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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22289/2026

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ll’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze della perizia psichiatrica dispostadal giudice di secondo grado in sostanziale adesione alla richiesta proposta dalla difesa conil primo motivo d’appello, e che propone una diversa lettura dei dati processuali,contestando, nella specie, il merito degli esiti peritali, nonché la lettura che ne ha dato lacorte d’appello, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazionenon solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento in modo coerente ed esaustivo, alla luce di quanto attestato dal peritomedico psichiatra dr.

Cimini incaricato degli accertamenti (si veda in particolare pag. 5 dellasentenza impugnata, in ordine alla rilevanza del disturbo del ricorrente, incapace diassurgere ad un livello psicopatologico idoneo ad incidere sulla sua capacità d’intendere e divolere);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l’erronea qualificazione giuridicadel fatto, la cui configurazione, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto corrispondere allefattispecie di cui agli artt. 610 o 612, cod. pen., anziché a quella di cui agli artt. 56, 629, cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo di qualsivoglia profilo argomentativo asostegno della doglianza, nonché non consentito in sede di legittimità perché nonpreviamente dedotto tra i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravameriportato nella sentenza impugnata e che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n.31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine aldiniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 62-bis, cod.pen., nonché il quarto motivo, che deduce i vizi di violazione di legge penale sostanziale eprocessuale con riferimento all’omessa applicazione di pene sostitutive ai sensi dell’art. 20-bis, d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150, sono entrambi manifestamente infondati, giacchélamentano difetti della motivazione che tuttavia non emergono dal testo della sentenzaimpugnata, ove il giudice adito espressamente argomenta sulle predette attenuanti, nonchésulla sostituzione della pena in modo logicamente lineare e senza incorrere nei tipici vizicensurabili in sede di legittimità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove il disturbodella personalità del ricorrente, incapace di incidere sull’imputabilità, è stato ritenuto rilevanteai fini della concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod. pen. riconosciuteapplicabili; nonché pag. 7 della sentenza ove, stante la natura discrezionale dellavalutazione posta a base della sostituzione della pena, si ritiene di non poter ravvisareragioni che giustifichino la pena sostitutiva, tenuto altresì conto dei numerosi precedentispecifici a carico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze della perizia psichiatrica dispostadal giudice di secondo grado in sostanziale adesione alla richiesta proposta dalla difesa conil primo motivo d’appello, e che propone una diversa lettura dei dati processuali,contestando, nella specie, il merito degli esiti peritali, nonché la lettura che ne ha dato lacorte d’appello, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazionenon solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento in modo coerente ed esaustivo, alla luce di quanto attestato dal peritomedico psichiatra dr. Cimini incaricato degli accertamenti (si veda in particolare pag. 5 dellasentenza impugnata, in ordine alla rilevanza del disturbo del ricorrente, incapace diassurgere ad un livello psicopatologico idoneo ad incidere sulla sua capacità d’intendere e divolere);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l’erronea qualificazione giuridicadel fatto, la cui configurazione, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto corrispondere allefattispecie di cui agli artt. 610 o 612, cod. pen., anziché a quella di cui agli artt. 56, 629, cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo di qualsivoglia profilo argomentativo asostegno della doglianza, nonché non consentito in sede di legittimità perché nonpreviamente dedotto tra i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravameriportato nella sentenza impugnata e che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n.31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine aldiniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 62-bis, cod.pen., nonché il quarto motivo, che deduce i vizi di violazione di legge penale sostanziale eprocessuale con riferimento all’omessa applicazione di pene sostitutive ai sensi dell’art. 20-bis, d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150, sono entrambi manifestamente infondati, giacchélamentano difetti della motivazione che tuttavia non emergono dal testo della sentenzaimpugnata, ove il giudice adito espressamente argomenta sulle predette attenuanti, nonchésulla sostituzione della pena in modo logicamente lineare e senza incorrere nei tipici vizicensurabili in sede di legittimità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove il disturbodella personalità del ricorrente, incapace di incidere sull’imputabilità, è stato ritenuto rilevanteai fini della concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod. pen. riconosciuteapplicabili; nonché pag. 7 della sentenza ove, stante la natura discrezionale dellavalutazione posta a base della sostituzione della pena, si ritiene di non poter ravvisareragioni che giustifichino la pena sostitutiva, tenuto altresì conto dei numerosi precedentispecifici a carico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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