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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33493/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 15737/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato /oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti / perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Potenza ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo . per la ostinata opposizione rivolta conto gli stessi pubblici ufficiali, pacificamente riconosciuti come tali sulla base di emergenze processuali correttamente valutate; ritenuto che la genericità delle doglianze, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 15737/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato /oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti / perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Potenza ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo . per la ostinata opposizione rivolta conto gli stessi pubblici ufficiali, pacificamente riconosciuti come tali sulla base di emergenze processuali correttamente valutate; ritenuto che la genericità delle doglianze, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il gi
Sentenza Cassazione n. 33493/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris