CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la misura cautelare della custodia in carcere subita dal 21/10/2011 al 30/03/2012 nell'ambito di un procedimento in cui era indagata per il reato di tentata estorsione in concorso ai danni di due prostitute, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza assolutoria per insussistenza del fatto del Tribunale di Viterbgdivenuta irrevocabile il 5/06/2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale provvedimento deducendo, con un unico motivo, inosservanza dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. e difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione al requisito della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. In particolare, nel ricorso si lamenta che la Corte territoriale abbia desunto la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dalle dichiarazioni rilasciate dalla richiedente nell'interrogatorio di garanzia in quanto incomplete. La difesa ritiene che la circostanza che la ricorrente non abbia specificato il nome dell'amica dalla quale si era recata nel Comune di Gallese per giustificare la sua presenza in quel luogo non abbia avuto alcuna incidenza sul mantenimento della misura cautelare, considerato che le dichiarazioni accusatorie delle due prostitute erano sfornite di riscontro obiettivo tale da poter offrire prova delle accuse da loro mosse. L'ordinanza difetta, dunque, di motivazione in quanto nessuna incidenza avrebbero potuto avere le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio di convalida a fronte delle sole accuse dichiarative. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatamente proposto sotto il profilo del vizio di motivazione. 2. L'art. 314 cod. proc. pen., com'è noto, prevede al primo comma che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa innpeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della' custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte. 2.1. Posto che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 2.2. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 24766401). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 25760601). 3. Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello di Roma ha individuato nella condotta tenuta dalla ricorrente, prosciolta in primo grado per insussistenza del fatto, un atteggiamento di grave negligenza e trascuratezza che ha dato luogo al provvedimento restrittivo della libertà personale. 3.1. Si è premesso che il procedimento aveva tratto origine dalle convergenti dichiarazioni accusatorie di due donne che svolgevano l'attività di prostitute, le quali avevano dichiarato di aver subito minacce dalla Idahosa nel Comune di Gallese a causa di una rivalità tra prostitute per la ripartizione dei luoghi di esercizio del meretricio. Nel corso del dibattimento la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] risultava irreperibile e le sue dichiarazioni non si erano acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. in quanto, trattandosi di persona senza fissa dimora, la sua irreperibilità doveva ritenersi prevedibile, mentre la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritualmente citata, si era poi resa irreperibile. In assenza di prove a sostegno della ipotesi accusatoria, il tribunale era pervenuto all'assoluzione. 3.2. Tanto premesso, la Corte di appello ha quindi individuato la condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto invocato nelle convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti dalle persone offese. Tali dichiarazioni sono state valorizzate unitamente al fatto che la Idahosa, nel corso dell'interrogatorio, si fosse limitata a negare l'addebito e non fosse stata in grado di corroborare la versione giustificativa della sua presenza nel Comune di Gallese, non avendo fornito l'indirizzo dell'amica presso la quale si sarebbe asseritannente recata svolgendo attività di parrucchiera. Secondo la Corte territoriale, la condotta della Idahosa sarebbe stata sicuramente idonea a confermare il convincimento degli investigatori circa la fondatezza delle accuse delle persone offese. 4. Tuttavia, ad avviso del Collegio, il contenuto decisorio del provvedimento impugnato si caratterizza per una evidente carenza di motivazione proprio con riferimento ai comportamenti colposi dell'istante in grado di supportare, al di là di un semplice sospetto, valutazioni di merito idonee a fondare un'accusa di carattere penale e, comunque, che si palesino sinergici rispetto all'intervenuta misura cautelare. La decisione impugnata, nella parte in cui afferma la gravità della colpa che ha caratterizzato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] per non aver adeguatamente giustificato la sua presenza nel Comune di Gallese, appare sorretta da una motivazione insufficiente. Con la mera valorizzazione delle altrui dichiarazioni accusatorie e in totale assenza di riferimenti alle condotte gravemente colpose in concreto poste in essere dall'indagata antecedentemente all'adozione della misura, che avrebbero dovuto corroborare l'accusa di tentata estorsione in concorso, finisce per divenire autoreferenziale ed apodittica, integrando così il vizio denunciato da parte ricorrente. 5. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma. Il giudice del rinvio provvederà a regolare le spese tra le parti private relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese