CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 12432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società risultante dalla fusione tra “[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” e “[OSCURATO:PERSONA] Srl”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, alla via della Scrofa n. 57 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4686, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.12.2021; O GGETTO : Ires 2012 - Transfer pricing - Conciliazione - Cessazione della materia del contendere. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche fiscali svolte in relazione all’anno 2011, e di questionario somministrato alla società in relazione all’anno 2012 con il quale era anche richiesta documentazione, notificava all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso di accertamento n. TMB0E7V00962/2017 avente ad oggetto, ai fini Ires, il maggior reddito conseguito nell’anno 2012 per un valore dichiarato di Euro 336.409,00, contestando l’Amministrazione finanziaria la congruità dei prezzi di trasferimento applicati in transazioni intercompany ( transfer pricing), aventi ad oggetto il diritto di utilizzo della capacità della [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al trasporto di energia elettrica ([OSCURATO:PERSONA]). Il procedimento di accertamento con adesione promosso dalla società non sortiva esito positivo. 2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendo plurime contestazioni di merito. La CTP riteneva non fondate le difese introdotte dalla società, e rigettava il suo ricorso. 3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che, con analitica motivazione, confermava la decisione di primo grado. 4. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a sei motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. 5. Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando copia della documentazione relativa al pagamento degli oneri pattuiti, domandando dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate, con nota depositata il 3.1.2025 aveva anch’essa comunicato l’intervenuta stipula della transazione, e l’adempimento dei versamenti pattuiti da parte della società, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati i motivi di ricorso proposti dalla contribuente. La società e l’Amministrazione finanziaria, infatti, hanno comunicato e documentato che è intercorsa tra loro in relazione a più processi pendenti, incluso il presente, la conciliazione della lite, e la società ha provveduto ad onorare i versamenti dovuti. Deve pertanto essere dichiarata la estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. 2. In materia di spese di lite, tenuto conto dello sviluppo del giudizio e delle ragioni della decisione, può essere accolta la richiesta delle parti di volerle dichiarare interamente compensate tra i contendenti con riferimento a tutto il processo. 2.1. La natura della pronuncia importa che non debba provvedersi in materia di c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e la cessazione della materia del contendere. Compen