto, inammissibile. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, complessivamente infondato. 2.1. Le censure articolate nel primo motivo non sono conducenti. 2.1.1. Alla disamina del motivo va premesso come, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non siano mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). In altri termini, non incorre nel vizio di motivazione la sentenza d'appello che non argomenti correttamente le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391; Conf. anche Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186998).Spetta, dunque, a questa Corte la verifica della fondatezza della dedotta questione di nullità, a prescindere dalle rationes decidendi rese in sede di merito e dalle argomentazioni poste a sostegno delle contrapposte tesi prospettate dal ricorrente, dal Procuratore generale nella requisitoria ed ulteriormente specificate nella memoria difensiva; tesi che - come si dirà - s'appalesano comunque ultronee ai fini della soluzione della questione proposta. 2.1.2. Alla premessa enunciata consegue che preliminarmente alla verifica degli adempimenti post-dibattimentali - e dunque della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, di cui il ricorrente deduce l'omissione - s'impone la soluzione della questione inerente la posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado. Ebbene, dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta che i procedimenti, originariamente distinti, sono stati riuniti - ad istanza delle parti - all'udienza del 5 novembre 2009 e che, per effetto della riunione, disposta con ordinanza letta in udienza, al più risalente processo introdotto dal decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007 sia stato riunito quello di cui al decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008. Nel procedimento portante risulta, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato presente alla prima udienza del 19 marzo 2007, restando, nel prosieguo "non comparso" e, come tale, considerato presente e rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.. Alla sequenza dibattimentale così ricostruita, consegue che lo status di contumace di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento riunito, dichiarato secondo la normativa antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67, abbia perso autonoma rilevanza, assumendo il medesimo imputato la posizione giuridica, unitaria ed inscindibile, di "non comparso" nel simultaneus processus derivante dalla riunione (anche) dallo stesso richiesta ed in sua assenza disposta. 2.1.3. A tanto consegue che lo status di "assente" o "non comparso", nell'accezione vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge citata, assunto dall'imputato in seguito alla riunione del procedimento con quello in cui lo stesso era, almeno una volta, comparso, ha determinato il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla declaratoria di contumacia resa nel procedimento riunito, sicché la stessa contumacia è venuta a cessare, indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca.L'iniziativa e la virtuale presenza dell'imputato, rappresentato dal proprio difensore all'atto della riunione escludono, dunque, qualsivoglia affidamento dello stesso in ordine allo statuto di tutela conseguente all'iniziale dichiarazione di contumacia nel procedimento riunito. Ne deriva che a [OSCURATO:PERSONA] alcuna notifica dell'estratto contumaciale era dovuto, decorrendo per il medesimo il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712; N. 6381 del 2000 Rv. 214956, N. 6472 del 2005 Rv. 231402). Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 2.2. L'infondatezza del primo motivo impone il rilievo della prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, estinti per decorrenza del termine massimo di cui all'art. 161 cod. pen. il 30 novembre 2020, tenuto conto delle sospensioni correlate ai rinvii disposti nella fase di merito. 2.2.1. L'impugnazione della sentenza anche agli effetti civili non esonera questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870, in motivazione; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, in motivazione) dall'ulteriore disamina dei motivi di impugnazione, non ravvisandosi, con la necessaria evidenza, cause che impongono il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 2009, Rv. 244274, cit.); proscioglimento che non s'impone, con le stesse caratteristiche e dalla stessa formulazione del relativo punto del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso - che sono, pertanto, inammissibili - anche per i reati già dichiarati prescritti in primo grado, ed in relazione ai quali si contesta - assertivamente - la preterizione dei relativi rilievi svolti con il gravame. 2.2.2. Le deduzioni proposte dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione sono, invece, almeno in parte fondate. Se l'attribuzione all'imputato del delitto di bancarotta di una qualità diversa da quella contestata non integra - qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli - violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (ex multis Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779 in fattispecie relativa a decisione con la quale un soggetto era stato condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto), alla luce dei parametri sostanziali enunciati dal supremo consesso (Sez. un. N. 36551 del 2010, Donati, Rv. 248051), resta effettivamente affidata ad una contraddittoria giustificazione la ricostruzione del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella spoliazione delle risorse destinate alla fallita. Coerentemente alle statuizioni liberatorie rese in ordine ai reati di bancarotta documentale e riciclaggio, invero, la sentenza impugnata (ri)costruisce il ruolo del ricorrente, sostanziandone il concorso, nel ruolo di istigatore, con l'amministratore Delle Donne nel reato sub A) per aver attivamente gestito la distrazione della provvista finanziaria erogata alla fallita, incamerando personalmente, nel 2003, la somma di Euro 265.000,00, giratagli dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali, a sua volta, il Delle Donne l'aveva versata mediante assegni circolari; al ruolo di istigatore - che sottende, all'evidenza, un contributo causale di determinazione morale e che contraddice la materiale apprensione finanziaria della provista - la sentenza impugnata finisce per affiancare una promiscua ingerenza gestoria, retrodatandola all'anno 2001, in tal modo delineando - nel contrasto irrisolto dei relativi enunciati - una motivazione perplessa sul punto della responsabilità concorsuale. Ed analoghe aporie si rinvengono nella parte in cui, pur ritenendo [OSCURATO:PERSONA] partecipe della condotta fraudolenta preparatoria di una preordinata utilizzazione strumentale della stessa I.P.I. Sud a fini di locupletazione personale, la Corte territoriale evoca una mera "conoscenza della situazione di crisi finanziaria della società", con argomentazione del tutto eccentrica rispetto alla struttura dell'imputazione che ha, invece, costruito le fattispecie fallimentari in termini di deliberata spoliazione ex ante di una società costituita al solo scopo di drenare risorse pubbliche, intenzionalmente destinata al fallimento. 2.2.3. Il vulnus dell'apparato giustificativo rilevato - che assorbe, senza precluderne l'esame, le ulteriori doglianze - s'appalesa incidente sui lineamenti della responsabilità civile derivante da reato, e impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice civile, competente per valore in grado di appello, proceda a nuovo esame sui punti censurati.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di responsabilità è inammissibile, mentre supera il vaglio di inammissibilità solo il terzo motivo di quest'ultimo, con conseguente rilievo della prescrizione. 3.1. Il primo motivo comune, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al rapporto tra i reati di bancarotta fraudolenta e truffa è manifestamente infondato. 3.1.1. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare come, in tema di reati fallimentari, il delitto di truffa avente ad oggetto il conseguimento di finanziamenti mediante falsificazione dei bilanci e di altra documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale di una società non assorbe la condotta di bancarotta successivamente realizzata dal medesimo imputato attraverso la sottrazione al ceto creditorio delle somme derivanti dall'anzidetta condotta illecita, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati (Sez. 5, n. 13399 del 08/02/2019, Callegari, Rv. 275094). Muovendo dalla illecita strumentalizzazione delle società commerciali, la sentenza richiamata ha evocato la giurisprudenza di legittimità che ammette possano costituire oggetto di distrazione anche i beni acquisiti a seguito di attività criminale (Sez. 5, n. 8373 del 27/09/2013, dep. 2014, Mancinelli, Rv. 259041; Sez. 5, n. 23318 del 17/03/2004, Spartà, Rv. 228863), sottolineando la profonda divergenza, anche sul piano strutturale, delle condotte materiali, in punto di declinazione dell'iter criminoso, in quanto l'impresa criminale finalizzata alla realizzazione di truffe si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'impresa decotta, mentre la distrazione degli stessi beni, suscettibile di integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.F., è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere (Sez. 5, n. 8373 del 2013, Mancinelli, Rv. 259041, cit.). La provenienza illecita dei beni non esclude, invero, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, «giacché per beni del fallito ex art. 216 I. fall., si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto, rientrandovi, pertanto, anche i beni ottenuti con sistemi illeciti quali la truffa, in quanto l'iter criminoso di quest'ultima si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'imprenditore decotto, mentre la sottrazione bancarottiera degli stessi beni a quest'ultimo è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere» (Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rapisarda, Rv. 245156; Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, Bausone ed altri, Rv. 241692; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo e altri, Rv. 229908; Sez. 5, n. 12068 del 08/10/1991, Geraci, Rv. 188680). 3.1.2. Siffatti principi sono stati, recentemente riaffermati da questa Corte, che ha ribadito come il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è escluso dal fatto che i beni distratti siano pervenuti alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti (nella specie mediante truffe), atteso che il patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate dagli amministratori in nome e per conto della medesima, ed altresì che i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte di un determinato patrimonio, non possono considerarsi ad esso estranei (Sez. 5, n.53399 del 30/05/2018, R., Rv. 274146, N. 23318 del 2004, N. 23318 del 2004, N. 8373 del 2014, N. 8373 del 2014, N. 7814 del 1999, N. 7814 del 1999, N. 44159 del 2008, N. 44159 del 2008, N. 45332 del 2009, N. 45332 del 2009, N. 22872 del 2003, N. 22872 del 2003). Alla base di siffatta impostazione sono state ancora poste - come rilevato - le strutturali differenze delle condotte di distrazione rispetto alla presupposta fase acquisitiva dei proventi illeciti, che si pongono su di un piano cronologicamente distinto e progressivo nonché logicamente (con)sequenziale, precludendo, in tal guisa, la unitaria riconduzione delle fattispecie all'idem factum. 3.1.3. Siffatti principi sono stati ulteriormente specificati, alla luce del ne bis in idem, come (re)interpretato nella sua portata convenzionale e costituzionale. Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 31/5/2016, ha statuito l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell'art.649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste il concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Nella delineata prospettiva, la Consulta ha escluso che l'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU - secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" - abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 cod. pen., per il quale "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto". La giurisprudenza della Corte EDU porta solo ad affermare - ha precisato la Corte Costituzionale - che, per i giudici di Strasburgo, la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie. Non v'è nessuna ragione logica - ha però precisato la Corte Costituzionale - per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa, secondo il giudizio della Corte EDU, "all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente". Parimenti - ha proseguito la Corte Costituzionale - nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 del Protocollo CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta; anzi, la lettura delle varie norme della Convenzione (tra cui proprio l'art. 4 del Protocollo 7, che consente la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di mettere in discussione una sentenza - favorevole all'imputato - già passata in giudicato) rende palese che, allo stato, il testo convenzionale impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Al contrario - ha concluso la Corte Costituzionale - sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799). Tanto a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente. In tal modo, è assicurato il massimo dispiegarsi della funzione di garanzia sottesa all'art. 649 cod. proc. pen., senza compromissione di altri principi di rilievo costituzionale, e si evita che la valutazione comparativa - cui è chiamato il giudice investito del secondo giudizio - sia influenzata dalle sempre opinabili considerazioni sulla natura dell'interesse tutelato dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sul ruolo che ha un medesimo elemento all'interno delle fattispecie, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i singoli reati. 3.1.4. Del resto, ad una valutazione sostanzialistica dell'idem factum questa Corte si è già conformata, affermando come ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto debba essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n.47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502, N. 459 del 1997 Rv. 207729, N. 31446 del 2008 Rv. 240895, N. 4103 del 2013 Rv. 255078, N. 18376 del 2013 Rv. 255837, N. 32352 del 2014 Rv. 261937, N. 52215 del 2014 Rv. 261364, N. 19712 del 2015 Rv. 263543), al fine di presidiare, secondo effettività, le garanzie che la predetta norma è intesa a tutelare. La valutazione sostanzialistica dell'idem factum deve, allora, procedere tenendo conto dei rapporti di interferenza strutturale tra i reati. Nel delineato contesto, in tema di valutazione comparativa, in concreto, delle fattispecie coinvolte in una verifica in termini di idem factum, è stato innovativamente ritenuto come, alla luce dei principi sovranazionali recepiti dalla Consulta, il giudizio irrevocabile per il delitto di appropriazione indebita di beni aziendali impedisca, in ragione del divieto di "bis in idem", di giudicare l'imputato per il delitto di bancarotta per distrazione in relazione agli stessi beni, in quanto la dichiarazione di fallimento, che distingue il secondo reato dal primo, non è elemento idoneo a differenziare il fatto illecito naturalisticamente inteso (Sez. 5, n.25651 del 15/02/2018, Pessotto, Rv. 273468, citata dai ricorrenti). E' stato, in tal senso, sottolineato come la bancarotta fraudolenta integra una ipotesi di reato complesso, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., e come gli elementi normativi descrittivi della bancarotta siano diversi e più ampi rispetto a quelli descrittivi dell'appropriazione, giacché nella bancarotta assume rilevanza la pronuncia di fallimento, che manca all'altra figura di reato (Sez. 5, n. 37298 del 9/7/2010, Lombardo, Rv 248640; Sez. 5, n. 4404 del 18/11/2008, Rv 241887; Sez. 5, n. 37567 del 4/4/2003, Rv 228297); purtuttavia, anche ammessa la ricorrenza di una ipotesi di concorso formale di reati (comunque esclusa dalla sentenza n. 37298/2010 richiamata), la possibilità di procedere per la bancarotta dopo la formazione del giudicato sull'appropriazione è stata ritenuta - dopo la sentenza n. 200/2016 della Corte Costituzionale sopra richiamata - condizionata alla possibilità di riconoscere, nella bancarotta, un fatto diverso rispetto all'appropriazione, sulla base degli elementi identitari del reato, tradizionalmente compendiati nella triade condotta, nesso causale, evento. Si è, quindi, ritenuto come "la problematica posta dall'impatto del ne bis in idem sul concorso reale di norme vai-dai risolta alla stregua dei criteri enunciati... secondo cui un nuovo giudizio è consentito solo se il fatto che si vuole punire sia, naturalisticamente inteso, diverso, e non già perché con la medesima condotta sono state violate più norme penali e offeso più interessi giuridici. Il che impedisce di far riferimento all'istituto del concorso reale di norme per dirimere la problematica posta dal sopravvenire del fallimento alla pronuncia di appropriazione". Alla luce di siffatta impostazione, è stata sottoposta a "prova di resistenza" anche la più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto "essa fa leva sul fatto che appropriazione indebita e bancarotta per distrazione sono strutturalmente diverse, perché la bancarotta ha, in più, l'elemento specializzante della dichiarazione di fallimento, che "attualizza" l'offesa insita nell'appropriazione. Occorre considerare, però, che il diritto penale punisce i fatti dipendenti dall'azione o dall'omissione dell'agente; perciò, anche se nel "fatto" vanno ricompresi - secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite - le conseguenze della condotta (l'evento) e il nesso che le lega alla condotta, deve trattarsi pur sempre di elementi dipendenti dall'agire del soggetto, perché possano essergli addebitati. La dichiarazione di fallimento è, invece, per generale opinione, indipendente dalla volontà dell'agente, perché consegue all'iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero ed è legata alle valutazione del Tribunale fallimentare, sicché non può essere annoverata tra gli elementi che concorrono alla identificazione del "fatto", nella accezione assunta dal giudice delle leggi e che qui rileva". E' stata, perciò, richiamata la giurisprudenza di questa sezione (cfr. Sez, 5, n.13910 del 9/2/2017, Rv 269388 e 269389, nonché, sez. 5, n. 4400 del 6/10/2017, Cragnotti, n.m.) che, sviluppando consequenzialmente le premesse poste da SU., n. 22474 del 27/9/2016, Passarelli, ha ritenuto che nella bancarotta la condotta si perfeziona con la distrazione, ma la punibilità è subordinata alla dichiarazione di fallimento, concludendo che «se l'agente è già stato giudicato con carattere di definitività per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., nel caso di condanna egli sarà assoggettato alla sanzione penale stabilità dal giudice; nel caso di assoluzione, non si vede come la medesima condotta potrebbe essere contraddittoriamente valutata penalmente rilevante». Di talchè si è concluso come "Depurata...di questo elemento (id est, la dichiarazione di fallimento), la bancarotta per distrazione non si differenzia in nulla dall'appropriazione indebita (quando, beninteso, abbiano lo stesso oggetto), sicché non presenta la diversità necessaria a superare il divieto del bis in idem. La profonda diversità della bancarotta per distrazione, rispetto all'appropriazione indebita, sta, in realtà, nell'offesa che essa reca all'interesse dei creditori, per la diminuzione della garanzia patrimoniale che è ad essa collegata; ma si tratta dì una diversità che, stando al dictum della Corte Costituzionale, non rileva ai fini della identificazione del "fatto", perché attiene - insieme all'oggetto giuridico, alla natura dell'evento, ecc. - ad elementi della fattispecie che, per la loro opinabilità, non devono concorrere a segnare l'ambito della garanzia costituzionale e convenzionale del ne bis in idem". Escluso il profilarsi situazioni da cui dedurre che la bancarotta rappresentasse, in concreto, un fatto diverso dal reato per cui vi era stata pronuncia passata in giudicato, nel caso in disamina la Corte ha escluso che l'imputato potesse essere nuovamente sottoposto a procedimento penale, esplorando anche il tema dei limiti del giudicato parziale in riferimento al reato complesso ed escludendo, anche sotto tale profilo, che ci si trovasse al cospetto di fatti diversi, in quanto "l'unica condotta che ha dato origine ad entrambi i procedimenti era stata, prima dell'avvio del procedimento per il reato fallimentare, oggetto di accertamento in sede penale, con esito liberatorio per l'imputato, sicché su di esso si era formato il giudicato". 