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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 47140/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11/1/2021, la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Napoli in data 9/9/2019, irrevocabile il 23/1/2020, con cui era stata applicata la pena di 5 anni di reclusione e di 1.200,00 euro di multa per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 23, legge n. 110 del 1975, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, relativi a una pistola semiautomatica cal. 9 con matricola abrasa, e di cui all'art. 648 cod. pen. relativo a un ciclomotore provento di rapina, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (per essersi procurato l'arma ed il veicolo «grazie alla sua appartenenza al clan Silenzio», avendo agito al fine di favorire l'organizzazione camorristica di appartenenza per conservare il controllo del territorio effettuando azioni di fuoco nei confronti dei gruppi avversi), in Napoli il 15/8/2018; 2) dalla Corte di appello di Napoli in data 7/2/2011, irrevocabile il 12/7/2012, di condanna alla pena di 10 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (partecipazione al clan Mazzarella, in Napoli, dal 2002 e con condotta perdurante), nonché di cui agli artt. 648 cod. pen., 23, legge n. 110 del 1975, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, tutti aggravati dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, commessi in Napoli il 29/9/2007.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Marigliano, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che attraverso i documenti prodotti si sia dimostrato che il ricorrente, sin dalla giovanissima età, era entrato a far parte di un gruppo criminale D'Amico-[OSCURATO:PERSONA], per poi uscirne, dopo la sua lunga detenzione, ed entrare, con il medesimo ruolo, nel gruppo Silenzio, da sempre considerato come una costola del più famoso e longevo gruppo Formicola.

Pertanto la volontà di Marigliano sarebbe stata sempre quella di far parte di un unico sodalizio criminale, senza ovviamente sapere che, nel corso degli anni, le vecchie alleanze potevano tramutarsi in contrapposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2.1. Inoltre, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero a una medesima organizzazione (così Sez. 6, n. 51906 del 15/9/2017, Carpentieri, Rv. 271569, che ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata e altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale e al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti e occasionali, inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che alla richiamata cornice di principio si è correttamente uniformato il Giudice dell'esecuzione, il quale ha motivato il provvedimento rigetto evidenziando, in primo luogo, che Marigliano aveva, di volta in volta, aderito ai diversi gruppi criminale che, nei vari periodi, si erano avvicendati nel controllo del territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, partendo dalla originaria adesione al clan Mazzarella e, indi, aderendo al clan Silenzio, contrapposto al primo sodalizio, del quale, peraltro, faceva parte il gruppo dei D'Amico, destinatario dell'azione criminosa oggetto della sentenza sub 1).

Su tali basi, l'ordinanza ha, poi, sottolineato come la partecipazione dell'istante a sodalizi camorristici, operanti nel medesimo ambito territoriale ma differenti nel tempo e addirittura tra loro contrapposti, non consentisse di ravvisare il vincolo della continuazione pur in presenza di condotte omologhe (consistenti nella custodia delle armi del clan e nella disponibilità a commettere agguati), non ravvisandosi alcuna medesimezza del disegno criminoso, anche in ragione del notevole iato temporale tra gli episodi oggetto delle due sentenze, verificatosi a distanza di oltre dieci anni gli uni dagli altri e dell'assenza di puntuali allegazioni, sul punto, da parte della difesa.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta non rivisitabili nel giudizio di legittimità.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/1/2021, la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Napoli in data 9/9/2019, irrevocabile il 23/1/2020, con cui era stata applicata la pena di 5 anni di reclusione e di 1.200,00 euro di multa per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 23, legge n. 110 del 1975, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, relativi a una pistola semiautomatica cal. 9 con matricola abrasa, e di cui all'art. 648 cod. pen. relativo a un ciclomotore provento di rapina, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (per essersi procurato l'arma ed il veicolo «grazie alla sua appartenenza al clan Silenzio», avendo agito al fine di favorire l'organizzazione camorristica di appartenenza per conservare il controllo del territorio effettuando azioni di fuoco nei confronti dei gruppi avversi), in Napoli il 15/8/2018; 2) dalla Corte di appello di Napoli in data 7/2/2011, irrevocabile il 12/7/2012, di condanna alla pena di 10 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (partecipazione al clan Mazzarella, in Napoli, dal 2002 e con condotta perdurante), nonché di cui agli artt. 648 cod. pen., 23, legge n. 110 del 1975, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, tutti aggravati dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, commessi in Napoli il 29/9/2007. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Marigliano, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che attraverso i documenti prodotti si sia dimostrato che il ricorrente, sin dalla giovanissima età, era entrato a far parte di un gruppo criminale D'Amico-[OSCURATO:PERSONA], per poi uscirne, dopo la sua lunga detenzione, ed entrare, con il medesimo ruolo, nel gruppo Silenzio, da sempre considerato come una costola del più famoso e longevo gruppo Formicola. Pertanto la volontà di Marigliano sarebbe stata sempre quella di far parte di un unico sodalizio criminale, senza ovviamente sapere che, nel corso degli anni, le vecchie alleanze potevano tramutarsi in contrapposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1. Inoltre, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero a una medesima organizzazione (così Sez. 6, n. 51906 del 15/9/2017, Carpentieri, Rv. 271569, che ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata e altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale e al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti e occasionali, inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che alla richiamata cornice di principio si è correttamente uniformato il Giudice dell'esecuzione, il quale ha motivato il provvedimento rigetto evidenziando, in primo luogo, che Marigliano aveva, di volta in volta, aderito ai diversi gruppi criminale che, nei vari periodi, si erano avvicendati nel controllo del territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, partendo dalla originaria adesione al clan Mazzarella e, indi, aderendo al clan Silenzio, contrapposto al primo sodalizio, del quale, peraltro, faceva parte il gruppo dei D'Amico, destinatario dell'azione criminosa oggetto della sentenza sub 1). Su tali basi, l'ordinanza ha, poi, sottolineato come la partecipazione dell'istante a sodalizi camorristici, operanti nel medesimo ambito territoriale ma differenti nel tempo e addirittura tra loro contrapposti, non consentisse di ravvisare il vincolo della continuazione pur in presenza di condotte omologhe (consistenti nella custodia delle armi del clan e nella disponibilità a commettere agguati), non ravvisandosi alcuna medesimezza del disegno criminoso, anche in ragione del notevole iato temporale tra gli episodi oggetto delle due sentenze, verificatosi a distanza di oltre dieci anni gli uni dagli altri e dell'assenza di puntuali allegazioni, sul punto, da parte della difesa. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta non rivisitabili nel giudizio di legittimità. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così
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