CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per varie cessioni di cocaina e di [OSCURATO:PERSONA] per altri reati di tal specie e per due episodi di detenzione di tale sostanza. 2. Impugnano tale decisione entrambi, con separati atti del loro comune difensore, sulla base di motivi ed argomenti per lo più comuni.2.1. Il primo di essi consiste nella inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine successivi al 9 settembre 2011, data in cui sarebbe spirato il termine di sei mesi di durata delle indagini, risalendo la prima notizia di reato al 9 marzo precedente ed essendo il Pubblico ministero tenuto ad iscrivere immediatamente nel registro di cui all'art. 335, cod. proc. pen., le notizie di reato trasmessegli. 2.2. Il secondo motivo è rappresentato dalla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, per violazione dell'art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 203, stesso codice, per avere gli inquirenti dedotto i gravi indizi di reato ed individuato le utenze in uso agli indagati sulla base di fonti confidenziali, che gli operatori di polizia, escussi in dibattimento come testimoni, non hanno voluto rivelare (il ricorso passa in rassegna i vari decreti autorizzativi e di proroga, indicando per ognuno i vizi riscontrabili). 2.3. La terza doglianza consiste nella nullità dell'ordinanza con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità del capo A) dell'imputazione per genericità della descrizione del fatto. La sentenza impugnata ha riconosciuto tale vizio dell'atto, così come già aveva fatto il Tribunale del riesame, ma non ne ha tratto la dovuta conclusione, considerando che, in primo grado, gli imputati sono stati comunque condannati per tale imputazione. 2.4. Con il quarto motivo si censura la motivazione del giudizio di colpevolezza per i singoli episodi. 2.4.1. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai distinti capi d'imputazione, i rilievi formulati possono così sintetizzarsi: — capo B): la sentenza valorizza una conversazione telefonica ed il successivo incontro tra l'imputato ed il presunto acquirente, osservato dagli investigatori previamente appostati: ma la telefonata era delle ore 16.17, mentre lo scambio è stato collocato dagli operatori alle 16.15; — capo D): gli agenti di polizia giudiziaria appostati non hanno visto alcuno scambio tra l'imputato ed il presunto acquirente; — capo E): [OSCURATO:PERSONA] non è stato visto dagli operanti e l'acquirente non lo ha riconosciuto, non avendo effettuato alcuna ricognizione fotografica; — capo H): la motivazione è generica, limitandosi a rilevare che la persona trovata in possesso dello stupefacente dalla polizia giudiziaria aveva poco prima fissato per telefono un appuntamento presso un bar; — capo I): la sentenza afferma che l'acquirente avrebbe dapprima contattato telefonicamente [OSCURATO:PERSONA], ma poi, arrivato nella "piazza di spaccio", ha chiamato per telefono [OSCURATO:PERSONA], da cui avrebbe ricevuto la droga: tuttavia non è stato visto alcuno scambio; 2— capo K): anche in questo caso l'imputato non è stato visto intrattenersi con l'acquirente e, per questo episodio, non vi sono neppure conversazioni intercettate; — capo L): manca una consulenza tecnica che abbia accertato natura, qualità e quantità dello stupefacente ipoteticamente ceduto. 2.4.2. [OSCURATO:PERSONA], si rassegnano le seguenti osservazioni: — capo I): come si è appena visto trattando dello stesso fatto per [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito l'acquirente avrebbe dapprima contattato telefonicamente [OSCURATO:PERSONA], ma poi, arrivato nella "piazza di spaccio", ha chiamato per telefono [OSCURATO:PERSONA], da cui avrebbe ricevuto la droga; replica il ricorso che non è dimostrato che l'interlocutore della prima telefonata sia stato [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, non ha partecipato a tale dialogo preliminare alla cessione né è mai comparso nella vicenda; — capo N): si tratta di cessione effettuata da un altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], con il quale, però, il ricorrente non risulta aver avuto alcun contatto nell'occasione; — capo Q): secondo le sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe guidato [OSCURATO:PERSONA] telefonicamente nell'occultamento di un quantitativo di cocaina: tuttavia, non sarebbe dimostrato che egli fosse consapevole della disponibilità di tale sostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, nel loro colloquio si fa riferimento ad una "barca", di cui non è stata rinvenuta traccia; — capo S): viene riferita a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di un quantitativo di cocaina materialmente detenuto da tale Iacomussi, sulla base di una conversazione telefonica intercettata tra la madre di quest'ultimo ed il ricorrente, la quale, però, è di contenuto nient'affatto chiaro ed univoco; inoltre, la sentenza trascura la testimonianza del m.11o Scotti, che ha effettuato le indagini ed ha riferito di non aver mai visto il ricorrente cedere sostanza stupefacente a qualcuno ed altresì che le perquisizioni hanno sempre avuto esito negativo. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza l'ha giustificata in ragione del carattere diffuso e reiterato delle cessioni, riconducibili ad un sistema organizzato. Replica la difesa, che si tratta di motivazione di stile, che la cessione continuativa e non occasionale non è incompatibile con l'ipotesi lieve e che, invece, depongono per la minore lesività il mancato rinvenimento di sostanze da taglio, l'assenza di un luogo di preparazione della sostanza e di utenze telefoniche "dedicate", le cessioni tutte per pochi milligrammi lordi, l'esito negativo di tutte le perquisizioni. 3Inoltre, con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come l'asserito carattere reiterato dell'attività si scontri con il fatto che egli sia stato ritenuto colpevole di soli quattro episodi ed assolto da ben diciassette imputazioni ulteriori. 2.6. L'ultima censura attinge la motivazione del riconoscimento della recidiva, in quanto riferita indistintamente a tutti gli imputati con formula di stile, quando invece si sarebbe dovuto tener conto della tipologia e del tempo dei precedenti reati, del corretto comportamento processuale del ricorrente, dell'assenza di sostanze da taglio, di materiale per il confezionamento, di denaro, di contabilità e di contatti con gli acquirenti, nonché della minima quantità delle singole cessioni. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, in tema di inosservanza del termine di durata delle indagini preliminari e conseguente inutilizzabilità di atti, è inammissibile, perché manifestamente infondato e puramente reiterativo dell'analogo motivo d'appello, al quale la sentenza impugnata ha risposto espressamente e correttamente. E' sufficiente qui ribadire, allora, che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il Pubblico ministero ha iscritto nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice procedente sia consentito stabilire una diversa decorrenza: così che gli eventuali ritardi indebiti nell'iscrizione, tanto della notizia di reato, quanto del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del Pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione (così, per tutte, Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376). Peraltro, la Corte distrettuale si è premurata di spiegare anche perché non potesse trovare applicazione il meccanismo di accertamento della tempestività dell'iscrizione delle notizie di reato previsto dall'art. 335-quater, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. In argomento, al di là del richiamo effettuato da quei giudici al principio generale del "tempus regit actum" ed all'inosservanza dei tempi previsti da tale subprocedimento incidentale, è sufficiente rammentare quanto previsto dall'art. 88-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo cui il suddetto art. 335-quater non si applica nei procedimenti — come quello di cui si tratta — pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in 4relazione a notizie di reato delle quali il Pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335, cod. proc. pen.. 2. Anche la seconda censura difensiva, riguardante l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, non può essere ammesso, perché viziato da genericità: sia di tipo "estrinseco", rivelandosi puramente reiterativo di analogo motivo d'appello; sia di natura "intrinseca"; poiché non indica in dettaglio e con specifico riferimento a ciascuno dei decreti autorizzativi - come invece avrebbe avuto l'onere di fare - se ed in quale misura il giudizio di gravità indiziaria si sia fondato su informazioni confidenziali, ovvero se queste ultime (come peraltro parrebbe dallo stesso motivo di ricorso) abbiano riguardato esclusivamente l'indicazione delle utenze utilizzate dai vari individui coinvolti nei fatti oggetto d'indagine: ciò che è del tutto legittimo, ove si rammenti che l'esperimento di tale mezzo di ricerca della prova presuppone l'esistenza di gravi indizi di reato, non di colpevolezza nei confronti di singoli individui (art. 267, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Egualmente inammissibile, perché manifestamente infondato, ma soprattutto perché non sorretto dal necessario interesse all'impugnazione, è il terzo motivo di doglianza, quello, cioè, riguardante la nullità del capo A) dell'imputazione. La sentenza impugnata, infatti, non soltanto ha rilevato come già il Tribunale, al di là di un equivoco riferimento a tale capo d'imputazione nel dispositivo, non avesse applicato alcuna pena per i fatti ivi descritti, ma soprattutto ha affermato apertis verbis di non tenere in alcun conto - come in effetti ha fatto - di quei fatti (pag. 10): ragion per cui i ricorrenti, con riferimento ad essi, non hanno di che dolersi. 4. Inammissibile, ma per una ragione ancora diversa, è pure il quarto motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi della motivazione del giudizio di colpevolezza. Infatti, anziché la completezza e la coerenza logica della motivazione, sindacabili in questa sede, ad essere attaccata dai ricorrenti è la valutazione delle prove a loro carico compiuta dai giudici di merito e, dunque, la ricostruzione degli accadimenti: sulla quale, però, al di là della fondatezza o meno delle doglianze, questa Corte non può intervenire. 5. Merita di essere accolto, invece, il quinto motivo di ricorso, con cui gli imputati si dolgono della negata riqualificazione dei fatti come ipotesi lievi, a norma del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 55.1. La sentenza impugnata (pagg. 7 s.) ha giustificato l'esclusione di tale derubricazione per «il carattere diffuso e reiterato delle cessioni, riconducibili ad un unico sistema organizzativo», citando a proprio sostegno un precedente di questa Corte, secondo cui la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dal predetto art. 73, comma 5: con la conseguenza che è legittimo negare la lieve entità del fatto qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, non potendo la valutazione dell'offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 5.2. Tale richiamo giurisprudenziale non è errato, ma il principio ivi affermato dev'essere coordinato con quello, più generale, rassegnato successivamente a quella pronuncia dalle Sezioni unite di questa Corte, all'esito di una progressiva opera di raffinazione esegetica, e che deve rappresentare il riferimento dell'interprete. Dopo aver premesso che la fattispecie lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove anche uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (così già Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668, e Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911), le Sezioni unite hanno ribadito che la valutazione degli indici elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve necessariamente essere complessiva: essi, cioè, non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, indistintamente, segno positivo o negativo. 9/) È ben possibile, allora, che, tra quegli indicatori normativi, s'instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, nell'ottica di un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso. E, soltanto all'esito di una siffatta valutazione complessiva, sarà poi possibile che uno di quegli indici assuma, in concreto, valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da 6non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 5.3. Ebbene, nel caso specifico, la Corte distrettuale non soltanto non ha operato una siffatta valutazione complessiva, dando rilievo ad un solo dato di fatto («il carattere diffuso e reiterato delle cessioni, riconducibili ad un unico sistema organizzativo»), senza spiegare perché esso dovesse far premio, ad esempio, sul dato ponderale, obiettivamente minimo, di ciascuna cessione o dei quantitativi detenuti dagli imputati; ma soprattutto ha valorizzato un profilo non confermato dalle risultanze probatorie e, comunque, di per sé non decisivo ai fini che qui interessano. Basti pensare, infatti, che non solo non è stato mai ravvisato, neppure dal Pubblico ministero in sede di imputazione, quel minimum di organizzazione sufficiente ad integrare l'associazione per delinquere in questa materia, ma altresì che [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole di sette cessioni di uno o due dosi "da strada" di cocaina nell'arco di circa un mese e mezzo (26 settembre - 7 novembre), mentre [OSCURATO:PERSONA] di due cessioni di tal specie e di due episodi di detenzione di cocaina e marijuana per una trentina di grammi complessivi in un periodo di due mesi (8 ottobre - 7 dicembre): condotte, queste, che, sul piano oggettivo, non possono in effetti reputarsi espressive di diffusività e che, se rapportate ad una scala di valore assoluto, risultano caratterizzate da un grado di offensività assai modesto per i beni della sicurezza pubblica e della salute dei cittadini, tutelati dalla norma incriminatrice. Senza contare che, quand'anche esistente, il semplice elemento organizzativo comunque non potrebbe condurre all'esclusione dell'ipotesi lieve. Lo smercio degli stupefacenti sul territorio, infatti, si atteggia ordinariamente in modo non dissimile da una qualsiasi attività commerciale di scambio di beni, con canali