CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo c'Kivr,1 J',1->MEN7Q uuN eA4vn.) TaLP Ne,„~ . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascritti e, in particolare, di partecipazione ad un'associazione finalizzata a favorire l'ingresso e la permanenza illegale sul territorio dello Stato di soggetti extracomunitari non aventi titolo, attraverso l'organizzazione e la creazione di matrimoni fittizi tra costoro e i cittadini italiani e lo condannava alla pena di anni sei mesi dieci di reclusione ed euro 27.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto partecipe, risultando soggetto che si occupava di reclutare soggetti italiani da far sposare fittiziamente con marocchini, così contribuendo a svolgere mansioni causalmente idonee all'organizzazione di matrimoni fittizi. Era, ancora, ritenuto colpevole del delitto di cui al n. 2.2 della rubrica per aver favorito l'ingresso e la permanenza illegale di [OSCURATO:PERSONA], attraverso documenti ottenuti illegalmente. La Questura di Varese aveva rilasciato, attraverso la sua intermediazione, il permesso di soggiorno con validità sino al 5 novembre 2015. Analoga condotta era stata contestata al capo 2.26 per aver favorito l'ingresso e la permanenza di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'organizzazione di un matrimonio simulato con [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 25 settembre 2014. 1.1. La Corte d'appello di Milano, per quanto qui rileva, confermava la decisione impugnata e rigettava l'appello nella parte in cui aveva sostanzialmente fatto riferimento alla omessa qualificazione del fatto come ipotesi di favoreggiamento da ricondurre al comma 5 dell'art. 12 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, non avendo gli imputati con la condotta tenuta assicurato l'ingresso nel territorio dello Stato, trovandosi i soggetti già sul territorio anzidetto. La prova dei fatti, secondo la Corte territoriale, era fondata su intercettazioni generiche e sulla sola esistenza delle dichiarazioni di due chiamanti, [OSCURATO:PERSONA] e Valenti, soggetti ritenuti inattendibili. La Corte d'appello riteneva correttamente valutato il quadro a fondamento della responsabilità essendo prevista la punibilità ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 per il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, condotta che si era realizzata, nel caso di specie, attraverso l'organizzazione di matrimoni simulati. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e denuncia quanto segue. Il primo punto oggetto di doglianza è relativo alla violazione di legge e alla contraddittorietà della motivazione, decisamente carente sul ruolo associativo di Addi e che aveva, in definitiva, sostituito e sovrapposto la condotta di aver procurato l'ingresso nel territorio dello Stato con quella di partecipazione all'associazione. Di essa tuttavia era rimasto in ombra il tratto caratterizzante essenziale. L'altra questione era relativa al decreto di latitanza questione su cui la motivazione aveva fatto leva riportandosi alla decisione di primo grado e che il primo Giudice, tuttavia, non aveva esaminato, avendo sul punto specificato solo che il provvedimento con cui era stata dichiarata la latitanza si riferiva ad altri fatti diversi da quelli oggetto del presente procedimento. Il ricorrente, del resto, ai sensi dell'art. 585, comma IV, cod. proc. pen. in relazione al decreto anzidetto aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria in appello, acquisendo la documentazione divenuta disponibile, dopo la decisione di primo grado che attestava la ragione della trasferta in Marocco e quella che dimostrava dunque che non si era al cospetto di una sottrazione all'esecuzione del provvedimento. La seconda doglianza è relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione. La prova a carico risulta, invero, fondata sulla posizione degli altri imputati e delle intercettazioni; le dichiarazioni acquisite davano conto, invero, secondo esso ricorrente, di un quadro inconciliabile con la sua responsabilità. Il suo era stato ritenuto un ruolo associativo primario e non meritevole di beneficiare di circostanze attenuanti attenuanti. La sentenza impugnata, annota il ricorrente, non aveva spiegato affatto su quale dato si fondasse il ruolo di "primaria importanza", utilizzato per descrivere il contributo offerto ai fatti da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. La sentenza di appello è carente sotto il profilo motivazionale, carenza che non può ritenersi superata dalla circostanza che trattasi di una cd. doppia conforme. Assume infatti - correttamente - il ricorrente, richiamando i relativi elementi, come: 1) nessuna motivazione in secondo grado sia stata fornita con riferimento al perché di una condanna per il reato associativo, ed al ruolo dell'imputato all'interno dell'associazione, addirittura giungendo il giudice di seconde cure ad attribuirgliene uno "primario" neppure contestato; 2) nessuna motivazione, anche nel senso del rigetto, sia stata fornita relativamente alla richiesta di acquisizione documentale proveniente dall'imputato; 3) sia del tutto assente una, congrua, motivazione con riferimento al decreto di latitanza, posto che la sentenza di appello riferisce di una puntuale disamina ad opera di quella di primo grado, nient'affatto avvenuta; 4) in generale sussista totale assenza di motivazione, anche grafica, con particolare riferimento ai capi 2.1 e 2.2., assumendo soltanto la sentenza, in ordine a dette imputazioni, con contenuti largamente insufficienti, che "il compendio probatorio .. è tale da non lasciare adito a dubbi circa la penale responsabilità di tutti gli appellanti in relazione alle imputazioni loro ascritte". La Corte territoriale ha semplicisticamente ritenuto che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] si evincesse da elementi oggettivi che erano stati correttamente valutati dal Giudice di primo grado. In sentenza sono richiamate le sole fonti di prova e le condotte a ciascuno ascritte, senza indicazioni dei singoli elementi che, in fatto, hanno connotato la struttura giuridica del ragionamento posto in essere. Quanto all'inquadramento giuridico si è osservato solo che risultava chiara la necessità di ricondurre il fatto all'art. 12, comma 3, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e non già all'ipotesi prevista dal comma 5 della norma anzidetta, avendo gli imputati favorito con le rispettive condotte non solo la permanenza sul territorio dello Stato, ma l'ingresso degli stranieri attraverso i matrimoni simulati. Non si rinviene, tuttavia, nella decisione impugnata, una motivazione adeguata, relativa al ruolo di partecipe dell'Addi e alla sua posizione di elemento intraneo alla struttura del sodalizio. Non risultano sviluppati, invero, i rapporti con gli altri concorrenti né la sua eventuale affectio societatis, aspetti inferiti dai soli reati scopo relativi all'ingresso che era stato procurato nel territorio dello Stato. La difesa lamenta, nel ricorso per cassazione, aveva chiesto l'acquisizione di atti e documenti emersi successivamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; ciò perché si sarebbero chiariti i motivi che avevano indotto [OSCURATO:PERSONA] a recarsi in Marocco. In particolare, l'imputato non si stava sottraendo volontariamente ad alcun titolo cautelare, emesso a suo carico, presupposto necessario per la legittima emanazione di un provvedimento di latitanza. In questa logica erano appunto rilevanti la ricognizione di debito verso [OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2020 e di cui al punto 2 dei motivi ex art. 585 cod. proc. pen. e della causa civile intentata in Marocco contro [OSCURATO:PERSONA] del marzo 2015 (come da allegazioni di cui ai nn. 3 e 4 dei motivi aggiunti). La sentenza impugnata non si confronta effettivamente con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], né con i ruoli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto neppure è offerta una spiegazione plausibile sul pagamento da parte del padre dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA] della somma di 10.000,00 euro, aspetto che non si confaceva al ruolo di partecipe all'associazione, contrariamente ritenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il pagamento di una somma di denaro da parte di Addi, per rientrare e soggiornare in Italia, del resto, è elemento che contrasta in via logica con il ragionamento posto in essere dal primo giudice che la Corte d'appello non ha esaminato in maniera adeguata e su cui si sarebbe dovuta intrattenere, sia pur solo per disattenderlo in maniera razionale. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata, per la sua apparente motivazione deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo gi