3.1.5. I principi richiamati non dispiegano rilevanza alcuna nella disamina della fattispecie sottoposta all'odierno esame della Corte. Dichiarate prescritte le strumentali condotte frodatorie, i ricorrenti sono stati condannati per la distrazione di ingenti somme di denaro, erogate alla società fallita mediante induzione in errore degli enti pubblici che avevano disposto finanziamenti all'esito di istruttorie viziate dalla falsa prospettazione e documentazione della situazione economico-patrimoniale della società beneficiaria, utilizzata - secondo la prospettazione accusatoria - per drenare liquidità e stornarla in favore degli stessi imputati. Procedendo secondo il metodo di verifica sostanziale, costituzionalmente orientato, dei rapporti di interferenza tra le fattispecie, tutte contestualmente accertate nell'ambito del presente procedimento, la rubrica delinea un complessivo scenario fattuale, articolato in due fasi: nella prima, si contesta la erogazione di finanziamenti pubblici, indotti dalla falsa documentazione relativa alla dotazione della società e dalla utilizzazione di documenti mendaci, acquisiti mediante accreditamento nelle casse sociali; siffatte risorse, sottoposte ipso iure al vincolo di destinazione di cui all'art. 2740 cod. civ. nel momento stesso in cui sono state accreditate sui conti sociali, sono state successivamente prelevate e destinate a fini extrasociali, in violazione della garanzia patrimoniale generica. Si tratta, dunque, di condotte non solo ontologicamente distinte, l'evento dell'una (conseguimento di ingiusto profitto con danno degli enti erogatori tratti in errore) costituendo il prius logico e temporalmente antecedente della posteriore consumazione dell'altra, ma che esprimono, nel loro complesso, l'intenzionalità dello stesso fallimento. La utilizzazione dello schermo societario, finalizzato a conseguire ingiuste utilità, apparentemente in favore della medesima impresa ed invece, successivamente, deviate onde consentire un'illecita locupletazione personale, esprime ex se l'orientamento della condotta al dissesto, inevitabile (e dunque previsto) e del tutto coerente (e pertanto voluto) rispetto all'abuso dell'ente economico interposto.• 3.1.6. Nella fattispecie in disamina, pertanto, diversa è la condotta, nella truffa consistente nell'induzione in errore determinante l'atto dispositivo e, nella bancarotta per distrazione, nel prelievo per fini extrasociali; diverso è il danno del reato di truffa (determinato dall'entità dell'indebita prestazione erogata) rispetto al pregiudizio aggiuntivo della condotta distrattiva per i creditori (conformazione del credito alla partecipazione al riparto, secondo le regole della concorsualità), oltre al nocumento dell'affidabilità dei terzi. Di guisa che la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di truffa non determina alcuna preclusione processuale. Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 3.2. Il secondo motivo è del tutto aspecifico. La censura, che replica la prima doglianza quanto al rapporto tra truffa e bancarotta documentale, sfugge alla stessa declinazione del vizio, trascurando del tutto la dimensione diacronica, ben rimarcata nei capi di imputazione, dei diversi fatti. 3.3. Il terzo motivo di ricorso, proposto esclusivamente nell'interesse del Veneruso - e solo al medesimo riferibile ex art. 587 cod. proc. pen. - supera, invece, il vaglio di ammissibilità. 3.1. Sulla latitudine del divieto di reformatio in pejus in tema di assoluzione per uno dei reati già avvinti in continuazione si registrano orientamenti interpretativi non sempre univoci, anche in ragione delle fattispecie in concreto disaminate. In linea con i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore), questa *Sezione ha, di recente, affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella • originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279; Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]); non mancano, tuttavia, orientamenti che rivelano una diversa declinazione del principio. 3.2. La non manifesta infondatezza della censura consente - come anticipato - il rilievo della prescrizione dei reati contestati al Veneruso, con conseguente annullamento senza rinvio, ai soli effetti penali, della sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende; a carico dei medesimi e di [OSCURATO:PERSONA], integralmente soccombente sul punto dell'affermazione di responsabilità civile, consegue, altresì, la condanna alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perchè i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei soli confronti di Meluz
Decreto Cassazione n. 11542/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris