CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el procedimento nei confronti diAdamo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]e da:2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria difensiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta delSostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte diappello di Genova per nuovo esame e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio della sentenza.udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo di dichiarare l’infondatezza del ricorso del Procuratore Generale;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 dicembre 2025, la Corte di appello di Genova, in parzialeriforma della sentenza emessa in data 31 ottobre 2024 dal Tribunale di Genova,ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma,cod. pen., in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., perché il fattonon costituisce reato, e ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per ilmedesimo delitto in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore Generale presso la Corte di appello diGenova, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., l’imputato deduce violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1,530 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione,lamentando che la Corte di appello abbia aderito acriticamente alla decisione diprimo grado senza un autonomo esame delle censure difensive. Contesta, inparticolare, il giudizio di attendibilità delle persone offese, ritenuto non sorretto daun adeguato vaglio di coerenza intrinseca ed estrinseca, e denuncia l’omessaconsiderazione di elementi ritenuti decisivi, tra cui incongruenze nelle dichiarazionitestimoniali, divergenze sul numero e sulle modalità degli accessi pressol’abitazione delle persone offese, carenze nelle acquisizioni video e audio ediscrasie tra sommarie informazioni e deposizioni dibattimentali. Deduce, inoltre,che la sentenza si risolverebbe in una motivazione apparente o per relationem, inviolazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. nonché dell’art. 111Cost., e sarebbe affetta da travisamento del fatto, tale da non consentire ilsuperamento del ragionevole dubbio ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.pen.3.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., deduce violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma1, lett. e), cod. proc. pen., nonché dell’art. 393 cod. pen., censurando laqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. anziché comeesercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sostiene che la Corte territoriale abbiaomesso di valutare la ragionevole convinzione dell’imputato di agire per ilsoddisfacimento di un credito ritenuto esistente e tutelabile giudizialmente,trascurando elementi quali la documentazione attestante l’entità del credito, ilriconoscimento del debito, l’assenza di condotte elusive e le modalità di richiestadel pagamento. Lamenta, inoltre, che le eventuali modalità minatorie siano stateconsiderate esclusivamente ai fini dell’estorsione, senza verificarne la compatibilitàcon l’ipotesi di cui all’art. 393 cod. pen.3.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., deduce violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della riduzione di penaconseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. Assume chela Corte di appello abbia escluso il beneficio con motivazione apparente,valorizzando parametri estranei a quelli indicati dalla Consulta e trascurando ilcarattere limitato ed episodico della condotta, l’esiguità del danno e del profittoperseguito e la ridotta incidenza della minaccia.4. Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre avversol’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 e 629, secondocomma, cod. pen., in relazione all’art. 628, terzo comma, cod. pen., deducendo,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche in relazione all’art.192 cod. proc. pen., travisamento della prova e vizi di motivazione (motivo unico).Sostiene che la Corte territoriale abbia escluso illogicamente il dolo dell’imputatopur avendo accertato la materialità dell’azione estorsiva, valorizzando elementigiuridicamente non decisivi. Evidenzia, inoltre, l’omessa valutazione unitaria delcompendio probatorio, relativo al ruolo di mandante dell’imputato, alle reiteraterichieste di pagamento, alla scelta di ricorrere a modalità di pressione extra-giudiziali, alla consapevolezza dei precedenti penali degli incaricati e al contenutointimidatorio del messaggio inviato al debitore. Deduce, infine, la contraddittorietàdella motivazione e la violazione dei principi di cui all’art. 192 cod. proc. pen. intema di valutazione complessiva degli elementi di prova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti omanifestamente infondati.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1.1. Deve in primo luogo ribadirsi che, con il ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 192, cod. proc. pen., non può essere dedotta né qualeviolazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a penadi nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto, può essere fattavalere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia comemancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando ilvizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri attispecificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,gestioni s.p.a., Rv. 278196-02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017,Pecorelli, Rv. 271294-01).È dunque inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di provaacquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connessealla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) dellamedesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanzadelle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo,cit).2.1.2. Quanto al denunciato connesso vizio di motivazione, ex art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., va ribadito che, per assumere rilevanza in sededi legittimità, esso deve rivestire carattere di decisività ed essenzialità, nel sensoche la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciatorispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Neconsegue che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).2.1.3. Inoltre, va parimenti ricordato che alla Corte di cassazione è preclusala possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenutalogica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).Invero, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio dilegittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazionedi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01).2.1.4. Le doglianze concernenti la valutazione di attendibilità delle personeoffese sono parimenti inammissibili, trattandosi di questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6,n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01).Né le regole dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. si applicano alle dichiarazionidella persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole afondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata daidonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigorosorispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essereopportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).Nella fattispecie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua elogicamente coerente in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone offese,evidenziando la sostanziale concordanza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sugli aspetti essenziali della vicenda, in particolare, sul numerodegli accessi dell'imputato presso la loro abitazione, e ha evidenziato come talericostruzione abbia trovato ulteriore riscontro nelle stesse dichiarazionidell’imputato, il quale ha confermato di essersi recato per tre volte pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in linea con quanto riferito dalle persone offese. Néassumeva carattere decisivo la circostanza che i filmati acquisiti agli atti nondocumentassero il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] collocava sui gradini dell’abitazione unabusta destinata alla consegna del denaro, trattandosi di elemento che la Corte diappello ha motivatamente ritenuto non idoneo a escludere la configurabilità dellafattispecie contestata né a giustificare la derubricazione del fatto nell’ipotesi di cuiall’art. 393 cod. pen.In conclusione, il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di unadiversa lettura del compendio probatorio e nella richiesta di una rivalutazione delmerito, preclusa al giudice di legittimità. Le censure, infatti, non evidenziano alcunvizio di manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione, ma silimitano a contestare gli esiti della valutazione probatoria operata dai giudici dimerito, i quali hanno fornito una motivazione articolata, dando adeguatamenteconto delle ragioni del giudizio di attendibilità delle persone offese e dellaricostruzione dei fatti accolta.2.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazionegiuridica del fatto quale estorsione piuttosto che quale esercizio arbitrario delleproprie ragioni, è manifestamente infondato.Va osservato che, come affermato da questa Corte, è configurabile il delittodi estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/ominaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorioesistente inter-partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere ildebitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344-01: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti deldebitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017-01), poiché essa non sarebbetutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsiun profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da unsoggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555-01 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015,Immordino, Rv. 264967-01; da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,in motivazione).Nel caso in esame, la vicenda origina dai lavori di riparazione dell’autovetturadi proprietà di [OSCURATO:PERSONA], eseguiti dalla DCF Cars di [OSCURATO:PERSONA], su indicazionedi [OSCURATO:PERSONA], per un importo complessivo di euro 6.200, come risultante dallafattura emessa il 20 settembre 2022. L’assicurazione liquidava a [OSCURATO:PERSONA] 5.200, al netto della franchigia di euro 1.000, con residua obbligazione acarico del danneggiato. A fronte dell’avvenuto versamento di euro 2.450,permaneva un debito pari a euro 2.950, comprensivo dell’ulteriore importo di euro200 richiesto per la riparazione dello specchietto dell’autovettura.La Corte territoriale ha ritenuto astrattamente legittima e giudizialmenteazionabile la pretesa creditoria, quantificata in euro 4.000, comprensivi dei 1000euro di franchigia, in quanto coerente con l’importo indicato nella fattura emessadalla DCF Cars per le riparazioni eseguite sul veicolo.Ciò posto, la qualificazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] quale estorsionenon è stata fondata sull’illegittimità della pretesa economica, ritenuta inverodovuta in quanto coerente con l’importo riportato nella fattura, bensì per lemodalità della sua attuazione, caratterizzate da minacce rivolte a soggetti estraneial rapporto obbligatorio, ovvero le due sorelle [OSCURATO:PERSONA], da una delle quali fuottenuto il pagamento del saldo della fattura, così da integrare, secondo lagiurisprudenza richiamata, gli estremi del delitto di estorsione.2.3. Il terzo motivo di ricorso, vertente sulla mancata applicazione dellainfondato.La Corte di appello ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza deipresupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, individuatidalla Corte costituzionale nella «più o meno marcata "occasionalità" dell'iniziativadelittuosa», oltre che per la ridotta entità dell'offesa alla vittima e la non elevatautilità pretesa, in ragione del carattere non estemporaneo della condotta, delleconnotazioni oggettive della minaccia e dell’apprezzabile allarme sociale derivatodalla commissione del reato.La censura, pertanto, si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazionedegli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito e congruamentevalorizzati ai fini del diniego del trattamento sanzionatorio più favorevole, senzaindividuare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Neconsegue la manifesta infondatezza del motivo.3. Ricorso del Procuratore generale.3.1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi preliminarmente ribadire che esuladai poteri della Corte di cassazione la rivalutazione degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito, senzache possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una differenteinterpretazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani,Rv. 216260-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).Il sindacato di legittimità resta, infatti, circoscritto alla verifica della coerenzastrutturale e della tenuta logica della motivazione, senza possibilità di sovrapporreuna diversa valutazione delle prove a quella compiuta nei giudizi di merito. Neconsegue che il vizio motivazionale è rilevante soltanto quando si presenti comemanifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento, emergendoictu oculi (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01).3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione coerente eimmune da manifeste incongruenze logiche, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] ritenendoche, nell’incaricare [OSCURATO:PERSONA] di sollecitare il pagamento del credito, egli avesse agitoal solo fine di conseguire quanto reputato effettivamente dovuto in base all’importorisultante dalla fattura, escludendo sia la consapevolezza che la richiesta sarebbestata rivolta a soggetti diversi dal debitore originario, sia la conoscenza econdivisione delle modalità intimidatorie concretamente adottate.Le censure del ricorrente non si confrontano effettivamente con tale percorsoargomentativo, ma si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dellerisultanze probatorie e nella richiesta di una rivalutazione del merito, nonconsentita in sede di legittimità. L’adeguatezza e la logicità della motivazione dellasentenza impugnata non risultano, infatti, specificamente aggredite, essendosi ilricorrente limitato a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte di appellorese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto alsuo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cuirivisitazione, come già osservato, non è consentita in sede di legittimità.4. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.La qualità di parte pubblica esonera il Procuratore generale dalla condannaalle spese del procedimento ex art. 592 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte diappello di Genova e di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]