di rifornimento, a monte, ed una rete di "clientela" a valle, con i quali il singolo operatore instaura naturalmente - ancorché non necessariamente - una relazione privilegiata: di qui, la possibile, e frequente, adozione di moduli operativi più o meno sperimentati e reiterati, a maggior ragione per l'elevato rischio coessenziale alla natura illecita di tale commercio. Qualora, perciò, la pluralità delle condotte e l'esistenza di un minimo di organizzazione dovessero reputarsi antinomiche alla levità della condotta, dovrebbe necessariamente concludersi che la fattispecie del citato art. 73, comma 5, possa trovare applicazione soltanto in caso di condotta unica ed isolata. Una tale soluzione interpretativa, però, non solo non trova conforto nel dato normativo, ma, piuttosto, è logicamente smentita dalla disposizione del comma 6 del successivo art. 74, là dove s'ipotizza e si punisce l'associazione per delinquere costituita per commettere esclusivamente condotte di c.d. "piccolo spaccio", con 7ciò dando per ammesso che anche quest'ultimo possa dispiegarsi in forme e contesti non solamente estemporanei. 5.4. Da tanto consegue, allora, che i fatti dei quali i ricorrenti sono stati correttamente ritenuti colpevoli debbono essere sussunti nella fattispecie incriminatrice dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con l'effetto che tali reati debbono ritenersi tutti estinti per prescrizione. Risalendo, infatti, al più tardi, per [OSCURATO:PERSONA], a novembre del 2011 e, per [OSCURATO:PERSONA], al gennaio successivo, quei reati, considerando l'attuale limite massimo di pena per essi previsto (quattro anni di reclusione), ancorché aumentato della metà per effetto della ritenuta recidiva reiterata, si sono estinti con il decorso di dieci anni da allora, in base al combinato disposto degli artt. 157, 158 e 161, cod. pen. (non risultano indicate, infatti, nel fascicolo trasmesso dalla Corte distrettuale, sospensioni del decorso di tale termine tali da escludere che esso sia ormai spirato). 5.5. Ne discende, allora, che la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, essendo estinti per prescrizione i reati ascritti ai ricorrenti. Con il che risulta evidentemente assorbito l'ultimo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio. REPUBBLICA ITALIANA 1 1349 - 26 In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1272/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24344/2025 [OSCURATO:PERSONA] - relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per varie cessioni di cocaina e di [OSCURATO:PERSONA] per altri reati di tal specie e per due episodi di detenzione di tale sostanza. 2. Impugnano tale decisione entrambi, con separati atti del loro comune difensore, sulla base di motivi ed argomenti per lo più comuni.2.1. Il primo di essi consiste nella inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine successivi al 9 settembre 2011, data in cui sarebbe spirato il termine di sei mesi di durata delle indagini, risalendo la prima notizia di reato al 9 marzo precedente ed essendo il Pubblico ministero tenuto ad iscrivere immediatamente nel registro di cui all'art. 335, cod. proc. pen., le notizie di reato trasmessegli. 2.2. Il secondo motivo è rappresentato dalla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, per violazione dell'art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 203, stesso codice, per avere gli inquirenti dedotto i gravi indizi di reato ed individuato le utenze in uso agli indagati sulla base di fonti confidenziali, che gli operatori di polizia, escussi in dibattimento come testimoni, non hanno voluto rivelare (il ricorso passa in rassegna i vari decreti autorizzativi e di proroga, indicando per ognuno i vizi riscontrabili). 2.3. La terza doglianza consiste nella nullità dell'ordinanza con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità del capo A) dell'imputazione per genericità della descrizione del fatto. La sentenza impugnata ha riconosciuto tale vizio dell'atto, così come già aveva fatto il Tribunale del riesame, ma non ne ha tratto la dovuta conclusione, considerando che, in primo grado, gli imputati sono stati comunque condannati per tale imputazione. 2.4. Con il quarto motivo si censura la motivazione del giudizio di colpevolezza per i singoli episodi. 2.4.1. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai distinti capi d'imputazione, i rilievi formulati possono così sintetizzarsi: — capo B): la sentenza valorizza una conversazione telefonica ed il successivo incontro tra l'imputato ed il presunto acquirente, osservato dagli investigatori previamente appostati: ma la telefonata era delle ore 16.17, mentre lo scambio è stato collocato dagli operatori alle 16.15; — capo D): gli agenti di polizia giudiziaria appostati non hanno visto alcuno scambio tra l'imputato ed il presunto acquirente; — capo E): [OSCURATO:PERSONA] non è stato visto dagli operanti e l'acquirente non lo ha riconosciuto, non avendo effettuato alcuna ricognizione fotografica; — capo H): la motivazione è generica, limitandosi a rilevare che la persona trovata in possesso dello stupefacente dalla polizia giudiziaria aveva poco prima fissato per telefono un appuntamento presso un bar; — capo I): la sentenza afferma che l'acquirente avrebbe dapprima contattato telefonicamente [OSCURATO:PERSONA], ma poi, arrivato nella "piazza di spaccio", ha chiamato per telefono [OSCURATO:PERSONA], da cui avrebbe ricevuto la droga: tuttavia non è stato visto alcuno scambio; 2— capo K): anche in questo caso l'imputato non è stato visto intrattenersi con l'acquirente e, per questo episodio, non vi sono neppure conversazioni intercettate; — capo L): manca una consulenza tecnica che abbia accertato natura, qualità e quantità dello stupefacente ipoteticamente ceduto. 2.4.2. [OSCURATO:PERSONA], si rassegnano le seguenti osservazioni: — capo I): come si è appena visto trattando dello stesso fatto per [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito l'acquirente avrebbe dapprima contattato telefonicamente [OSCURATO:PERSONA], ma poi, arrivato nella "piazza di spaccio", ha chiamato per telefono [OSCURATO:PERSONA], da cui avrebbe ricevuto la droga; replica il ricorso che non è dimostrato che l'interlocutore della prima telefonata sia stato [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, non ha partecipato a tale dialogo preliminare alla cessione né è mai comparso nella vicenda; — capo N): si tratta di cessione effettuata da un altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], con il quale, però, il ricorrente non risulta aver avuto alcun contatto nell'occasione; — capo Q): secondo le sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe guidato [OSCURATO:PERSONA] telefonicamente nell'occultamento di un quantitativo di cocaina: tuttavia, non sarebbe dimostrato che egli fosse consapevole della disponibilità di tale sostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, nel loro colloquio si fa riferimento ad una "barca", di cui non è stata rinvenuta traccia; — capo S): viene riferita a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di un quantitativo di cocaina materialmente detenuto da tale Iacomussi, sulla base di una conversazione telefonica intercettata tra la madre di quest'ultimo ed il ricorrente, la quale, però, è di contenuto nient'affatto chiaro ed univoco; inoltre, la sentenza trascura la testimonianza del m.11o Scotti, che ha effettuato le indagini ed ha riferito di non aver mai visto il ricorrente cedere sostanza stupefacente a qualcuno ed altresì che le perquisizioni hanno sempre avuto esito negativo. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza l'ha giustificata in ragione del carattere diffuso e reiterato delle cessioni, riconducibili ad un sistema organizzato. Replica la difesa, che si tratta di motivazione di stile, che la cessione continuativa e non occasionale non è incompatibile con l'ipotesi lieve e che, invece, depongono per la minore lesività il mancato rinvenimento di sostanze da taglio, l'assenza di un luogo di preparazione della sostanza e di utenze telefoniche "dedicate", le cessioni tutte per pochi milligrammi lordi, l'esito negativo di tutte le perquisizioni. 3Inoltre, con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come l'asserito carattere reiterato dell'attività si scontri con il fatto che egli sia stato ritenuto colpevole di soli quattro episodi ed assolto da ben diciassette imputazioni ulteriori. 2.6. L'ultima censura attinge la motivazione del riconoscimento della recidiva, in quanto riferita indistintamente a tutti gli imputati con formula di stile, quando invece si sarebbe dovuto tener conto della tipologia e del tempo dei precedenti reati, del corretto comportamento processuale del ricorrente, dell'assenza di sostanze da taglio, di materiale per il confezionamento, di denaro, di contabilità e di contatti con gli acquirenti, nonché della minima quantità delle singole cessioni. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, in tema di inosservanza del termine di durata delle indagini preliminari e conseguente inutilizzabilità di atti, è inammissibile, perché manifestamente infondato e puramente reiterativo dell'analogo motivo d'appello, al quale la sentenza impugnata ha risposto espressamente e correttamente. E' sufficiente qui ribadire, allora, che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il Pubblico ministero ha iscritto nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice procedente sia consentito stabilire una diversa decorrenza: così che gli eventuali ritardi indebiti nell'iscrizione, tanto della notizia di reato, quanto del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del Pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione (così, per tutte, Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376). Peraltro, la Corte distrettuale si è premurata di spiegare anche perché non potesse trovare applicazione il meccanismo di accertamento della tempestività dell'iscrizione delle notizie di reato previsto dall'art. 335-quater, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. In argomento, al di là del richiamo effettuato da quei giudici al principio generale del "tempus regit actum" ed all'inosservanza dei tempi previsti da tale subprocedimento incidentale, è sufficiente rammentare quanto previsto dall'art. 88-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo cui il suddetto art. 335-quater non si applica nei procedimenti — come quello di cui si tratta — pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in 4relazione a notizie di reato delle quali il Pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335, cod. proc. pen.. 2. Anche la seconda censura difensiva, riguardante l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, non può essere ammesso, perché viziato da genericità: sia di tipo "estrinseco", rivelandosi puramente reiterativo di analogo motivo d'appello; sia di natura "intrinseca"; poiché non indica in dettaglio e con specifico riferimento a ciascuno dei decreti autorizzativi - come invece avrebbe avuto l'onere di fare - se ed in quale misura il giudizio di gravità indiziaria si sia fondato su informazioni confidenziali, ovvero se queste ultime (come peraltro parrebbe dallo stesso motivo di ricorso) abbiano riguardato esclusivamente l'indicazione delle utenze utilizzate dai vari individui coinvolti nei fatti oggetto d'indagine: ciò che è del tutto legittimo, ove si rammenti che l'esperimento di tale mezzo di ricerca della prova presuppone l'esistenza di gravi indizi di reato, non di colpevolezza nei confronti di singoli individui (art. 267, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Egualmente inammissibile, perché manifestamente infondato, ma soprattutto perché non sorretto dal necessario interesse all'impugnazione, è il terzo motivo di doglianza, quello, cioè, riguardante la nullità del capo A) dell'imputazione. La sentenza impugnata, infatti, non soltanto ha rilevato come già il Tribunale, al di là di un equivoco riferimento a tale capo d'imputazione nel dispositivo, non avesse applicato alcuna pena per i fatti ivi descritti, ma soprattutto ha affermato apertis verbis di non tenere in alcun conto - come in effetti ha fatto - di quei fatti (pag. 10): ragion per cui i ricorrenti, con riferimento ad essi, non hanno di che dolersi. 4. Inammissibile, ma per una ragione ancora diversa, è pure il quarto motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi della motivazione del giudizio di colpevolezza. Infatti, anziché la completezza e la coerenza logica della motivazione, sindacabili in questa sede, ad essere attaccata dai ricorrenti è la valutazione delle prove a loro carico compiuta dai giudici di merito e, dunque, la ricostruzione degli accadimenti: sulla quale, però, al di là della fondatezza o meno delle doglianze, questa Corte non può intervenire. 5. Merita di essere accolto, invece, il quinto motivo di ricorso, con cui gli imputati si dolgono della negata riqualificazione dei fatti come ipotesi lievi, a norma del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 55.1. La sentenza impugnata (pagg. 7 s.) ha giustificato l'esclusione di tale derubricazione per «il carattere diffuso e reiterato delle cessioni, riconducibili ad un unico sistema organizzativo», citando a proprio sostegno un precedente di questa Corte, secondo cui la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dal predetto art. 73, comma 5: con la conseguenza che è legittimo negare la lieve entità del fatto qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, non potendo la valutazione dell'offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 5.2. Tale richiamo giurisprudenziale non è errato, ma il principio ivi affermato dev'essere coordinato con quello, più generale, rassegnato successivamente a quella pronuncia dalle Sezioni unite di questa Corte, all'esito di una progressiva opera di raffinazione esegetica, e che deve rappresentare il riferimento dell'interprete. Dopo aver premesso che la fattispecie lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove anche uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (così già Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668, e Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911), le Sezioni unite hanno ribadito che la valutazione degli indici elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve necessariamente essere complessiva: essi, cioè, non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, indistintamente, segno positivo o negativo. 9/) È ben possibile, allora, che, tra quegli indicatori normativi, s'instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, nell'ottica di un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie contraddittorie in tal senso. E, soltanto all'esito di una siffatta valutazione complessiva, sarà poi possibile che uno di quegli indici assuma, in concreto, valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da 6non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 5.3. Ebbene, nel caso specifico, la Corte distrettuale non soltanto non ha operato una siffatta valutazione complessiva, dando rilievo ad un solo dato di fatto («il carattere diffuso e reiterato delle cessioni, riconducibili ad un unico sistema organizzativo»), senza spiegare perché esso dovesse far premio, ad esempio, sul dato ponderale, obiettivamente minimo, di ciascuna cessione o dei quantitativi detenuti dagli imputati; ma soprattutto ha valorizzato un profilo non confermato dalle risultanze probatorie e, comunque, di per sé non decisivo ai fini che qui interessano. Basti pensare, infatti, che non solo non è stato mai ravvisato, neppure dal Pubblico ministero in sede di imputazione, quel minimum di organizzazione sufficiente ad integrare l'associazione per delinquere in questa materia, ma altresì che [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole di sette cessioni di uno o due dosi "da strada" di cocaina nell'arco di circa un mese e mezzo (26 settembre - 7 novembre), mentre [OSCURATO:PERSONA] di due cessioni di tal specie e di due episodi di detenzione di cocaina e marijuana per una trentina di grammi complessivi in un periodo di due mesi (8 ottobre - 7 dicembre): condotte, queste, che, sul piano oggettivo, non possono in effetti reputarsi espressive di diffusività e che, se rapportate ad una scala di valore assoluto, risultano caratterizzate da un grado di offensività assai modesto per i beni della sicurezza pubblica e della salute dei cittadini, tutelati dalla norma incriminatrice. Senza contare che, quand'anche esistente, il semplice elemento organizzativo comunque non potrebbe condurre all'esclusione dell'ipotesi lieve. Lo smercio degli stupefacenti sul territorio, infatti, si atteggia ordinariamente in modo non dissimile da una qualsiasi attività commerciale di scambio di beni, con canali di rifornimento, a monte, ed una rete di "clientela" a valle, con i quali il singolo operatore instaura naturalmente - ancorché non necessariamente - una relazione privilegiata: di qui, la possibile, e frequente, adozione di moduli operativi più o meno sperimentati e reiterati, a maggior ragione per l'elevato rischio coessenziale alla natura illecita di tale commercio. Qualora, perciò, la pluralità delle condotte e l'esistenza di un minimo di organizzazione dovessero reputarsi antinomiche alla levità della condotta, dovrebbe necessariamente concludersi che la fattispecie del citato art. 73, comma 5, possa trovare applicazione soltanto in caso di condotta unica ed isolata. Una tale soluzione interpretativa, però, non solo non trova conforto nel dato normativo, ma, piuttosto, è logicamente smentita dalla disposizione del comma 6 del successivo art. 74, là dove s'ipotizza e si punisce l'associazione per delinquere costituita per commettere esclusivamente condotte di c.d. "piccolo spaccio", con 7ciò dando per ammesso che anche quest'ultimo possa dispiegarsi in forme e contesti non solamente estemporanei. 5.4. Da tanto consegue, allora, che i fatti dei quali i ricorrenti sono stati correttamente ritenuti colpevoli debbono essere sussunti nella fattispecie incriminatrice dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con l'effetto che tali reati debbono ritenersi tutti estinti per prescrizione. Risalendo, infatti, al più tardi, per [OSCURATO:PERSONA], a novembre del 2011 e, per [OSCURATO:PERSONA], al gennaio successivo, quei reati, considerando l'attuale limite massimo di pena per essi previsto (quattro anni di reclusione), ancorché aumentato della metà per effetto della ritenuta recidiva reiterata, si sono estinti con il decorso di dieci anni da allora, in base al combinato disposto degli artt. 157, 158 e 161, cod. pen. (non risultano indicate, infatti, nel fascicolo trasmesso dalla Corte distrettuale, sospensioni del decorso di tale termine tali da escludere che esso sia ormai spirato). 5.5. Ne discende, allora, che la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, essendo estinti per prescrizione i reati ascritti ai ricorrenti. Con il che risulta evidentemente assorbito l'ultimo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio. P.Q.MP.Q.M