CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25859/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 aprile 2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 28 novembre 2017, è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione (quale aumento di pena in continuazione con il reato giudicato dal Tribunale di Palermo con sentenza del 26 agosto 2013, definitiva 1'8 aprile 2014), in ordine al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, come da provvedimenti del Tribunale di Palermo del 27 giugno 2006 e del 3 maggio 2013, aveva violato la prescrizione di non uscire da casa tra le 20:00 (21:00 nei periodi di vigenza dell'ora legale) e le 7:00 di ogni giorno; in particolare, il 18 luglio 2013 era stato rinvenuto fuori dalla propria abitazione alle ore 00:20 alla guida di un autoveicolo con patente revocata. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare il principio di diritto, secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorrente non considera che il reato in esame è integrato esclusivamente dalla violazione di prescrizioni specifiche, posto che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456), come accertato nel caso in esame. Pertanto, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Spinnato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro all