CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 dicembre 2025
Cassazione n. 33612/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11063/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' in virtù di procura in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. domiciliata “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: francescoalessan- [OSCURATO:EMAIL], che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore p.t., domiciliato “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; -controricorrente- Numero registro generale 11063/2025 Numero sezionale 878/2025 Numero di raccolta generale 33612/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1236/2024 depositata il 06/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Numero registro generale 11063/2025 Numero sezionale 878/2025 Numero di raccolta generale 33612/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Così deciso in Roma, il 17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 11063/2025 Numero sezionale 878/2025 Numero di raccolta generale 33612/2025 Data pubblicazione 22/12/2025