Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02106/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE Di APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luir CUOMO, che ha concluso per l'inannmissibilità del iciors lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO mi FATTO

1. Con sentenza del 10/05/2021 !a Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa in data 23/10/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto ascritto (art. 633,639-bis, cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]„ a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali previste a pena di nutilizzabilità e/o di nullità con rifermento all'art. 512 cod. proc. pen.; giudici di merito hanno basato le loro decisioni integralmente sulla denuncia querela di [OSCURATO:PERSONA], già titolare del contratto di assegnazione dell'alloggio ATC di Alessandria, acquisita perché il Pezzana era deceduto prima del dibattimento; si trattava di querela orale la cui lettura era vietata e poteva essere acquisita solo a: fi: - della verifica circa la ricorrenza della condizione di procedibilità; tra l'altro l'imoutazione era relativa a reato procedibile di ufficio e comunque il Pezzano non sarebbe stato titolare di diritto di querela, atteso che non era più utilizzatore dell'appartamento che gli era stato assegnato.

Il ricorrente non aveva potuto controinterrogare il Pezzano, mentre, attese le sue condizioni di salute, avrebbe dovuto essere espletato un incidente probatorio.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione delle prove ex art. 192 e 533 cod. proc. pen. sul capo di taputazione; la motivazione è incentrata sull'utilizzabilità ex art. 512 cod. proc. per della denuncia querela della persona offesa; comunque la rilevanza di tali dichiarazioni era a carattere secondario e non avrebbero potuto essere poste a base dell'affermazione di responsabilità in mancanza di altri elementi di prova; manca .,11 ,J215,3:5i elemento che riscontri e provi l'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo specifico, in mancanza di una attività di invasione.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del fatto oggetto del procedimento a carico dello Staltari; manca la motivazione sul punto.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto in subordine vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. ben. 3.

Il Procuratore Generale, con mernolia e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha specificamente motivato sul motivo, proposto dalla difesa esattamente negli stessi termini in appello, evidenziando in modo chiaro, logico e persuasivo come il decesso del querelante, quale persona informata dei fatti, integra una ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione delle dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen., nonché la loro piena utilizzabilità a fini probatori attesa l'assoluta impossibilità di prevedere il decesso del Pezzana, intervenuta a distanza di ben quattro anni dalla presentazione della querela.

La Corte di appello ha dunque fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. orco. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv„ 277471-02; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900-01).

Nel riproporre esattamente negli stessi termini del motivo di appello tale censura, la difesa dimostra di non essersi confrontata con la motivazione del giudice di appello, riproponendo ifl questa sede, guanto all'asserito mancato espletamento di incidente probatorio, una lettura alternativa del merito della decisione non consentita in questa sede e non tenendo conto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto che ha chiarito come tale giudizio debba essere effettuato ex ante sulla base di elementi concreti che non sono stati ritenuti sussistenti.

In sostanza il ricorrente, sebbene proponga un motivo centrato sulla violazione di legge E livellad enunciazione, di fatto lamenta la ricorrenza di una motivazione incongrua ed insufficiente della Corte rispetto alle proprie doglianze.

Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissi bile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

2. Anche il secondo motivo di r cc_,,rso è manifestamente infondato perché non consentito.

Il ricorrente lamenta, infatti, la ricorrenza di violazione di legge in reazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla concreta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, richiamando sostanzialmente le stesse argomentazioni articolate nell'ambito de primo motivo di ricorso.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire secondo il quale le doglianze relative alla violazione dei suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge ( Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 278196-02; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159); da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadite dette principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).

La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito già richiamate, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, soilecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle hsuL.anze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito atti-averso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, R.v. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca— o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancalz,-,1 di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

3. Il terzo e quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa l'identità dell'oggetto, relativo alla applicabilità al caso in esame della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. affermando da una parte la mancanza di motivazione, e dunque la ricorrenza di violazione di legge e dall'altra la contraddittorietà o manifesta illogicità, in subordine, della motivazione- Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione e tende ad introdurre una lettura alternativa e parcellizzata di elementi decisivi evidenziati dalla Corte di appello, chiaramente indicativi dell'impossibilità di applicare la disciplina evocata.

In tal senso è stato lnfatti chiaramente evidenziato come il ricorrente sia gravato da plurimi e significativi precedenti penali, così come la totale assenza di buona fede in capo allo stesso nel realizzare la condotta contestate, tutti elementi considerati in modo logico e persuasivo all'evidenza in relazione di totale incompatibilità con la richiesta articolata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 4.

All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE Di APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luir CUOMO, che ha concluso per l'inannmissibilità del iciors lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO mi FATTO 1. Con sentenza del 10/05/2021 !a Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa in data 23/10/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto ascritto (art. 633,639-bis, cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]„ a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali previste a pena di nutilizzabilità e/o di nullità con rifermento all'art. 512 cod. proc. pen.; giudici di merito hanno basato le loro decisioni integralmente sulla denuncia querela di [OSCURATO:PERSONA], già titolare del contratto di assegnazione dell'alloggio ATC di Alessandria, acquisita perché il Pezzana era deceduto prima del dibattimento; si trattava di querela orale la cui lettura era vietata e poteva essere acquisita solo a: fi: - della verifica circa la ricorrenza della condizione di procedibilità; tra l'altro l'imoutazione era relativa a reato procedibile di ufficio e comunque il Pezzano non sarebbe stato titolare di diritto di querela, atteso che non era più utilizzatore dell'appartamento che gli era stato assegnato. Il ricorrente non aveva potuto controinterrogare il Pezzano, mentre, attese le sue condizioni di salute, avrebbe dovuto essere espletato un incidente probatorio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione delle prove ex art. 192 e 533 cod. proc. pen. sul capo di taputazione; la motivazione è incentrata sull'utilizzabilità ex art. 512 cod. proc. per della denuncia querela della persona offesa; comunque la rilevanza di tali dichiarazioni era a carattere secondario e non avrebbero potuto essere poste a base dell'affermazione di responsabilità in mancanza di altri elementi di prova; manca .,11 ,J215,3:5i elemento che riscontri e provi l'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo specifico, in mancanza di una attività di invasione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del fatto oggetto del procedimento a carico dello Staltari; manca la motivazione sul punto. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto in subordine vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. ben. 3. Il Procuratore Generale, con mernolia e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente motivato sul motivo, proposto dalla difesa esattamente negli stessi termini in appello, evidenziando in modo chiaro, logico e persuasivo come il decesso del querelante, quale persona informata dei fatti, integra una ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione delle dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen., nonché la loro piena utilizzabilità a fini probatori attesa l'assoluta impossibilità di prevedere il decesso del Pezzana, intervenuta a distanza di ben quattro anni dalla presentazione della querela. La Corte di appello ha dunque fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. orco. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv„ 277471-02; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900-01). Nel riproporre esattamente negli stessi termini del motivo di appello tale censura, la difesa dimostra di non essersi confrontata con la motivazione del giudice di appello, riproponendo ifl questa sede, guanto all'asserito mancato espletamento di incidente probatorio, una lettura alternativa del merito della decisione non consentita in questa sede e non tenendo conto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto che ha chiarito come tale giudizio debba essere effettuato ex ante sulla base di elementi concreti che non sono stati ritenuti sussistenti. In sostanza il ricorrente, sebbene proponga un motivo centrato sulla violazione di legge E livellad enunciazione, di fatto lamenta la ricorrenza di una motivazione incongrua ed insufficiente della Corte rispetto alle proprie doglianze. Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissi bile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 2. Anche il secondo motivo di r cc_,,rso è manifestamente infondato perché non consentito. Il ricorrente lamenta, infatti, la ricorrenza di violazione di legge in reazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla concreta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, richiamando sostanzialmente le stesse argomentazioni articolate nell'ambito de primo motivo di ricorso. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire secondo il quale le doglianze relative alla violazione dei suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge ( Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 278196-02; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159); da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadite dette principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito già richiamate, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, soilecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle hsuL.anze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito atti-averso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, R.v. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca— o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancalz,-,1 di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 3. Il terzo e quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa l'identità dell'oggetto, relativo alla applicabilità al caso in esame della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. affermando da una parte la mancanza di motivazione, e dunque la ricorrenza di violazione di legge e dall'altra la contraddittorietà o manifesta illogicità, in subordine, della motivazione- Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione e tende ad introdurre una lettura alternativa e parcellizzata di elementi decisivi evidenziati dalla Corte di appello, chiaramente indicativi dell'impossibilità di applicare la disciplina evocata. In tal senso è stato lnfatti chiaramente evidenziato come il ricorrente sia gravato da plurimi e significativi precedenti penali, così come la totale assenza di buona fede in capo allo stesso nel realizzare la condotta contestate, tutti elementi considerati in modo logico e persuasivo all'evidenza in relazione di totale incompatibilità con la richiesta articolata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 02106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris