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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21006/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3727/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in per so na del legale rappresentante pro tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , già Eq u italia servizi di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la se n tenza della Comm.

Trib.

Reg . della [OSCURATO:PERSONA] n. 2148/2017depositata il 16/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha impugnato con ricorso depositato il 2 luglio 2013 la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica dell’anno 2005, per due veicoli, eccependo la decadenza e la prescrizione.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale ha respinto rilevando che il contribuente aveva dichiarato di avere ricevuto gli atti prodromici e pertanto, poiché non aveva impugnato detti atti, l’accertamento è divenuto definitivo e la pretesa è sottoposta al termine di prescrizione ordinario decennale.

Rileva quindi che nessuna prescrizione si è verificata poiché gli atti prodromici sono stati notificati rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente; non si sono costituiti gli intimati.

La causa è stata trattata all'udienza camerale del 25 maggio 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione dell’art 112 c.p.c. e 25 lett. c) del DPR 602/1963, nonché dell’art. 1 comma 163 della legge 296 / 2006 con riferimento alle eccezione di decadenza.

La parte deduce che effettivamente gli atti prodromici sono stati notificati rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008 e non sono stati impugnati; tuttavia osserva che la cartella è stata notificata il 6 aprile 2013 e cioè oltre il termine di tre anni dal momento in cui i crediti erano divenuti irretrattabili; deduce altresì di avere espressamente proposto questa eccezione di decadenza e che la CTR non si è pronunciata sul punto .

Osserva che la decadenza è maturata tanto nel caso in cui il bollo auto sia consideratotributo erariale ex art. 25 tanto nel caso in cui siaconsiderato tributo locale.

2. Con il secondo motivo diricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c la violazione di norme di diritto con riferimento agli artt.2946 e 2953 c.c. edall’art. 5 comma 51 DL 953/1982.

Il contribuente deduce che ha errato la CTR a rigettare l'eccezione di prescrizione poiché la definitività del credito erariale non può modificare il termine di prescrizione applicabile a detto tributo che non diviene decennale solo per la mancata impugnazione dell’avviso. 3.-I motivi sono fondati.

Si osserva che il termine triennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà di riscossione dei tributi locali, previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, si applica a tutti i rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge (e cioè al 1° gennaio 2007), per tali dovendosi intendere quelli non ancora esauriti, e cioè - tra gli altri - quelli nei quali la controversia tra contribuente ed erario non era ancora stata definita con accertamento avente efficacia di giudicato (Cass.n. 3188 del 11/02/2013) .

Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, affermato che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo( Cass. Ord . n. 33797 del 19/12/2019) .

Nella fattispecie si tratta della riscossione d i tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d.

1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla

1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla

1. n. 60/1986; pertanto la decisione della CTR non è conforme al sopra citat o principio di diritto, poiché la mancata impugnazione della cartella, pur se rende la pretesa definitiva, non comporta l'applicabilità del termine ordinariodecennale di prescrizione per la successiva riscossione, non trattandosi di actio iudicati.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la c assazione della sentenza impugnata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatt o, può decidersi nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio possono essere compensate atteso il sopravvenire solo in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i l ricorso , cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l'originario r icorso del contribuente .

Compensa interamente le spese del doppio grado di merito e del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3727/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in per so na del legale rappresentante pro tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , già Eq u italia servizi di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la se n tenza della Comm. Trib. Reg . della [OSCURATO:PERSONA] n. 2148/2017depositata il 16/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha impugnato con ricorso depositato il 2 luglio 2013 la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica dell’anno 2005, per due veicoli, eccependo la decadenza e la prescrizione. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale ha respinto rilevando che il contribuente aveva dichiarato di avere ricevuto gli atti prodromici e pertanto, poiché non aveva impugnato detti atti, l’accertamento è divenuto definitivo e la pretesa è sottoposta al termine di prescrizione ordinario decennale. Rileva quindi che nessuna prescrizione si è verificata poiché gli atti prodromici sono stati notificati rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente; non si sono costituiti gli intimati. La causa è stata trattata all'udienza camerale del 25 maggio 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione dell’art 112 c.p.c. e 25 lett. c) del DPR 602/1963, nonché dell’art. 1 comma 163 della legge 296 / 2006 con riferimento alle eccezione di decadenza. La parte deduce che effettivamente gli atti prodromici sono stati notificati rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008 e non sono stati impugnati; tuttavia osserva che la cartella è stata notificata il 6 aprile 2013 e cioè oltre il termine di tre anni dal momento in cui i crediti erano divenuti irretrattabili; deduce altresì di avere espressamente proposto questa eccezione di decadenza e che la CTR non si è pronunciata sul punto . Osserva che la decadenza è maturata tanto nel caso in cui il bollo auto sia consideratotributo erariale ex art. 25 tanto nel caso in cui siaconsiderato tributo locale. 2. Con il secondo motivo diricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c la violazione di norme di diritto con riferimento agli artt.2946 e 2953 c.c. edall’art. 5 comma 51 DL 953/1982. Il contribuente deduce che ha errato la CTR a rigettare l'eccezione di prescrizione poiché la definitività del credito erariale non può modificare il termine di prescrizione applicabile a detto tributo che non diviene decennale solo per la mancata impugnazione dell’avviso. 3.-I motivi sono fondati. Si osserva che il termine triennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà di riscossione dei tributi locali, previsto dall'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, si applica a tutti i rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge (e cioè al 1° gennaio 2007), per tali dovendosi intendere quelli non ancora esauriti, e cioè - tra gli altri - quelli nei quali la controversia tra contribuente ed erario non era ancora stata definita con accertamento avente efficacia di giudicato (Cass.n. 3188 del 11/02/2013) . Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, affermato che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo( Cass. Ord . n. 33797 del 19/12/2019) . Nella fattispecie si tratta della riscossione d i tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986; pertanto la decisione della CTR non è conforme al sopra citat o principio di diritto, poiché la mancata impugnazione della cartella, pur se rende la pretesa definitiva, non comporta l'applicabilità del termine ordinariodecennale di prescrizione per la successiva riscossione, non trattandosi di actio iudicati. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la c assazione della sentenza impugnata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatt o, può decidersi nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio possono essere compensate atteso il sopravvenire solo in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo di legittimità. P.Q.M. Accoglie i l ricorso , cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l'originario r icorso del contribuente . Compensa interamente le spese del doppio grado di merito e del giudizio di le
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